CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 362

presentata dai Consiglieri regionali

MANCA - LICHERI - SCARPA - PIRISI - COCCO - GIAGU - FADDA
UGGIAS - TOCCO - FLORIS Vincenzo

il 23 dicembre 2008

Disposizioni di sostegno e tutela del comparto olivicolo-oleario

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'olivicoltura in Sardegna ha origini molto antiche; secondo la mitologia l'olivo e l'olio furono introdotti nell'Isola dall'eroe Aristeo. Certe interpretazioni di alcuni reperti archeologici attribuirebbero al mito un collegamento con la realtà storica. Il mito narra che l'eroe Aristeo, figlio di Apollo e della ninfa Cirene, introdusse l'agricoltura nell'Isola e inventò la tecnica per l'estrazione dell'olio dalle olive.

Lo stesso eroe sarebbe rappresentato in due reperti archeologici:
- in un bronzetto del VII secolo a.C., conservato al museo di Sassari, mentre reca tre ampolle contenenti miele, latte e olio;
- in un altro, rinvenuto a Oliena, mentre tiene un rametto di olivo in mano.

Reperti archeologici a Oliena, Barumini e Torralba potrebbero avvalorare l'ipotesi dell'esistenza di una cultura dell'olio già dall'età nuragica. Nella grotta di Oliena sono stati rinvenuti resti di combustione, riconducibili all'Olea europaea, risalenti all'epoca prenuragica.

In Sardegna sono, attualmente, circa 40.000 gli ettari riservati alla coltivazione dell'olivo, ed essa riveste rilevante importanza non solo per l'economia agricola del territorio, ma per alcuni aspetti legati alla storia, alle tradizioni, al paesaggio ed alla salvaguardia del territorio. In particolare da una più puntuale analisi della situazione attuale si può rilevare quanto segue:

1) Tipologie d'impianto

Generalmente gli impianti razionali (quelli che non derivano dall'innesto dell'olivastro spontaneo) sono di tipo tradizionale, non di rado con età superiore al secolo.
Il sesto di impianto va da 8x8 a 10x10 metri.

2) Varietà

Le varietà coltivate tradizionalmente nel nord ovest sono la Bosana per oltre il 95 per cento e la Sivigliana, che si trova piantata in maniera sparsa negli oliveti, perché generalmente serviva per la provvista familiare di olive da mensa e inoltre, probabilmente, fungeva anche da impollinatore. Nelle altre aree tradizionalmente vocate dell'Isola assumono rilevanza, oltre alla Bosana che è quasi ubiquitaria, la Semidana nell'Oristanese, la Nera di Oliena o Ogliastrina nel Nuorese, la Nera di Villacidro nel Monte Linas, la Nera di Gonnos e la Tonda di Cagliari nel Campidano e nel Parteolla.

3) Frantoi

Le strutture di trasformazione (124 frantoi dichiarati nel 2007) sono tutte del tipo "a ciclo continuo" con lavorazione a due o tre fasi.

I modelli più evoluti sono quelli a "due fasi", ma questo tipo di lavorazione, che non prevede l'aggiunta di acqua dall'esterno per facilitare la separazione, e che produce una sansa più umida, stenta a diffondersi probabilmente per la difficoltà di utilizzo dei sottoprodotti sebbene esistano le tecnologie per farlo.

4) Qualità

Sebbene molto possa essere migliorato nel campo della trasformazione, incoraggianti risultati si possono cogliere dai tanti e continui riconoscimenti tributati in campo nazionale ed estero per la qualità dell'olio extravergine prodotto.

Allo stesso modo si afferma sempre più anche la valutazione più che positiva degli oli monovarietali prodotti in Sardegna (con le varietà tipiche del territorio), il che significa che l'Isola ha un prezioso patrimonio a livello di germoplasma locale, che abbiamo il dovere di valorizzare e salvaguardare.

5) Superfici e tipologia aziendale

Oggi una superficie regionale in produzione di 39.385 ettari, di cui 1.660 da mensa, costituisce il 3,7 per cento della superficie agraria utilizzata (SAU) regionale risultando articolata in 34.140 aziende impegnate nella produzione dell'olio per un valore medio di 1,11 ettari. Ancora, le aziende olivicole con SAU inferiore a 5 ettari rappresentano il 78 per cento dell'universo aziendale, ma solo il 51 per cento della superficie olivetata risulta contenuta in aziende con SAU inferiore a 5 ettari.
Quindi, sebbene costituisca potenzialmente uno dei settori cardine del territorio, la realtà aziendale appare estremamente frammentata e quindi economicamente poco redditizia.

6) Produzioni

Per quanto riguarda poi le produzioni di olive e di olio la media delle ultime tre annate è rispettivamente di oltre 31.800 tonnellate e 5.190 tonnellate con rese medie quindi di poco superiori al 16 per cento, ma in confronto alle produzioni di tutta l'Italia ci attestiamo generalmente sempre al di sotto del 2 per cento.

Tali numeri, se da un lato ci fanno capire l'esiguità delle nostre produzioni, dall'altro possono confortare per il motivo che tutto l'olio che si produce in Sardegna non è sufficiente a coprire neanche il 40 per cento del consumo locale.

Fra l'altro, in genere, il prodotto locale, anche dal punto di vista qualitativo, è superiore all'olio di massa che viene normalmente venduto nella grande distribuzione organizzata (GDO) o nei supermercati locali; proprio per questo si potrebbero aprire enormi spazi sul mercato locale se si raggiungesse una adeguata organizzazione commerciale.

In considerazione della variegata situazione delle coltivazioni dell'olivo nell'Isola non è possibile applicare una regola unica per tutta la realtà territoriale; sono diversi i ragionamenti che si possono applicare al fine della salvaguardia del patrimonio olivicolo della Sardegna. Infatti, le ipotesi di recupero e riuso sono diverse a seconda della zona in cui sono inseriti gli oliveti: a vocazione prettamente agricola (contesto rurale) come nel caso del territorio del Coros, della Romangia del Montiferru e del Parteolla o, caso opposto, in un contesto periurbano più degradato come ad esempio nella corona olivetata di Sassari e Alghero, o ancora in oliveti inseriti in paesaggi più eterogenei dove il pascolo si compenetra nel bosco e nelle coltivazioni arboree (vite, olivo e fruttiferi) come nel Montiferru, nel Nuorese e nell'Ogliastra.

Laddove esiste ancora una cultura agricola radicata nella popolazione, con forti tradizioni e capacità professionali adeguate, vale la pena di investire per recuperare al meglio la produzione, potenziarla al massimo al fine di creare una solida base produttiva, caratterizzarla dal punto di vista qualitativo e studiare le tecniche di commercializzazione più efficaci per sollevare il reddito dei produttori fino a livelli ritenuti soddisfacenti.

Altrove vale comunque la pena di recuperare le piante, generalmente deperite, perché comunque è molto elevato il loro valore, sia per la peculiare caratteristica che conferiscono al paesaggio e sia per l'utilizzo ricreativo e/o di arredo urbano che possono assumere.

Spesso l'olivo occupa aree con terreni marginali, non irrigui, un tempo coltivati a vigneto. A volte la coltura non assume più una valenza economica agricola, ma caratterizza fortemente il paesaggio e riveste fondamentale importanza per la salvaguardia delle pendici collinari dall'erosione.

In tale situazione si evidenzia come l'economia aziendale può essere risollevata sia con la razionalizzazione delle tecniche agronomiche ed il conseguente abbattimento dei costi di produzione, che con la valorizzazione delle produzioni di qualità elevata.

Diventa quindi indispensabile per gli operatori del settore, conoscere ed applicare le più razionali tecniche di coltivazione, curando gli aspetti nutrizionali (concimazioni), la gestione della risorsa idrica (tecniche agronomiche, di aridocoltura, irrigazione di soccorso se possibile) e la corretta difesa fitosanitaria, per ottenere olive sane alla raccolta, col minor utilizzo possibile di fitofarmaci.

Inoltre, molto importante nel bagaglio professionale dell'olivicoltore, è anche la conoscenza del corretto utilizzo delle tecniche di potatura, perché permette alle piante di raggiungere un equilibrio ottimale tra vegetazione e produzione, con un risparmio nei costi di difesa e di raccolta, e un conseguente raggiungimento di elevati canoni di quantità e qualità.

La valorizzazione del patrimonio olivicolo può seguire anche altre vie: nei casi accennati in precedenza, come nelle aree in prossimità di Sassari e Alghero, gli oliveti hanno progressivamente perso la caratteristica prettamente agricola a vantaggio di quella di arredo urbano.

Da una parte quindi diminuisce il valore delle loro produzioni (olive ed olio) dall'altra cresce il valore legato al terreno per il soddisfacimento ed appagamento di altri bisogni da parte degli abitanti locali (serenità, ricreazione, ambiente e paesaggio, hobbysmo).

Data tale situazione sommariamente descritta, la presente proposta di legge è finalizzata a porre le condizioni per consentire uno sviluppo omogeneo e coordinato delle varie differenti realtà, con un riguardo particolare per le imprese olivicole, da incentivare e supportare adeguatamente.

Preso atto che il prezzo dell'olio nei mercati generali ha subito una flessione considerevole e si è ormai stabilizzato a livelli relativamente bassi, è necessario assicurare agli olivicoltori soluzioni per lo sviluppo che vanno ricercate nel superamento delle condizioni strutturali inadeguate e/o inefficienti a garantire un reddito adeguato agli imprenditori olivicoli-oleari. La presente proposta di legge, nel disciplinare le modalità procedurali degli interventi regionali, individua le seguenti linee do intervento:

a) rafforzamento ed implemento della base produttiva con una coltivazione più efficiente;
b) realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture per l'abbattimento dei costi di produzione e commercializzazione;
c) sviluppo della "cultura dell'olio" per comunicare in modo efficiente le caratteristiche del prodotto e convincere il consumatore;
d) accorciamento della filiera;
e) aggregazione di aziende.

Infine la proposta istituisce un Albo regionale dei tecnici abilitati alla potatura capaci di svolgere i lavori di ristrutturazione e di produzione sugli oliveti oggetto di contributo. Questo per garantire che i lavori fatti con finanziamento pubblico, siano garantiti dal punto di vista della professionalità. Operativamente tale albo è costituito con delibera della Giunta regionale presso l'Agenzia Laore Sardegna, sull'esempio di quanto accade già in altre regioni, che valuti tecnicamente i potatori professionisti interessati all'iscrizione.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità

1. La presente legge, nel riconoscere la coltivazione dell'olivo come elemento caratterizzante il paesaggio della Sardegna ed espressione peculiare del suo patrimonio culturale ed economico, detta disposizioni di sostegno e di tutela del comparto olivicolo-oleario della Sardegna.

2. La presente legge, al fine di assicurare un'efficace, coordinata e specifica salvaguardia delle composite e variegate realtà territoriali dell'Isola, in quanto caratterizzate da differenti tipologie di coltivazione, detta disposizioni che assicurino l'individuazione di specifiche misure di sostegno, recupero e di riuso del patrimonio olivicolo sardo, articolandole sulla base delle vocazioni proprie dei vari contesti territoriali in cui gli oliveti sono inseriti.

Art. 2
Misure di intervento

1. La presente legge contiene misure finalizzate a:
a) assicurare la salvaguardia ambientale del paesaggio rurale e periurbano caratterizzato dalla presenza di piante d'olivo;
b) assicurare un aumento della base produttiva da perseguire mediante la realizzazione di nuovi impianti semi intensivi o intensivi ed una maggiore efficienza degli impianti di trasformazione, confezionamento e conservazione;
c) agevolare una significativa riduzione dei costi aziendali, con particolare riferimento all'abbattimento dei costi di trasporto delle materie prime e del prodotto finito;
d) favorire l'ammodernamento degli impianti di estrazione dell'olio con l'introduzione di dispositivi capaci di migliorare la qualità del prodotto, di consentire un più efficace utilizzo dei sottoprodotti e conseguire un significativo risparmio energetico;
e) migliorare, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale, le conoscenze degli imprenditori intenzionati ad una diretta attività di commercializzazione del loro prodotto e prevedere interventi di iniziale sostegno;
f) sostenere la commercializzazione dei prodotti e l'aggregazione aziendale.

 

Art. 3
Modalità di intervento

1. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), è autorizzata per l'anno 2009 a:
a) aumentare di euro 2.000.000 lo stanziamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria regionale 2008);
b) aumentare di euro 1.000.000 lo stanziamento di cui all'articolo 7, commi 10 e 11, della legge regionale n. 3 del 2008;
c) aumentare di euro 1.000.000 lo stanziamento di cui all'articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 3 del 2008.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi ad ulteriore sostegno del comparto olivicolo-oleario; tale programma, adottato nel rispetto delle disposizioni del diritto comunitario e previo parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il parere si intende acquisito, è finalizzato a sostenere:
a) un adeguamento strutturale delle modalità di irrigazione con la predisposizione e l'attivazione di impianti ad alta efficienza che consentano un più razionale ed efficace utilizzo della risorsa idrica impiegata dalle imprese olivicole;
b) un rinnovo e ammodernamento degli impianti produttivi al fine di creare nuovi oliveti caratterizzati da un impianto semi intensivo o intensivo che rendano immediatamente individuabile la caratterizzazione territoriale del prodotto;
c) l'ammodernamento degli impianti di estrazione del prodotto secondo modalità tecniche che, oltre a consentirne una migliore qualità generale, rendano possibile un miglior utilizzo dei sottoprodotti e un significativo conseguimento del risparmio energetico;
d) modalità di informazione, formazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore sulle più recenti, razionali ed economiche tecniche di coltivazione del prodotto;
e) moderne modalità di commercializzazione del prodotto, capaci di ridurre significativamente il commercio sommerso dell'olio sfuso, facilitare la creazione di reti locali di vendita, ad elevata garanzia per il consumatore, sotto un marchio comune.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi rivolto alla salvaguardia ambientale del paesaggio rurale caratterizzato dalla presenza di oliveti allocati in aree marginali o in aree periurbane fortemente frazionate e compromesse o caratterizzati dalla presenza di piante secolari; tale programma, adottato nel rispetto delle disposizioni del diritto comunitario e previo parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il parere si intende acquisito, è finalizzato, in alternativa al programma di cui al comma 2, a sostenere il mantenimento di tali oliveti sia per finalità di tutela dell'assetto geologico del suolo, sia per mantenimento e tutela del paesaggio tipico sardo mediante:
a) misure di sostegno finalizzate al miglioramento della fertilità del suolo, della difesa fitosanitaria con metodi di agricoltura integrata e biologica;
b) misure di sostegno alle associazioni di produttori-proprietari che, utilizzando i metodi di agricoltura integrata e biologica, mettano in commercio prodotti a marchio comune e a forte caratterizzazione territoriale.

 

Art. 4
Albo regionale dei tecnici abilitati alla potatura

1. La Regione, al fine di assicurare un supporto professionalmente elevato agli operatori del settore e di salvaguardare ed incentivare le professionalità tipiche dell'olivicoltura della Sardegna, istituisce l'Albo regionale dei tecnici abilitati alla potatura; esso è tenuto presso l'Agenzia Laore Sardegna.

2. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una delibera che disciplini puntualmente il funzionamento e le modalità di iscrizione all'Albo regionale dei tecnici abilitati alla potatura e la trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale per l'espressione del parere; questo deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 7.000.000 annui per il triennio 2009-2011.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2009-2011, sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

UPB S06.04.010
Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali - Investimenti;

2009 euro
2010 euro
2011 euro

UPB 06.04.015
Tutela e valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli

2009 euro 7.000.000
2010 euro 7.000.000
2011 euro 7.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - spese correnti

2009 euro 7.000.000
2010 euro 7.000.000
2011 euro 7.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale n. 3 del 2008.

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2009-2011 e a quelle corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.

 

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.