CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 360

presentata dai Consiglieri regionali

MARRACINI - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA

l'11 dicembre 2008

Riordino del sistema idrico integrato in Sardegna

***************

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dalla volontà di disciplinare la gestione delle risorse idriche in Sardegna in direzione opposta rispetto all'obiettivo di privatizzazione in corso in questi ultimi anni.

La riflessione nasce da un presupposto fondamentale, e cioè che l'acqua è un diritto e che tutti i cittadini hanno diritto ad avere l'acqua di cui hanno bisogno e devono potersela permettere.

Non riteniamo, infatti, possibile che possano esserci famiglie che lottano contro la difficoltà di avere servizi di base che oramai sono sempre più inaccessibili.

Il tentativo di privatizzare la gestione delle risorse idriche pone numerose perplessità in quanto non garantisce il carattere di bene pubblico all'acqua ma persegue fini esclusivamente economici legati al profitto, che vanno in direzione opposta agli interessi della collettività. Infatti, se analizziamo, per esempio, l'esigenza del risparmio idrico, a cui i cittadini dovrebbero tendere, questa mal si concilia con una gestione di tipo imprenditoriale: una riduzione dei consumi non si lega mai al profitto, anzi, induce ad una riduzione degli utili d'impresa che di quei consumi vive.

Con la gestione privata i cittadini diventano clienti e l'acqua una merce qualsiasi e questo è politicamente inammissibile e comunque contrario al principio di solidarietà sociale che garantirebbe il soddisfacimento, anche ai cittadini meno abbienti, del fabbisogno minimo di sussistenza.

In particolare, in Sardegna, la gestione della neonata Abbanoa Spa risulta essere inadeguata e discutibile. Secondo gli obiettivi avrebbe dovuto superare le frammentazioni del servizio in modo tale da migliorare sia sul piano organizzativo che su quello dell'economia e della qualità. Ciò non solo non si è verificato, ma non si potrà neanche verificare, in quanto Abbanoa risulta gestore unico solo sulla carta, ma, nei fatti, le diverse società che hanno partecipato alla fusione hanno conservato la lottizzazione del territorio, che continuano a gestire in piena autonomia operativa; a ciò si aggiunge il mantenimento degli incarichi da parte degli amministratori, con ulteriori costi aggiuntivi che, ovviamente, gravano sulle tariffe dell'acqua.

Il caos e i conflitti di natura politico-territoriale non permettono di lavorare con una programmazione unitaria, capace di individuare le priorità di intervento nel miglior tempo possibile, ma, al contrario, provoca ulteriori costi e tempi più lunghi.

Riteniamo necessario, pertanto, la gestione unica delle risorse idriche in Sardegna, da parte di un organismo che nella presente proposta di legge è chiamato "Agenzia" che attivi una seria politica di programmazione degli investimenti e delle manutenzioni straordinarie, che individui le priorità di intervento a breve e medio termine per ridurre i costi delle bollette e razionalizzare la gestione politica del sistema.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Abrogazione della legge regionale
n. 29 del 1997

1. È abrogata la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36).

 

Art. 2
Servizio idrico integrato

1. La Regione, con la presente legge, disciplina l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del Servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione di acqua ad uso esclusivamente civile, di fognature e di depurazione delle acque reflue, prevedendo le procedure ed i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del Servizio idrico integrato ed affidando la gestione ad un unico soggetto.

 

Art. 3
Compiti della Regione

1. La Regione, mediante i propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, esercita le funzioni di programmazione, di pianificazione, di indirizzo e di controllo.

 

Art. 4
Agenzia

1. È istituita l'Agenzia avente il compito di provvedere in Sardegna alla gestione e manutenzione degli acquedotti e fognature, nonché all'ampliamento ed al miglioramento degli acquedotti e fognature esistenti. L'Agenzia provvede, altresì, direttamente al collegamento delle utenze e alla manutenzione ordinaria delle reti interne quando ne sia richiesto, con regolare deliberazione, dai comuni o dai consorzi interessati.

 

Art. 5
Vigilanza

1. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Regione e, per quanto riguarda la gestione finanziaria, anche dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

 

Art. 6
Cessione contributi statali e regionali

1. All'atto del trasferimento all'Agenzia degli acquedotti, fognature ed altre opere connesse, i comuni ed i consorzi devono impegnarsi a cedere all'Agenzia medesima gli eventuali contributi che dallo Stato, dalla Regione e da altri enti sono stati concessi o verranno concessi per il completamento o la manutenzione di dette opere.

 

Art. 7
Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia provvede ai propri compiti impiegando:
a) le somme e i contributi concessi dallo Stato, dai comuni, dai consorzi e da altri enti per il completamento, l'ampliamento, il miglioramento, la sistemazione e la manutenzione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere connesse, a norma delle vigenti leggi e di eventuali patti contrattuali;
b) i proventi della vendita dell'acqua;
c) i proventi della vendita dei liquami e dei sottoprodotti degli impianti depurativi di fognature dei quali l'Agenzia ha piena disponibilità e di cui deve promuovere la utilizzazione agricola;
d) i contributi concessi da enti e da privati interessati alle varie categorie di opere;
e) i proventi dei mutui autorizzati.

 

Art. 8
Costruzione, ampliamento e manutenzione
straordinaria acquedotti e fognature

1. La Presidenza della Regione è autorizzata ad affidare in concessione all'Agenzia l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione, ampliamento, manutenzione straordinaria di acquedotti e fognature finanziati ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4 (Norme per l'esecuzione di opere pubbliche), e successive modificazioni, dei quali i comuni abbiano ad essa effettuato il trasferimento e sempre che l'Agenzia abbia accettato di eseguirli alle condizioni preventivamente approvate dalla Giunta regionale.

 

Art. 9
Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.

 

Art. 10
Presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta della Presidenza della Regione.

2. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Egli sovrintende a tutta la gestione dell'Agenzia, di cui ha la legale rappresentanza. In particolare:
a) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione fissando gli ordini del giorno;
b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
c) adotta i provvedimenti disciplinari su tutto il personale dell'Agenzia, salvo quelli riservati alla competenza del consiglio di amministrazione;
d) assume e licenzia il personale subalterno, salariato e temporaneo nei limiti stabiliti dal regolamento organico dell'Agenzia;
e) compie tutti gli atti che siano espressamente riservati al consiglio di amministrazione ed ha facoltà di adottare, nei casi d'urgenza e sotto la sua personale responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo sottoporli per la ratifica al predetto consesso nella prima sua adunanza.

 

Art. 11
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) presidente;
b) vice presidente;
c) tre membri, due tecnici ed uno amministrativo, nominati dalla Presidenza della Regione;
d) tre membri nominati dalla Presidenza della Regione rappresentanti rispettivamente materie finanziarie, igiene e sanità, agricoltura e foreste;
e) tre sindaci, uno per provincia, di comuni i cui acquedotti e fognature siano stati trasferiti all'Agenzia, nominati dal Presidente della Regione;

2. Al consiglio spetta:
a) fissare le direttive generali dell'attività dell'ente;
b) deliberare il regolamento per l'ordinamento degli uffici e per il personale;
c) nominare o licenziare il direttore generale e il personale di concetto e d'ordine dell'Agenzia;
d) deliberare sulle operazioni di mutuo;
e) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con la relazione da presentare alla Giunta regionale;
f) deliberare il Piano di riparto degli utili e l'attribuzione degli interventi finanziari di cui all'articolo 15;
g) deliberare sui progetti e sui contratti di appalto di fornitura di importo superiore a euro ____________, nonché sulle variazioni e sulle aggiunte a progetti e contratti già approvati dal consiglio stesso, qualora ne consegua un aumento di spesa di oltre il limite del quinto;
h) deliberare sulle transazioni;
i) autorizzare il Presidente a stare in giudizio.

3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e di almeno tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale.

4. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

 

Art. 12
Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno oppure ne venga avanzata richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri o del collegio dei revisori.

 

Art. 13
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti che sono nominati con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.

2. Il collegio effettua il riscontro sulla gestione dell'Agenzia ed esercita tutte le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per i sindaci delle società commerciali in quanto applicabili.

 

Art. 14
Direttore generale

1. L'Agenzia ha un direttore generale ed un proprio ufficio tecnico.

2. Il direttore generale deve essere scelto fra laureati in ingegneria o in giurisprudenza ed è nominato dal consiglio di amministrazione mediante pubblico concorso:

3. Egli sovrintende al funzionamento degli uffici dell'Agenzia ed è alle dirette dipendenze del presidente e del vice presidente.

 

Art. 15
Deliberazioni e adunanze
del consiglio di amministrazione

1. Il programma di attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo della gestione dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative a:
a) contratti di importo superiore a euro ________;
b) regolamento organico del personale;
c) nomina del direttore generale,
sono soggette all'approvazione della Presidenza della Regione che vi provvede nel termine di quindici giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine senza che la Presidenza della Regione si sia pronunciata, la deliberazione diventa esecutiva.

3. Di ciascuna adunanza del consiglio di amministrazione e di ciascuna deliberazione del presidente è redatto un verbale che, dopo l'approvazione, è trascritto in apposito registro e sottoscritto dal presidente e dal segretario a cura del quale sarà trasmesso in copia alla Presidenza della Regione.

 

Art. 16
Utili netti

1. Gli utili netti delle gestioni dell'Agenzia sono destinati ad aumenti e miglioramenti patrimoniali occorrenti per lo sviluppo e manutenzione delle opere e degli impianti e per la costituzione di appositi fondi di riserva per miglioramenti patrimoniali e per riparazioni dovute a cause straordinarie, nonché per adeguare la scorta di magazzino alle necessità di buona manutenzione delle opere.

 

Art. 17
Compilazione e approvazione progetti, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori

1. Per la compilazione dei progetti, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori cui provvede l'Agenzia si osservano le norme vigenti per le opere di interesse regionale.

2. L'approvazione dei progetti invece spetta al presidente dell'Agenzia.

 

Art. 18
Scioglimento

1. Per grave inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento o per gravi irregolarità di gestione, il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'agenzia e la nomina di un commissario i cui poteri non possono durare oltre un anno dalla data del decreto di scioglimento.

 

Art. 19
Opere eseguite dall'Agenzia

1. Tutte le opere eseguite dall'Agenzia sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica), e successive modificazioni.

 

Art. 20
Norme finanziarie

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico sul bilancio dell'Agenzia di cui all' articolo 4.