CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERPELLANZAN. 184/A

INTERPELLANZA LA SPISA - LOMBARDO - CONTU - SANJUST - LICANDRO - PETRINI - RASSU per l'annullamento della deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna n. 59/16 del 13 dicembre 2005 e del successivo bando di gara del 1° febbraio 2006, aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e di architettura per l'eliminazione degli svincoli della strada statale n. 554.

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I sottoscritti

premesso che, in data 27 maggio 1988, veniva stipulata tra l'ANAS spa e l'ing. Gianluigi Marredda una convenzione avente ad oggetto la progettazione di massima ed esecutiva dei lavori di adeguamento e sistemazione della circonvallazione di Cagliari sulla strada statale n. 554, compresa l'esecuzione delle occorrenti indagini geognostiche e delle prove geotecniche, nonché lo studio di compatibilità e le indagini relative al traffico;

sottolineato che il progetto preliminare veniva approvato dalla Direzione generale dell'ANAS nel luglio del 2002;
appreso che, in data 13 giugno 2005, si teneva in Roma una riunione presso la sede della Direzione generale dell'ANAS, con l'intervento dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, del direttore del medesimo Assessorato e del direttore della viabilità;

accertato che:
- le parti convenivano di trasferire alla Regione il solo progetto preliminare relativo all'adeguamento della strada statale n. 554 redatto dall'ing. Marredda, con l'intesa che la Regione avrebbe proceduto ad attuare uno studio "architettonico e funzionale"dell'intero tratto;
- nell'ambito della suddetta riunione 1'ANAS e la Regione ipotizzavano soltanto che a quest'ultima potesse essere trasferita la progettazione esecutiva (ma non definitiva) di alcuni stralci in base alle immediate risorse regionali sottintendendo che la Regione potesse avvalersi del contratto in essere con 1'ing. Marredda;

verificato, dalla corrispondenza intercorsa, che l'ANAS avrebbe dovuto impartire le disposizioni del caso all'ing. Marredda per la progettazione di altri stralci, anch'essi compatibilmente con le ulteriori risorse e nel rispetto delle soluzioni architettoniche regionali; tutto ciò nel pieno rispetto della convenzione in atto eventualmente da aggiornare con riferimento ai dati di traffico;
considerato che, in data 25 luglio 2005, la Direzione generale dell'ANAS invitava il compartimento di Cagliari ad impartire le disposizioni direttamente all'ing. Marredda, "secondo quanto determinato nella riunione del 13 giugno 2005";

appurato che:
- con delibera del 13 dicembre 2005 e con il successivo bando di gara del 1° febbraio 2006, l'Amministrazione regionale disponeva invece l'affidamento, mediante gara, dell'aggiornamento del progetto preliminare redatto dall'ing. Marredda, nonché del progetto definitivo di alcuni stralci;
- l'ANAS cessava di impartire al professionista le istruzioni per la stesura del già commissionato progetto definitivo ed esecutivo, avendo la Regione disposto la messa in gara di servizi che invece risultavano ricompresi nella convenzione di incarico stipulata tra l'ANAS e l'ing. Marredda;
- appurato che non veniva effettuato (né ipotizzato) a favore della Regione il trasferimento da parte dell'ANAS della progettazione definitiva di alcuno stralcio;

considerato che:
- da un lato, la convenzione stipulata tra 1'ANAS e 1'ing. Marredda non contemplava alcun compenso per l'aggiornamento del progetto preliminare e, dall'altro, l'eventuale aggiornamento (eventuale perché il progetto è stato approvato da appena quattro anni) sarebbe stato comunque eseguito dal predetto progettista in sede di redazione del progetto definitivo;
- la convenzione sottoscritta dall'ing. Marredda, siccome antecedente al decreto tariffario dell'aprile del 2001, è ancorata alle vecchie tariffe che prevedono, rispetto alle attuali, una remunerazione per il progettista inferiore di oltre il 30 per cento;

appurato che:
- pertanto, l'affidamento mediante gara sia dell'aggiornamento del progetto preliminare redatto dall'ing. Marredda, sia del progetto definitivo di alcuni stralci comporta per la Regione oneri economici aggiuntivi in misura non inferiore al milione di euro, oltre gli oneri per il finanziamento della commissione di gara;
- inoltre, oltre al rilevante aggravio economico appare probabile la perenzione per il dilatarsi dei tempi per l'espletamento dell'appalto in attesa degli esiti della gara (si pensi che il preavviso del bando risale al dicembre 2005 e la disponibilità del finanziamento risale ad oltre un anno fa, quando potevano essere impartite senza indugio le opportune disposizioni al progettista);
- infine, il suddetto comportamento, oltre che essere illegittimo poiché la materia della progettazione delle strade statali (in assenza di atti rituali) è riservata alla competenza esclusiva dell'ANAS, viola il contratto concluso dall'ANAS con 1'ing. Marredda ed espone la Regione a ingenti richieste risarcitorie,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere:
1) con quale procedura amministrativa la Regione sia intervenuta in questa materia, considerata la competenza esclusiva dell'ANAS;
2) quale sia la competenza della Regione a deliberare la messa in gara dei servizi in questione;
3) quali siano le motivazioni che hanno condotto a decidere 1'avvio di una procedura di gara per nuove consulenze o prestazioni professionali, in totale contrasto con il superiore interesse dell'Amministrazione a contenere i costi ed i tempi;
4) quali siano le motivazioni a supporto della stessa decisione sotto il profilo della deliberata violazione delle obbligazioni contrattuali tuttora vigenti tra 1'ANAS e il citato professionista.

 

Cagliari, 1° agosto 2006