CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Interpellanza n. 162/A

INTERPELLANZA - MANINCHEDDA - BALIA - MASIA - SERRA sull'albergo Valle dell'Erica (S. Teresa di Gallura).

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I sottoscritti, 

premesso che il direttore del Servizio sviluppo sostenibile della Regione autonoma della Sardegna, in data 3 agosto 2005 (Buras 12 settembre 2005 parte I e II), ha ritenuto che il progetto di realizzazione di un villaggio alberghiero in località "Valle dell'Erica" - Piano di lottizzazione comparto f 5.5 "Padulazzu", in comune di Santa Teresa di Gallura, proposto dalla società Libellula Srl, con sede legale in Palau, relativo alla realizzazione di un villaggio alberghiero, costituito da 5 edifici con tipologia a schiera di altezza massima 6 metri, volume pari a 27.875 metri cubi e complessivi 390 posti letto, dovesse essere sottoposto alla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale; 

ricordato che il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, recita testualmente: "Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999 riguardanti i piani urbanistici attuativi, sono trasmessi alle commissioni provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il definitivo parere. Per le restanti procedure di verifica e di valutazione dell'impatto ambientale, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i divieti e le prescrizioni in essa contenuti"; 

appurato che il comma 6 dell'articolo 5 della medesima legge regionale n. 8 del 2004 recita: "Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato ai piani attuativi, rappresenta il quadro di riferimento urbanistico territoriale e di disciplina paesisitica per la procedura di VIA...". Il dato letterale - si parla solo di VIA e non di verifica - significa che l'assunzione di tale procedura è considerata obbligatoria per i piani attuativi (qual è quello dell'albergo Valle dell'Erica) in considerazione della particolare valenza territoriale e paesaggistica della fascia costiera considerata; 

constatato che, essendo la richiesta di verifica del progetto "Valle dell'Erica" successiva al varo della legge regionale n. 8 del 2004, tale procedura ricadeva pienamente in quanto disposto dai commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2004 che invece non risulta citata nel provvedimento; 

accertato che lo stesso direttore del Servizio sviluppo sostenibile della Regione autonoma della Sardegna, in data 19 gennaio 2006 (Buras 16 febbraio 2006 parte I e II), ha ritenuto che il progetto di realizzazione di un villaggio alberghiero a 5 stelle in località Valle dell'Erica, proposto dalla Società Libellula Srl, consistente nella realizzazione di un villaggio alberghiero costituito da 5 edifici con tipologia "a schiera" di altezza massima di 6 metri fuori terra, per un totale di 366 posti letto, volumetria complessiva pari a 27.875 metri cubi, superficie coperta totale pari a 9.000 metri quadri, superficie a verde pari a 60.300 metri quadri, superficie destinata a un campo da tennis e a uno di calcetto pari a 1.700 metri quadri, non dovesse più essere sottoposto alla procedura di impatto ambientale in ragione di una variazione del progetto che, come si evince dagli atti, non diminuiva la cubatura ma solo i posti letto e che anche in questo caso nessuna prescrizione viene imposta in ragione della legge regionale n. 8 del 2004; 

considerato che entrambi i provvedimenti del direttore del Servizio sviluppo sostenibile sono successivi, non solo alla legge regionale n. 8 del 2004, ma anche all'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 riguardante "Procedure per l'attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. l, recante "Norma transitoria in materia di sviluppo ambientale", la quale prevede all'articolo 3 dell'allegato B, che la procedura di valutazione di impatto ambientale si applichi ai progetti ricadenti nelle previsioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2004, il quale viene evidentemente citato per quanto disposto dai commi 6 e 7 dello stesso articolo; 

ricordato che la legge regionale n. 8 del 2004 prevede che per i comuni con i piani urbanistici approvati, come quello di S.Teresa di Gallura, non si applichino le misure di salvaguardia di cui al comma 3, ma non dispone che per questi stessi comuni si preveda una procedura diversa da quella ordinaria per le verifiche e per le valutazioni d'impatto ambientale, per cui anche per i progetti ricadenti nei loro territori vale quanto disposto dai commi 6 e 7 dell'articolo 5 della stessa legge e quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 e che pertanto il progetto per l'albergo Valle dell'Erica doveva essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale e nella procedura dovevano essere applicati i divieti e le prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 5 citato, 

chiedono di interpellare con urgenza il Presidente della Regione, l'Assessore della difesa dell'ambiente e l'Assessore della pubblica istruzione, dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere se:

- non ritengano di ravvisare negli atti dell'Amministrazione regionale, rispetto alle richieste della società Libellula Srl, profili di illegittimità rispetto alle leggi citate;

- non ritengano comunque necessario rivedere la procedura autorizzativa per renderla analoga a quella applicata ad altri cittadini e conforme alle leggi.

  

Cagliari, 11 maggio 2006

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