CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERPELLANZAN. 184/A
INTERPELLANZA LA SPISA - LOMBARDO - CONTU - SANJUST - LICANDRO - PETRINI - RASSU per l'annullamento della deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna n. 59/16 del 13 dicembre 2005 e del successivo bando di gara del 1° febbraio 2006, aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e di architettura per l'eliminazione degli svincoli della strada statale n. 554.
***************
I sottoscritti
premesso che, in data 27 maggio 1988, veniva stipulata tra l'ANAS spa e l'ing. Gianluigi Marredda una convenzione avente ad oggetto la progettazione di massima ed esecutiva dei lavori di adeguamento e sistemazione della circonvallazione di Cagliari sulla strada statale n. 554, compresa l'esecuzione delle occorrenti indagini geognostiche e delle prove geotecniche, nonché lo studio di compatibilità e le indagini relative al traffico;
sottolineato che il progetto preliminare veniva
approvato dalla Direzione generale dell'ANAS nel luglio del
2002;
appreso che, in data 13 giugno 2005, si teneva in Roma una riunione
presso la sede della Direzione generale dell'ANAS, con l'intervento
dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, del direttore del
medesimo Assessorato e del direttore della viabilità;
accertato che:
- le parti convenivano di trasferire alla Regione il solo progetto
preliminare relativo all'adeguamento della strada statale n. 554
redatto dall'ing. Marredda, con l'intesa che la Regione avrebbe
proceduto ad attuare uno studio "architettonico e
funzionale"dell'intero tratto;
- nell'ambito della suddetta riunione 1'ANAS e la Regione
ipotizzavano soltanto che a quest'ultima potesse essere trasferita
la progettazione esecutiva (ma non definitiva) di alcuni stralci in
base alle immediate risorse regionali sottintendendo che la Regione
potesse avvalersi del contratto in essere con 1'ing. Marredda;
verificato, dalla corrispondenza intercorsa, che
l'ANAS avrebbe dovuto impartire le disposizioni del caso all'ing.
Marredda per la progettazione di altri stralci, anch'essi
compatibilmente con le ulteriori risorse e nel rispetto delle
soluzioni architettoniche regionali; tutto ciò nel pieno rispetto
della convenzione in atto eventualmente da aggiornare con
riferimento ai dati di traffico;
considerato che, in data 25 luglio 2005, la Direzione generale
dell'ANAS invitava il compartimento di Cagliari ad impartire le
disposizioni direttamente all'ing. Marredda, "secondo quanto
determinato nella riunione del 13 giugno 2005";
appurato che:
- con delibera del 13 dicembre 2005 e con il successivo bando di
gara del 1° febbraio 2006, l'Amministrazione regionale disponeva
invece l'affidamento, mediante gara, dell'aggiornamento del
progetto preliminare redatto dall'ing. Marredda, nonché del
progetto definitivo di alcuni stralci;
- l'ANAS cessava di impartire al professionista le istruzioni per
la stesura del già commissionato progetto definitivo ed esecutivo,
avendo la Regione disposto la messa in gara di servizi che invece
risultavano ricompresi nella convenzione di incarico stipulata tra
l'ANAS e l'ing. Marredda;
- appurato che non veniva effettuato (né ipotizzato) a favore della
Regione il trasferimento da parte dell'ANAS della progettazione
definitiva di alcuno stralcio;
considerato che:
- da un lato, la convenzione stipulata tra 1'ANAS e 1'ing. Marredda
non contemplava alcun compenso per l'aggiornamento del progetto
preliminare e, dall'altro, l'eventuale aggiornamento (eventuale
perché il progetto è stato approvato da appena quattro anni)
sarebbe stato comunque eseguito dal predetto progettista in sede di
redazione del progetto definitivo;
- la convenzione sottoscritta dall'ing. Marredda, siccome
antecedente al decreto tariffario dell'aprile del 2001, è ancorata
alle vecchie tariffe che prevedono, rispetto alle attuali, una
remunerazione per il progettista inferiore di oltre il 30 per
cento;
appurato che:
- pertanto, l'affidamento mediante gara sia dell'aggiornamento del
progetto preliminare redatto dall'ing. Marredda, sia del progetto
definitivo di alcuni stralci comporta per la Regione oneri
economici aggiuntivi in misura non inferiore al milione di euro,
oltre gli oneri per il finanziamento della commissione di
gara;
- inoltre, oltre al rilevante aggravio economico appare probabile
la perenzione per il dilatarsi dei tempi per l'espletamento
dell'appalto in attesa degli esiti della gara (si pensi che il
preavviso del bando risale al dicembre 2005 e la disponibilità del
finanziamento risale ad oltre un anno fa, quando potevano essere
impartite senza indugio le opportune disposizioni al
progettista);
- infine, il suddetto comportamento, oltre che essere illegittimo
poiché la materia della progettazione delle strade statali (in
assenza di atti rituali) è riservata alla competenza esclusiva
dell'ANAS, viola il contratto concluso dall'ANAS con 1'ing.
Marredda ed espone la Regione a ingenti richieste risarcitorie,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione
e l'Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere:
1) con quale procedura amministrativa la Regione sia intervenuta in
questa materia, considerata la competenza esclusiva
dell'ANAS;
2) quale sia la competenza della Regione a deliberare la messa in
gara dei servizi in questione;
3) quali siano le motivazioni che hanno condotto a decidere 1'avvio
di una procedura di gara per nuove consulenze o prestazioni
professionali, in totale contrasto con il superiore interesse
dell'Amministrazione a contenere i costi ed i tempi;
4) quali siano le motivazioni a supporto della stessa decisione
sotto il profilo della deliberata violazione delle obbligazioni
contrattuali tuttora vigenti tra 1'ANAS e il citato
professionista.
Cagliari, 1° agosto 2006