CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 356
presentata dai Consiglieri regionali
LICANDRO - CHERCHI Oscar - CUCCU Franco Ignazio
DEDONI - DIANA - GALLUSil 2 dicembre 2008
Norme sulla tutela sanitaria e sulla protezione ambientale
dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
***************RELAZIONE DEI PROPONENTI
A seguito del progresso scientifico e tecnologico, la presenza nell'ambiente di campi elettromagnetici � notevolmente cresciuta. Il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, unitamente agli impianti radiotrasmittenti e della telefonia mobile, pur non rilasciando normalmente delle sostanze inquinanti, generano campi elettromagnetici che, data la grande diffusione degli impianti stessi, possono raggiungere intensit� di una certa rilevanza.
Questo fenomeno, pur essendo noto da tempo che i campi elettromagnetici interagiscono con l'uomo, � stato a lungo ignorato a causa delle basse intensit� riscontrabili rispetto a quelle richieste per avere un danno immediato sulla salute umana. Di recente, invece, esso � stato oggetto di indagine approfondita attraverso numerosi studi, a partire, in particolare, da uno studio svolto nel 1979 a Denver (Stati Uniti) su bambini sottoposti ad esposizione residenziale a campi magnetici a bassa frequenza (elettrodotti ad alta tensione, superiore a 150 chilovolt) nel quale risulta che un maggior numero di bambini affetti da tumori risiedeva in prossimit� del sistema di distribuzione dell'energia elettrica. Evidentemente da esso si deduce che il rischio potenziale riguarda effetti dovuti ad esposizione ai campi di lungo periodo, mentre si erano sempre considerati soltanto gli effetti immediati. L'effetto alta tensione � stato confermato di recente da uno studio inglese, condotto dall'Ente nazionale per la protezione radiologica. Da un'altra ricerca, realizzata da Stati Uniti e Gran Bretagna, � emerso che il 65 per cento delle leucemie linfoblastiche e il 60 per cento di tutte le leucemie infantili va attribuito all'inquinamento elettromagnetico. I rapporti (del 1995 e del 1998) dell'Istituto superiore della sanit� confermano che un esame degli studi scientifici depone a favore di un'associazione fra esposizione a lungo termine a campi a bassa frequenza (quelli degli elettrodotti) e leucemie infantili. Uno studio internazionale (pubblicato nel settembre 2000) finanziato dall'Unione europea afferma che il rischio di leucemia infantile raddoppia in prossimit� di elettrodotti quando il campo ha valori uguali o maggiori di 0,4 microtesla. Effetti negativi sulla salute (aumento di casi di tumore, disturbi cardiaci, riproduttivi e neurologici) sono stati riscontrati anche in seguito a una prolungata esposizione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza anche di bassa intensit� (ad esempio quelle delle antenne per la telefonia cellulare).
Il tipo di ricerche condotte, specialmente per campi a bassa frequenza, sono sia studi epidemiologici sia studi sperimentali "in vitro" e "in vivo". Le maggiori evidenze si hanno dai primi, pur con tutte le difficolt� del caso (le indagini epidemiologiche richiedono anni e valutazioni assai complesse per individuare la causa di un'eventuale patologia diffusa nella popolazione), mentre ancora incerta � l'individuazione del meccanismo che sta alla base di un'eventuale interazione tra i campi elettromagnetici e i tessuti biologici.
Le conoscenze attuali, comunque, portano alla luce un problema che, anche se non appare ora tra i pi� gravi in termini di conseguenze prodotte, non va trascurato: il principio della cautela si impone fino a che certezze scientifiche non sostituiscano dubbi e sospetti.
La legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), applica il principio di precauzione di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea. L'approvazione di questa normativa, in vigore dal 22 marzo dello scorso anno, costituisce un passo fondamentale nella tutela della salute e dell'ambiente, forse il pi� importante compiuto in questi ultimi anni dal Parlamento italiano.
La presente proposta di legge si articola in sette titoli.
Il titolo I (Disposizioni generali) definisce le finalit� (articolo 1) cui si ispira la normativa sulla tutela sanitaria e sulla protezione ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Si richiamano gli obblighi costituzionali della tutela dell'ambiente (articolo 9) e della salute (articolo 32), il principio di precauzione sancito dall'articolo 174 del trattato CEE, il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), la legge n. 36 del 2001 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualit� per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
Il titolo II (Impianti fissi per 1'emittenza radio e televisiva) individua il Piano regionale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (articolo 9) come strumento complementare di cui si dota la Regione, in coerenza con il Piano di assegnazione nazionale delle frequenze radiotelevisive, al fine di consentire una corretta ubicazione, installazione, modifica e risanamento degli impianti medesimi. � sancito il divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva (articolo 16) in ambiti classificati come territorio a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi, con particolare attenzione alle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche, ricreative, educative e sportive nonch� ai parchi e alle riserve naturali. I comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale al Piano regionale di cui sopra (articolo 11) e autorizzano, con il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) e dell'Azienda unit� sanitaria locale (ASL), l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva (articolo 12). Alle amministrazioni comunali spettano altres� i compiti di identificare le aree sensibili, i siti di installazione dei nuovi impianti, le funzioni di controllo e di vigilanza, e l'approvazione dei piani di risanamento degli impianti medesimi (articolo 13). Anche gli impianti esistenti devono essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge, salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale esistente in materia. L'adeguamento, nel pieno rispetto dei principi fondamentali introdotti dalla legge n. 36 del 200l e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, � realizzato con i piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformit� e/o la delocalizzazione degli stessi.
Il titolo III (Impianti per la telefonia mobile) impone l'autorizzazione comunale, con il parere preventivo dell'ARPAS e dell'ASL, anche per l'installazione degli impianti fissi di telefonia mobile (articolo 14). A tal fine i gestori di rete devono presentare un programma annuale delle installazioni da realizzare. I soggetti titolari di interessi pubblici o privati, nonch� i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare deduzioni e osservazioni se dall'installazione dell'impianto dovesse derivare loro un pregiudizio. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, ricreative, educative e sportive, nei parchi e nelle riserve naturali, nonch� su edifici di valore storico-architettonico e monumentale (articolo 15), mentre gli impianti esistenti devono necessariamente essere ricondotti a conformit� ovvero delocalizzati (articolo 16). La legge prescrive che i gestori della telefonia mobile forniscano alle amministrazioni comunali una mappa completa degli impianti, corredata delle caratteristiche tecniche, per la valutazione dei campi elettromagnetici (articolo 17). Sono dettate, infine, disposizioni anche per gli impianti mobili (articolo 18) la cui collocazione deve essere preventivamente comunicata al comune interessato, con il parere favorevole dell'ARPAS e dell'ASL.
Il titolo IV (Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica) reca disposizioni sulla localizzazione - veri e propri corridoi individuati dai comuni negli strumenti urbanistici - delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore ai 15.000 volt (articolo 19) anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. La Giunta regionale, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalit� per l'individuazione dell'ampiezza di detti corridoi, tenendo conto anche delle particolari situazioni territoriali e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Infine, viene prescritto il risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, con l'individuazione di un piano da presentare alla Regione, che la stessa pu� approvare, dopo aver acquisito il parere della provincia, del comune interessato, nonch� dell'ARPAS e della ASL competente. Gli interventi contenuti nel piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
Il titolo V (Catasto regionale) prevede l'istituzione di un importantissimo strumento, il catasto regionale degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva, degli impianti fissi per la telefonia mobile e degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (articolo 21). Il catasto � istituito presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e, ai fini del suo aggiornamento, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare l'attivazione di nuovi impianti e di qualsiasi variazione apportata a quelli esistenti.
Il titolo VI � costituito dalle disposizioni sulla vigilanza e controllo e dalle sanzioni.
Il titolo VII � costituito dalla norma transitoria. La Giunta regionale, con norme regolamentari, detta disposizioni di prima applicazione idonee a conseguire le finalit� della presente legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Disposizioni generaliArt. 1
Finalit�1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto degli obblighi costituzionali della tutela dell'ambiente (articolo 9) e della salute (articolo 32), del principio di precauzione sancito dall'articolo 174 del trattato istitutivo dell'Unione europea, in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), in conformit� ai principi fondamentali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualit� per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), detta norme per salvaguardare la salubrit� e la sicurezza negli ambienti di vita e proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge detta norme per la localizzazione, la costruzione, la modifica e il risanamento delle emittenti radio-televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualit� di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 2, della legge n. 36 del 2001.
3. Le province e i comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono obiettivi di qualit� al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici. Sono inoltre richiamate le norme applicabili.
4. � fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonch� i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.
5. La Regione, le province, i comuni, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), le unit� sanitarie locali (ASL) e tutti gli enti interessati dall'applicazione della seguente normativa, garantiscono a chiunque l'accesso ai dati ambientali relativi alla tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Art. 2
Ambito di applicazione1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge tutti gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici impiegati quali sistemi fissi e mobili per le telecomunicazioni, la radiotelevisione, la telefonia, la distribuzione e la trasformazione dell'energia elettrica.
2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:
a) le attivit� di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;
b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 watt.3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.
4. � soggetto ad obbligo di comunicazione l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 7.
5. Fatti salvi i casi previsti dai commi 2 e 4, gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui al comma 1 sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 8.
Art. 3
Contenimento delle esposizioni e
protezione della popolazione1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonch� gli adempimenti previsti dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico pi� bassi possibili, compatibilmente con la qualit� del servizio svolto dai sistemi stessi.
2. Gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 1 dell'articolo 2, devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualit� indicati dalla vigente legislazione.
3. Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilit� del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), riportata nell'allegato A).
4. Le valutazioni di ordine tecnico previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni di ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.
Art. 4
Definizioni ed unit� di misura1. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 36 del 2001, ai fini della presente legge le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A.
Art. 5
Limiti di esposizione e valori di attenzione1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 dell'allegato B.
3. I valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
Art. 6
Aree sensibili1. Le aree sensibili sono porzioni del territorio all'interno delle quali devono essere rispettati gli obiettivi di qualit� di cui all'articolo 3 comma 1, lettera d), punto 2, della legge n. 36 del 2001.
2. Le aree sensibili sono individuate e perimetrate dalle amministrazioni comunali in riferimento alle zone ad alta densit� abitativa, nonch� a quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo, ricreativo e sportivo.
3. Le amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche alla perimetrazione di dette aree sensibili al fine di garantire la massima tutela ambientale e sanitaria dell'area stessa.
Art. 7
Obblighi di comunicazione1. � soggetto ad obbligo di comunicazione, da parte del titolare, al sindaco ed all'ARPAS, trenta giorni prima dell'attivazione:
a) l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 watt;
b) l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
c) l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione.2. La variazione della titolarit� dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonch� la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicati al sindaco ed all'ARPAS entro dieci giorni. Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi della lettera a) del comma 1, sia aumentata oltre il valore di 7 watt al connettore di antenna, il titolare � chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'articolo 8.
3. Qualora dall'esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, sia ipotizzabile il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, l'ARPAS, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne d� comunicazione al sindaco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ed all'ASL.
4. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto della Regione autonoma della Sardegna, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le modalit� delle comunicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 2. In detto regolamento sono determinate, inoltre, le caratteristiche degli impianti e le relative modalit� di comunicazione per i sistemi di cui alla lettera c) del comma 1.
5. La localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della comunicazione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della presente legge.
Art. 8
Procedure autorizzative per impianti di
telecomunicazione e radiotelevisione1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui all'articolo 2, comma 5, sono soggetti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata acquisito il parere dell'ARPAS.
2. Il titolare dell'impianto presenta al sindaco istanza di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, corredata da:
a) estremi della concessione governativa;
b) progetto dell'impianto, informazioni, documentazione tecnica, nonch� valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B;
c) dichiarazione di conformit� ai limiti di esposizione di cui all'articolo 5;
d) copia dell'istanza presentata all'ARPAS al fine del rilascio del parere di competenza di cui al comma 3;
e) copia dell'istanza presentata al comune al fine del rilascio della concessione edilizia o di altre autorizzazioni previste in sede comunale, quando necessarie;
f) eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione a vincoli ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d'uso o accesso al manufatto o all'area ove � prevista l'installazione dell'impianto;
g) atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell'impianto, ove, ai fini della protezione della popolazione, devono essere rispettate le indicazioni specificamente fornite dall'esperto di cui al comma 4 dell'articolo 3. Il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante si impegnano altres� ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale;
h) certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.3. Nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo, il titolare dell'impianto invia all'ARPAS richiesta di parere sul rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, assumendosi gli oneri relativi all'attivit� istruttoria, tariffati secondo apposita procedura. La richiesta deve essere accompagnata dal progetto dell'impianto, da informazioni, documentazione tecnica, nonch� valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B. L'ARPAS si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, inviando il parere al sindaco ed al titolare dell'impianto.
4. Il sindaco conclude il procedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicandone l'esito al titolare e all'ARPAS; nelle comunicazioni al titolare ed all'ARPAS sono indicate eventuali prescrizioni. Il titolare dell'impianto pu� conseguentemente, nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, provvedere alla sua installazione e messa in esercizio.
5. Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPAS, dichiarando sotto la propria responsabilit� la conformit� dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3.
6. Nel caso in cui, nello svolgimento delle valutazioni preventive, ricorrano condizioni, anche indicate dalla normativa vigente, tali da motivare l'attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, l'ARPAS, dopo la messa in esercizio dell'impianto, provvede alla verifica del rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente e delle condizioni previste nell'autorizzazione. Il titolare � tenuto a modificare le modalit� di esercizio dell'impianto in modo tale da rispettare i limiti indicati dalla normativa vigente e le condizioni previste dall'autorizzazione, nel caso in cui l'ARPAS ne verifichi il mancato rispetto. In caso di inottemperanza, l'ARPAS ne d� comunicazione immediata al sindaco e all'ASL. Il sindaco pu� disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto e, in caso di reiterata inadempienza, revocare l'autorizzazione.
7. Nel caso di variazione di titolarit� dell'impianto, il nuovo titolare presenta, entro trenta giorni dalla variazione, apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPAS.
8. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare presenta, entro trenta giorni dalla disattivazione, apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPAS.
9. In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalit� d'impiego degli impianti, determinanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, il titolare d� apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPAS. Il titolare deve contestualmente presentare valutazioni, effettuate da un esperto avente i requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, sulle conseguenze che le variazioni determinano in relazione all'esposizione ai campi elettromagnetici. Nel caso che, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un significativo aumento delle esposizioni, o qualora si preveda l'aumento della potenza di emissione dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, l'impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo.
10. Nel caso in cui si riscontri difformit� rispetto alla dichiarazione di cui al comma 5 o inadempienza alle disposizioni di cui al comma 9, il sindaco, sentita 1'ARPAS, pu� disporre con proprio atto il ripristino delle condizioni previste dall'autorizzazione, il divieto di utilizzazione dell'impianto o la revoca dell'autorizzazione.
11. I contenuti di cui all'allegato B possono essere modificati con successivo atto amministrativo del direttore generale della Giunta regionale competente in materia ambientale.
12. Gli schemi da adottare per la formulazione delle comunicazioni di cui ai commi 5, 7, 8 e 9 sono determinati con apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto della Regione autonoma della Sardegna, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della presente legge.
Titolo II
Impianti fissi per l'emittenza radio e televisivaArt. 9
Piano regionale di localizzazione
dell'emittenza radio e televisiva1. La Regione autonoma Sardegna si dota di un Piano di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori fissati dalla normativa vigente in materia.
2. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, il Piano regionale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, pu� motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1.
Art. 10
Divieto di localizzazione degli impianti per
l'emittenza radio e televisiva1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi.
2. Sono altres� vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche, ricreative, educative e sportive nonch� nei parchi e nelle riserve naturali.
3. Le installazioni di impianti sono altres� vietate su edifici:
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
Art. 11
Pianificazione comunale1. I comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica comunale al Piano regionale di cui all'articolo 9.
Art. 12
Funzioni dei comuni1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati.
2. Ai comuni sono attribuiti le seguenti funzioni:
a) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radio e televisiva;
b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili di cui all'articolo 3;
c) l'identificazione dei siti di installazione per gli impianti di cui alla lettera a);
d) l'attivit� di controllo e di vigilanza con riferimento alla attribuzioni a essi trasferiti dalla presente legge;
e) l'approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 8.3. Il comune, acquisito il parere dell'ARPAS e dell'ASL, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici indicati dalla normativa statale vigente, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio e in conformit� con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
4. Il comune, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.
5. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione. Con il medesimo regolamento sono definiti anche i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
Art. 13
Risanamenti degli impianti per
l'emittenza radio e televisiva1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge, salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale esistente in materia. L'adeguamento, secondo i principi fondamentali introdotti dalla legge n. 36 del 2001, � realizzato con i piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformit� e/o la delocalizzazione di detti impianti.
2. Entro centoventi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione e nel rispetto della normativa vigente, fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti di cui sopra.
3. I gestori di impianti esistenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, richiedono l'autorizzazione ovvero presentano il piano di risanamento contenente le modalit� e i tempi di riconduzione a conformit� dell'impianto.
4. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al comune, entro sei mesi dall'approvazione del piano di cui all'articolo 4, specifici piani di risanamento con le modalit� e i tempi di intervento.
5. I piani di risanamento sono approvati dal comune, acquisito il parere dell'ARPAS e dell'ASL. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3.
6. La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del piano di risanamento.
Titolo III
Impianti per telefonia mobileArt. 14
Autorizzazione degli impianti fissi
di telefonia mobile1. Gli impianti fissi per la telefonia mobile devono essere autorizzati.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comune a seguito della presentazione, da parte dei gestori di rete per telefonia mobile, del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nel territorio. Il Programma � corredato della localizzazione degli apparati e della documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi dell'allegato B.
3. Il comune, avvenuta la presentazione del Programma, fissa un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonch� dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.
4. Il comune, acquisito il parere dell'ARPAS e dell'ASL, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi.
5. L'autorizzazione � rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
6. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonch� di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi anche il rilascio delle medesime.
7. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui all'articolo 16, comma 1, nel termine ivi previsto.
Art. 15
Divieto di localizzazione degli impianti fissi
per la telefonia mobile1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, ricreative, educative e sportive, nei parchi e nelle riserve naturali, nonch� su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.
2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimit� delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualit� che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.
Art. 16
Risanamenti degli impianti fissi
di telefonia mobile1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui all'articolo 15 devono necessariamente essere ricondotti a conformit� ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per la finalit� di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalit� ed i tempi di attuazione.
3. Gli interventi d� delocalizzazione sono autorizzati dal comune su parere dell'ARPAS e dell'ASL.
4. Della avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione richiesti dalle norme vigenti il gestore d� comunicazione al comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
Art. 17
Mappa degli impianti fissi esistenti
di telefonia mobile1. I gestori di reti di telefonia mobile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, forniscono alle amministrazioni comunali una mappa generale degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
Art. 18
Impianti mobili di telefonia mobile1. Degli impianti mobili di telefonia mobile � data comunicazione al comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPAS e dell'ASL. Il comune, nei successivi trenta giorni dalla comunicazione, pu� chiedere al gestore una diversa localizzazione.
Titolo IV
Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettricaArt. 19
Impianti per la trasmissione e
la distribuzione dell'energia elettrica1. I comuni individuano, negli strumenti urbanistici di propria competenza, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt, anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
2. Per le finalit� di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alle province e ai comuni interessati i rispettivi programmi di sviluppo.
3. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentiti i pareri dell'Assessore regionale dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale, dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessore regionale dell’industria, sono definiti i criteri e le modalit� per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi, tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
Art. 20
Risanamenti degli impianti di trasmissione e
distribuzione dell'energia elettrica1. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt, presentano alla Regione, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un piano di risanamento nel rispetto dei principi fondamentali della legge n. 36 del 2001.
2. Il piano di risanamento, con le priorit� d'intervento, � approvato dalla Regione, acquisito il parere della provincia e del comune interessato, nonch� dell'ARPAS e dell'ASL. Gli interventi contenuti nel piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
Titolo V
Catasto regionaleArt. 21
Catasto regionale1. � istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, e ai sensi della legge n. 36 del 2001, il catasto regionale degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva, degli impianti fissi per la telefonia mobile e degli impianti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica.
2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, l'attivazione di nuovi impianti, nonch� qualsiasi variazione apportata a quelli esistenti.
Titolo VI
Vigilanza e applicazione delle sanzioniArt. 22
Vigilanza e controllo1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione della presente legge, avvalendosi dell'ARPAS.
2. L'ARPAS, su proposta della Giunta regionale, definisce annualmente un programma di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge e, in particolare, su quelli iscritti nel catasto regionale di cui al comma 1 dell'articolo 21, individuando eventuali priorit� e criteri di realizzazione del programma stesso, in particolare per gli impianti localizzati nelle zone residenziali.
3. Nel programma di cui al comma 2 sono definite altres� le modalit� e le periodicit� di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, finalizzate al contenimento delle esposizioni ed al rispetto dei limiti di legge, nonch� le forme di finanziamento di tali attivit�.
4. Il programma di cui al comma 2 prevede comunque l'effettuazione, da parte dell'ARPAS, di controlli di esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1. A tale fine i comuni segnalano alla Regione ed all'ARPAS la presenza sul proprio territorio di tali strutture, secondo le modalit� indicate con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 e al comma 3 dell'articolo 7 sono a carico dei soggetti titolari degli impianti.
Art. 23
Sanzioni1. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui al comma 3 dell'articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.000 a euro 10.000.
2. Nel caso in cui le valutazioni di ordine tecnico poste in capo al titolare dell'impianto non siano effettuate dall'esperto di cui al comma 4 dell'articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000 a euro 8.000.
3. L'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 15.000 a euro 30.000.
4. La mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 8, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, il titolare � soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge n. 36 del 2001.
6. L'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge � disciplinata da apposite disposizioni.
Titolo VII
Disposizioni transitorieArt. 24
Norma transitoria1. La Giunta regionale, salvo quanto disposto dalla legge n. 36 del 2001, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce in via transitoria, con apposito regolamento, le disposizioni di prima applicazione idonee a conseguire le finalit� di tale normativa.
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