CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERPELLANZAN. 226/A
INTERPELLANZA LADU - MURGIONI - GALLUS - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - BIANCAREDDU sugli interventi della Regione a sostegno dell'editoria.
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I sottoscritti,
premesso che:
- il 28 dicembre 2006 la Giunta regionale ha adottato la delibera
n. 22 recante interventi a sostegno dell'editoria libraria,
stanziando per ciò 367.815 euro;
- alle proposte editoriali è stato attribuito un punteggio massimo
di 100 punti calcolato in base a requisiti oggettivi;
- dalla attribuzione del contributo sono state escluse le proposte
che non avessero superato i 60 punti;
- fra i requisiti oggettivi di cui sopra sono nominati
"riconoscimenti e qualificazioni nei premi letterari, di narrativa
e saggistica", fortemente discriminatori delle opere i cui autori o
editori non abbiano ritenuto di partecipare ai suddetti
premi;
- requisito oggettivo per l'attribuzione del contributo è indicato
anche il curriculum dell'autore, ovviamente inadeguato se riferito
ai nuovi autori;
- un certo numero di opere, pur ottenendo 52, 54, 56 e 58,3 punti,
è stato escluso per una insufficienza di punteggio cui non è
chiaramente estranea l'arbitrarietà dei requisiti oggettivi prima
ricordati;
considerato che:
- l'erogazione del contributo è assoggettata alla "previa
acquisizione dei diritti per la pubblicazione delle opere nel sito
della Regione, con la precisazione che per le opere stampate nel
2006 sarà garantita agli editori la pubblicazione nel sito
regionale solo dopo la decorrenza di 12 mesi dalla data di cessione
dei diritti";
- questo contratto capestro è tale da infliggere un colpo durissimo
particolarmente ai piccoli editori ai quali, soggiacendovi, sarà
praticamente impedito di vendere i propri libri dopo un anno dalla
loro uscita, posto che i lettori potranno scaricarli gratuitamente
dal sito della Regione;
- gli autori potranno ottenere il riconoscimento dei propri diritti
per un solo anno, a meno di non tutelarsi esigendo dalla Regione,
sulla base del numero di copie scaricato dal suo sito, il pagamento
del diritto d'autore pattuito con l'editore;
atteso che la delibera in oggetto è stata adottata all'insegna non
solo di una inquietante arbitrarietà, ma anche di un altrettanto
allarmante pressappochismo, se non peggio, come si deduce dai
seguenti fatti:
- nella narrativa è scritto che sono 19 le proposte che non hanno
raggiunto il punteggio minimo di 60 punti; nell'allegato 1a il
numero di tali proposte risulta essere 20;
- sempre in tale narrativa, le proposte non ammesse perché prive
dei requisiti di ammissibilità sono 16 mentre nell'allegato 1b
risultano essere 15;
evidenziato infine che:
- la delibera elimina la disposizione sancita, in merito ai criteri
di attribuzione del contributo, dalla stessa Giunta appena sei mesi
prima (27 giugno 2006) e che prevedeva la non ammissione "a
contributo di più di un titolo dello stesso autore ancorché
pubblicato da case editrici diverse";
- nella delibera in oggetto la Giunta sostiene che la sua stessa
decisione di sei mesi prima penalizza le case editrici che
pubblicano spesso più opere del medesimo autore e, elencando le
case editrici, presta il fianco al sospetto si tratti di un
provvedimento ad personam,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport per sapere:
1) sulla base di quali motivazioni l'Esecutivo regionale abbia
provveduto ad adottare una deliberazione che appare cosi fortemente
penalizzante proprio per i beneficiari;
2) se i marchiani errori di redazione che forniscono, all'interno
della delibera stessa, cifre e contenuti discordanti fra loro non
costituiscano un pregiudizio per quanti a causa di tali errori
possano essere ingiustamente danneggiati o esclusi dalle
graduatorie;
3) quali misure adotterà la Regione per rimborsare gli editori per
il mancato guadagno e gli autori per i diritti che non percepiranno
a causa delle norma che prevede la pubblicazione delle opere nel
sito della Regione, trascorsi dodici mesi dalla loro uscita, posto
che in tal modo tutti i cittadini che lo vogliano possono scaricare
i testi evitando di pagare il costo delle opere stesse con grave
pregiudizio per gli autori;
4) se il fatto di aver ammesso di aver modificato in corso d'opera
una norma, fornendo l'elenco della case editrici interessate, non
si prefiguri come provvedimento di dubbia legittimità.
Cagliari, 9 gennaio 2007