CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERPELLANZAN. 27/A

INTERPELLANZA PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - ONIDA sulla deliberazione 10 agosto 2004, n. 33/1 e sugli interventi edificatori nell'area protetta di Villasimius.

 ***************

I sottoscritti,

premesso che:
- gli organi di informazione hanno pubblicato nei giorni scorsi alcuni rilievi fotografici relativi ad interventi edificatori posti in essere nell'area di rilevante interesse paesistico ambientale di Villasimius;
- in tali rilievi fotografici si evince in modo inequivocabile che nel sito denominato Cuccureddus, di proprietà dell'omonima società Cuccureddus Srl, sono stati realizzati interventi edilizi di rilevante consistenza;
- tali rilievi hanno indotto gli scriventi a verificare le caratteristiche del sito sul piano della normativa vigente anche in relazione agli interventi attuati;
- pur non disponendo ancora dei documenti richiesti con precedente interrogazione urgente, relativa alla indiscriminata eliminazione di oltre 1.550 piante ad alto fusto in contrasto con le norme vigenti in materia forestale e paesistica;
- non potendo con precisione cartografica identificare il dettaglio del sito;
- appare, comunque, inequivocabile dalle fotografie che si tratti di un'area ricadente nella fattispecie contemplata dall'art. 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, introdotto dall'art. 2 della legge regionale n. 23 del 1993, il quale recita:

"(Piani territoriali paesistici: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico ambientale)
1. Sono ricompresi tra gli ambiti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi:
a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U";

- tale norma vigente, ulteriormente avallata dalle disposizioni normative dei P.T.P. decaduti ad ottobre 2003, disciplina con puntualità i casi assentibili in quell'area e in particolar modo alla lettera i) del comma 2 del medesimo articolo 10 bis si legge:
"Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1: gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamente statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti nonché le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquacoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi";
- ancora più esplicita appare la norma contenuta nel P.T.P. n. 13, Piano Territoriale Paesistico Sud Est Sardegna:

"negli ambiti di grado "1" sono consentiti gli usi elencati nell'allegata tabella alla lettera A ed alle lettera B.a, C.a, C.b, C.f, D.a, D.d, E.a, F.a, F.b, L.a;
nell'ordine:
B.a - opere di accesso a mare, di supporto alla balneazione, della nautica e delle attività sportive; strutture leggere per le funzioni di spogliatoio, di ristoro, di ricovero di attrezzature da spiaggia e nautiche, posti di pronto soccorso e servizi igienici, parco gioco acquatici;
C.a - interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e ricostituzione boschiva, ambientale e naturale;
C.b - opere di rimboschimento d'iniziativa dei competenti enti pubblici, o da loro autorizzati, sempreché effettuate col fine di ricostituire la copertura vegetale preesistente con essenze autoctone;
C.f - opere per la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, ecc.;
D.a - opere antincendio e protezione civile;
D.d - traverse, dighe, sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua, acquedotti;
D.e - reti elettriche, telefoniche, cabine e simili;
E.a - interventi volti all'adeguamento tecnologico e a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
F.a - pascolamento controllato e non;
F.b - mantenimento e razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggere;
L.a - opere di demolizione di edifici e manufatti in contrasto col contesto paesistico ambientale";

- in particolar modo, nel dispositivo ultimo relativo all'uso insediativo viene disciplinato come unico intervento compatibile quello della demolizione di edifici e manufatti in contrasto col contesto paesistico ambientale;
- in questo quadro normativo si evince che è assolutamente vietato qualsiasi intervento che modifichi le preesistenti volumetrie e che modifichi in termini radicali l'impatto architettonico dell'immobile stesso;
- tale intervento rientra nella fattispecie della ristrutturazione così definita dalla lettera d) dell'articolo 31 della Legge 457/1979:

"d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti";

- comparando i due rilievi fotografici è evidente che in quel sito di rilevante interesse paesistico ambientale si riscontra un intervento di rilevante ristrutturazione che risulterebbe attuato in totale dispregio delle norme vigenti in materia di tutela del paesaggio,
chiedono di interpellare l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente affinché forniscano le eventuali autorizzazioni rilasciate per tale intervento dall'ufficio competente e per sapere se non ritengano, qualora tali autorizzazioni siano state eventualmente rilasciate in contrasto con le disposizioni regionali allora vigenti, di intervenire in sede di autotutela e di procedere all'annullamento per manifesta illegittimità.
I sottoscritti chiedono altresì di sapere se:
- in riferimento a quel sito, siano stati avviati procedimenti e azioni di natura civile e penale per violazione delle norme paesistiche e se, in tal senso, risultino comunque comunicazioni ufficiali o riservate tra gli uffici competenti ed in particolar modo tra la direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l'Assessorato dell'ambiente, e se, per caso, tali comunicazioni siano avvenute tra il 29 aprile e il 5 maggio 2004;
- non ritengano opportuno segnalare, nell'eventualità non sia stato ancora fatto, tale intervento edificatorio al competente ufficio regionale preposto alla vigilanza edilizia;
- la Regione sarda in considerazione della palese violazione di norma, anche alla luce della necessità di un più attento controllo dell'attività edificatoria sulla costa, non ritenga necessario tutelare l'intervenuto di depauperamento ambientale dell'area rispetto alle violazioni che verranno eventualmente riscontrate e procedere, laddove si riscontrassero le fattispecie di violazione, alla stessa demolizione delle opere ritenute abusive;
- la eventuale autorizzazione sia stata rilasciata preventivamente alla concessione edilizia comunale o se quest'ultima fosse subordinata all'autorizzazione regionale e in che data siano state richieste sia l'autorizzazione che la concessione;
- con la delibera su richiamata adottata dalla Giunta regionale il 10 agosto 2004 n. 33/1 tale tipo di intervento di ristrutturazione e alterazione dei volumi preesistenti, precluso da tutte le norme vigenti, venga reso "casualmente" compatibile.

Altrettanto "casualmente" nel testo della delibera si registra, infatti, forse a causa di un subliminale tentativo di assimilare la manutenzione ad interventi ben più consistenti, l'introduzione del termine "ristrutturazione" che non risulta essere presente in nessun testo di legge precedente e vigente. Appare, infatti, frutto di un'abile manipolazione lessicale l'introduzione nel testo della delibera, subito dopo la previsione di consolidamento statico, anche della ristrutturazione.

È evidente che, oltre all'arbitrarietà, alla "casualità", e probabilmente "inconsapevole" introduzione del termine "ristrutturazione" nel piano giuridico si violano tutte le norme vigenti rendendo di fatto illegittimo il contenuto di quella deliberazione.

Pertanto, gli interpellanti, riscontrato che una delibera di Giunta introduce in termini ingannevoli la possibilità di attuare interventi di ristrutturazione sulla fascia di massimo rispetto dei 300 metri, in totale contrasto con le norme vigenti, gerarchicamente superiori a qualsiasi atto amministrativo, si rivolgono alla Giunta regionale per sapere se:
- non ritenga di dover provvedere immediatamente alla revoca della delibera stessa e, in subordine, delle parti, compresa questa enunciata, in totale contrasto, dispregio e violazione delle norme vigenti;
- non si ritenga di dover immediatamente revocare tale atto deliberativo anche in considerazione del fatto che chiunque attuasse interventi di ristrutturazione in base a tale deliberazione sarebbe perseguibile per violazione delle norme in materia, provocando un abuso edilizio con tutte le conseguenze sia sul piano amministrativo, civile e penale.

Inoltre, i sottoscritti chiedono agli Assessori competenti di valutare la revoca della deliberazione stessa anche in considerazione del fatto che tale atto possa essere utilizzato per procurare diretti e precisi vantaggi a persone, titolari di quote e società che dispongono di immobili sulla costa e che sarebbero in predicato di interventi massicci di ristrutturazione al fine della realizzazione di insediamenti turistici.

In tal senso si chiede anche di conoscere lo stato delle procedure dell'accordo tra la Regione sarda e la SNAM circa la cessione degli immobili sulla costa sud occidentale della Sardegna ed in particolare nell'area di Funtanazza-Scivu-Piscinas.

Al fine di escludere la possibilità che in tale sito possano essere messi in campo interventi di ristrutturazione in base a tale deliberazione della Giunta, si chiede di conoscere se la Giunta stessa ritenga fattibili interventi di ristrutturazione degli immobili nell'area su richiamata ed in particolar modo nella vecchia colonia di Funtanazza oggetto dell'accordo tra la SNAM e la Regione sarda.

Si chiede in termini espliciti l'applicabilità o meno della delibera in quell'area relativamente agli interventi di ristrutturazione.

In considerazione della stessa deliberazione si chiede alla Giunta regionale se non ritenga necessario promuovere con urgenza uno strumento che consenta di monitorare le eventuali compravendite che dovessero verificarsi a seguito di un automatico e conseguente deprezzamento delle aree costiere vincolate con la deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 2004 n. 33/1.

Si registra infatti, in più parti della Sardegna, con dichiarazioni a mezzo stampa di amministratori e imprenditori, l'intenzione di alcuni di abbandonare gli investimenti in virtù di tale incertezza normativa e si chiede se tale paventato scenario non possa precostituire un potenziale speculativo conseguente ad azioni di compravendita effettuate a basso costo delle aree vincolate per una conseguente futura valorizzazione legata ad una successiva modifica dei termini vincolistici sulla costa.

In tale senso appare eloquente il fatto che risultano già predisposte in Sardegna società che hanno come scopo sociale quello della valorizzazione di aree non fabbricabili e di valorizzazione di terreni.

Si chiede di conoscere se la Giunta regionale sia in grado di escludere che componenti della Giunta stessa o del Consiglio regionale siano titolari di società che nello scopo sociale prevedano la valorizzazione immobiliare.

Appare evidente che, se tale eventualità dovesse riscontrarsi, sia per quanto riguarda i componenti della Giunta, se permanesse l'intenzione deliberante su tale materia, sia del Consiglio se, come è auspicabile, mantenesse il potere legislativo sulla materia urbanistica, si potrebbero configurare palesi incompatibilità tra gli interessi privati e le pubbliche funzioni.

È evidente che tale monitoraggio, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, appare urgente ai fini della valutazione dell'impatto economico e speculativo che tali atti possono generare in Sardegna.

Così come richiesto già nella precedente interrogazione, alla quale non è stata data risposta, si chiede di acquisire gli atti relativi allo scopo sociale della società che amministra ed è titolare del compendio oggetto dell'intervento sanzionato dalla Regione sarda nel comune di Villasimius.

Si chiede, con somma urgenza, di conoscere le intenzioni della Giunta regionale in ordine alla necessità della revoca immediata della deliberazione in oggetto.


Cagliari, 23 settembre 2004