CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 357

presentata dal Consigliere regionale

FLORIS Mario

il 9 dicembre 2008

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2009

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La proposta di legge che si sottopone all'esame del Consiglio regionale trae motivo dalla constatazione che, sino ad oggi 9 dicembre 2008, non risulta presentata, da parte della Giunta regionale, la manovra finanziaria per il 2009, che sulla base dell'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 11 (legge di contabilità) doveva essere presentata entro il 30 settembre e che è anche certo che la stessa non potrà essere neppure presentata in tempi rapidi a causa delle dimissioni del Presidente della Regione. Mancano perciò totalmente i presupposti politici e regolamentari perché l'Assemblea possa approvare i documenti contabili entro il corrente mese di dicembre.

Il proponente ritiene, pertanto, che il Consiglio debba approvare l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per i quattro mesi consentiti dall'articolo 29 della già citata legge di contabilità, basato sul bilancio 2008, in modo tale da garantire, comunque, sia nel caso di rientro delle dimissioni del Presidente della Regione e sia nella eventualità di chiusura anticipata della legislatura, la continuità amministrativa della Regione.

Tanto è necessario anche in considerazione della pesante crisi dell'economia mondiale e delle sue già gravi ripercussioni sulla debolissima situazione isolana.

Per i motivi esposti, il proponente auspica, facendo leva sul senso di responsabilità di tutti i Consiglieri, che, a prescindere e prima delle decisioni in merito alla crisi politica della Regione, il Consiglio esamini ed approvi immediatamente il provvedimento ed eviti alla società sarda ulteriori ed irrimediabili danni.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23) è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2009 per quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2009.

2. Ai sensi del già citato articolo 29, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, gli impegni e i pagamenti di spesa non possono superare quattro dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base nel bilancio della Regione per il 2008.

3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei residui prescindono dalla limitazione prevista nel comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è riferita a tutti i casi nei quali le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della citata legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.