CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAINTERPELLANZAN. 8/A
- INTERPELLANZA LICHERI - URAS - DAVOLI - FADDA Giuseppe - LANZI - PISU sulla dichiarazione di inammissibilità del Referendum consultivo sulla presenza di basi militari straniere nel territorio regionale.
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- I sottoscritti,
- premesso che:
- - ai sensi della Legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive integrazioni e modificazioni, è stato proposto da cittadini, firmatari in considerevole numero oltre il minimo richiesto dalla predetta legge, su iniziativa del Comitato promotore "Firma sa bomba", costituito da associazioni di base di ispirazioni ideali e identità culturali diverse ancorché impegnate con uguale convinzione per la costruzione della pace tra i popoli, il referendum consultivo "Sulla presenza in Sardegna di basi militari straniere, comunque istituite, atte ad offrire punti di approdo e di rifornimento anche a navi e sommergibili nucleari o con armamento nucleare";
- l'Ufficio regionale chiamato a deliberare sull'ammissibilità della richiesta referendaria ha dichiarato la stessa inammissibile;
- ritenute insufficienti le motivazioni poste alla base della predetta deliberazione e, sotto alcuni profili, tendenti a ridurre l'efficacia della legge regionale sul referendum e conseguentemente anche la libera espressione dei cittadini sardi su questioni di indubbio interesse regionale, in ragione della rilevante e diretta incidenza di tali questioni sulla vita delle popolazioni, sull'ambiente naturale, sullo sviluppo della società e dell'economia della Sardegna,
- chiedono di interpellare il Presidente della Regione per conoscere quali iniziative intenda assumere la Giunta per:
- 1) consentire ai cittadini della Sardegna di esprimere liberamente il proprio parere sul quesito referendario proposto, al fine di meglio corrispondere, nei necessari conseguenti atti politici di governo, alla volontà popolare e per garantire i diritti fondamentali alla salute ed alla sicurezza di tutti i cittadini sardi;
- 2) riaffermare i principi e le finalità della legge regionale istitutiva dei referendum, per garantire al popolo sardo di esprimere la proprio opinione nelle questioni di interesse regionale e locale, attinenti a qualunque materia, anche se non attribuita alla competenza dell'Autonomia regionale, e perché non possa impedirsi lo svolgimento di referendum consultivi ritenendo, in via preventiva, lesive di prerogative dello Stato le opinioni manifestate nelle forme di legge dalle popolazioni più direttamente interessate.
- Cagliari, 30 agosto 2004