CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERPELLANZAN. 226/A

INTERPELLANZA LADU - MURGIONI - GALLUS - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - BIANCAREDDU sugli interventi della Regione a sostegno dell'editoria.

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I sottoscritti,

premesso che:
- il 28 dicembre 2006 la Giunta regionale ha adottato la delibera n. 22 recante interventi a sostegno dell'editoria libraria, stanziando per ciò 367.815 euro;
- alle proposte editoriali è stato attribuito un punteggio massimo di 100 punti calcolato in base a requisiti oggettivi;
- dalla attribuzione del contributo sono state escluse le proposte che non avessero superato i 60 punti;
- fra i requisiti oggettivi di cui sopra sono nominati "riconoscimenti e qualificazioni nei premi letterari, di narrativa e saggistica", fortemente discriminatori delle opere i cui autori o editori non abbiano ritenuto di partecipare ai suddetti premi;
- requisito oggettivo per l'attribuzione del contributo è indicato anche il curriculum dell'autore, ovviamente inadeguato se riferito ai nuovi autori;
- un certo numero di opere, pur ottenendo 52, 54, 56 e 58,3 punti, è stato escluso per una insufficienza di punteggio cui non è chiaramente estranea l'arbitrarietà dei requisiti oggettivi prima ricordati;

considerato che:
- l'erogazione del contributo è assoggettata alla "previa acquisizione dei diritti per la pubblicazione delle opere nel sito della Regione, con la precisazione che per le opere stampate nel 2006 sarà garantita agli editori la pubblicazione nel sito regionale solo dopo la decorrenza di 12 mesi dalla data di cessione dei diritti";
- questo contratto capestro è tale da infliggere un colpo durissimo particolarmente ai piccoli editori ai quali, soggiacendovi, sarà praticamente impedito di vendere i propri libri dopo un anno dalla loro uscita, posto che i lettori potranno scaricarli gratuitamente dal sito della Regione;
- gli autori potranno ottenere il riconoscimento dei propri diritti per un solo anno, a meno di non tutelarsi esigendo dalla Regione, sulla base del numero di copie scaricato dal suo sito, il pagamento del diritto d'autore pattuito con l'editore;

atteso che la delibera in oggetto è stata adottata all'insegna non solo di una inquietante arbitrarietà, ma anche di un altrettanto allarmante pressappochismo, se non peggio, come si deduce dai seguenti fatti:
- nella narrativa è scritto che sono 19 le proposte che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 60 punti; nell'allegato 1a il numero di tali proposte risulta essere 20;
- sempre in tale narrativa, le proposte non ammesse perché prive dei requisiti di ammissibilità sono 16 mentre nell'allegato 1b risultano essere 15;

evidenziato infine che:
- la delibera elimina la disposizione sancita, in merito ai criteri di attribuzione del contributo, dalla stessa Giunta appena sei mesi prima (27 giugno 2006) e che prevedeva la non ammissione "a contributo di più di un titolo dello stesso autore ancorché pubblicato da case editrici diverse";
- nella delibera in oggetto la Giunta sostiene che la sua stessa decisione di sei mesi prima penalizza le case editrici che pubblicano spesso più opere del medesimo autore e, elencando le case editrici, presta il fianco al sospetto si tratti di un provvedimento ad personam,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere:
1) sulla base di quali motivazioni l'Esecutivo regionale abbia provveduto ad adottare una deliberazione che appare cosi fortemente penalizzante proprio per i beneficiari;
2) se i marchiani errori di redazione che forniscono, all'interno della delibera stessa, cifre e contenuti discordanti fra loro non costituiscano un pregiudizio per quanti a causa di tali errori possano essere ingiustamente danneggiati o esclusi dalle graduatorie;
3) quali misure adotterà la Regione per rimborsare gli editori per il mancato guadagno e gli autori per i diritti che non percepiranno a causa delle norma che prevede la pubblicazione delle opere nel sito della Regione, trascorsi dodici mesi dalla loro uscita, posto che in tal modo tutti i cittadini che lo vogliano possono scaricare i testi evitando di pagare il costo delle opere stesse con grave pregiudizio per gli autori;
4) se il fatto di aver ammesso di aver modificato in corso d'opera una norma, fornendo l'elenco della case editrici interessate, non si prefiguri come provvedimento di dubbia legittimità.


Cagliari, 9 gennaio 2007