CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 352
presentata dai Consiglieri regionali
RASSU - PETRINI
il 20 novembre 2008
Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei
***************RELAZIONE DEI PROPONENTI
La mancanza di una disciplina che regolamentasse la raccolta e la commercializzazione dei funghi si sentiva ed era pertanto urgente intervenire, come peraltro da tempo insistentemente e reiteratamente chiesto dai micologi e dagli ambientalisti. L'importanza e l'urgenza di tale disciplina, per quanto oscura e misteriosa per molti, non può sfuggire agli addetti ai lavori né a chiunque sia dotato di un minimo di sensibilità ecologica o di competenza in campo tossicologico.
La proposta prende in considerazione nel dettaglio tutti gli aspetti della materia. Volendone sintetizzare grossolanamente gli scopi, si potrebbe affermare che essa miri principalmente:
1) a salvaguardare la natura dall'opera di devastazione continuamente ed impunemente causata da orde di raccoglitori occasionali, incompetenti e privi di un minimo di sensibilità naturalistica, o di raccoglitori professionali che, giunti da altre regioni, operano una raccolta indiscriminata di funghi, per poi rivenderli a peso d'oro, essiccati o comunque diversamente trattati;
2) a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina in modo tale che chiunque voglia avvicinarsi al mondo dei funghi possa farlo con le necessarie cognizioni;
3) a favorire la conoscenza con i funghi ipogei meglio noti con il nome di "tartufo".È importante quanto previsto dalla proposta di legge sulla raccolta per scopi scientifici e didattici e per le iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina, quindi a salvaguardare l'incolumità sia del raccoglitore che dei suoi famigliari o dei destinatari dei funghi da lui colti.
La proposta, tra l'altro, specifica nel dettaglio:
a) la quantità giornaliera complessiva che è permesso raccogliere;
b) le specie di cui è vietata la raccolta in stadi precoci di maturazione;
c) le specie di cui è vietata la commercializzazione;
d) il divieto di tagliare con il coltello i funghi da cogliere, in quanto tale pratica causa notevoli danni all'apparato riproduttore ossia al micelio sottostante;
e) le modalità di trasporto che deve essere effettuato in contenitori aerati e dotati di fori che permettano la disseminazione delle spore.Le disposizioni suddette mirano essenzialmente alla salvaguardia degli ecosistemi dei quali i funghi fanno parte sostanziale e insostituibile. I funghi, infatti, a seconda della loro specializzazione, si comportano come saprofiti, come parassiti o come simbionti. I saprofiti utilizzano per il proprio nutrimento le sostanze organiche di piante o animali morti; così facendo liberano il bosco da residui che finirebbero, a lungo andare, con il soffocarlo. In questo senso essi sono chiamati "spazzini del bosco". I funghi parassiti traggono nutrimento da sostanze organiche di esseri viventi. Anche questa funzione manifesta la propria utilità, dal momento che raramente la parassitosi macrofungina danneggia gravemente l'albero parassitato; essa, viceversa, danneggiando gravemente quelli più deboli o meno resistenti contribuisce alla selezione naturale dei più forti. Dalla simbiosi, infine, si ricava un mutuo vantaggio: tramite il processo della micorrizzazione, il fungo estrae dalle radici della pianta simbionte delle sostanze che non potrebbe avere diversamente; per la pianta, invece, il micelio saldamente connesso alle radici equivale ad una notevole estensione del proprio apparato radicale, con ovvio vantaggio.
La proposta subordina la raccolta dei funghi al possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla commissione provinciale competente (valida su tutto il territorio regionale); tale abilitazione presuppone il superamento di un esame. Questo si rende necessario, da una parte per la delicatezza della materia e la casistica (in continuo aumento) delle intossicazioni da funghi e, dall'altra, per i danni arrecati all'ambiente da persone prive dei più elementari concetti in materia ecologica ed ambientale.
La proposta, a tal proposito, vuol dare un contributo per evitare che, per incompetenza, possa essere compromessa la salute e la stessa vita dei raccoglitori e dei consumatori.
È importante rilevare, infine, l'obbligo della presenza di un esperto micologo, designato dagli enti pubblici o dalle associazioni micologiche giuridicamente riconosciute, nell'allestimento di mostre micologiche, onde evitare il pericolo che può causare una determinazione approssimativa dei funghi esposti.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità generali1. La presente legge disciplina e regolamenta la raccolta dei funghi epigei spontanei ed ipogei e mira alla salvaguardia dell'equilibrio degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna, impedendo la asportazione o il danneggiamento delle specie fungine.
2. La raccolta dei funghi epigei spontanei deve essere compatibile con l'indispensabile funzione vitale che la specie riveste per la sopravvivenza del bosco.
Art. 2
Disciplina della raccolta di funghi1. La raccolta dei funghi può essere effettuata, nei boschi e in tutti i terreni non coltivati, entro i limiti previsti dalla presente legge.
2. È consentita la raccolta dei funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale subordinata al possesso del tesserino nominativo rilasciato dalla commissione provinciale di cui all'articolo 8 con le seguenti modalità:
a) tesserino amatoriale: consente al titolare di raccogliere sino a 3 chilogrammi di funghi al giorno; il limite di 3 chilogrammi non viene però applicato nel caso in cui il suddetto peso sia raggiunto da un unico esemplare; per il rilascio del tesserino amatoriale è necessario il pagamento di una tassa regionale pari a euro 20;
b) tesserino ai fini scientifici: rilasciato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente a titolo gratuito a soggetti pubblici e privati iscritti alle associazioni micologiche, per la raccolta di specie fungine per comprovati motivi di studio, ricerca o per realizzare iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità;
c) tesserino professionale (o commerciale): di durata triennale rilasciato a coloro che effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere fino a 15 chilogrammi di funghi al giorno; per il rilascio del tesserino professionale (o commerciale) è necessario il pagamento di una tassa regionale pari ad euro 50;3. Il rilascio dei tesserini di cui ai punti a) e c) è subordinato al superamento di un esame da sostenere con l'apposita commissione provinciale di cui all'articolo 8.
Art. 3
Limitazioni alla raccolta di funghi1. Per la raccolta di funghi è vietato usare qualsiasi mezzo che possa provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno, al micelio dei funghi e all'apparato radicale della pianta.
2. I funghi devono essere raccolti e trasportati in contenitori rigidi che consentano la fuoriuscita delle spore.
3. Nei boschi è vietata la distruzione di qualsiasi specie di funghi e raccogliere o asportare lo strato umifero del terreno.
4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, valutato l'andamento climatico, può vietare, per un periodo non superiore ai quattro mesi, la raccolta in tutto o in parte del territorio regionale.
Art. 4
Aree percorse dal fuoco1. Nelle aree percorse dal fuoco viene interdetta, con ordinanza del sindaco, sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la raccolta dei funghi per almeno tre anni.
2. Il divieto deve essere evidenziato con cartello visivo ad altezza di 2,50 metri dal suolo. È consentita la ricerca e raccolta per soli scopi scientifici.
3. La raccolta dei funghi è vietata nelle aree di particolare interesse naturalistico individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 5
Raccolta dei funghi ipogei1. La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi i proprietari del fondo purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie. Le tabelle devono essere poste ad altezza non inferiore a 2,50 metri dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso e da un cartello all'altro delimitante la tartufaia, con la scritta in stampatello "Raccolta di tartufi riservata (L.R. n. _______ del ___________)".
3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente rilascia, su richiesta, l'autorizzazione alla realizzazione di tartufaie controllate o coltivate.
4. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, presso la commissione provinciale di cui all'articolo 8; previo superamento dell'esame viene rilasciato un patentino con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Sul patentino devono essere riportate le generalità e la fotografia del titolare, autenticata. Il costo del patentino è pari ad euro 30 annuali.
5. La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane addestrato, e lo scavo deve essere eseguito con l'apposito attrezzo (vanghetto), limitato all'area marcata dal cane.
6. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore su tutto il territorio regionale.
7. Non è consentito zappettare il terreno per la ricerca, il trasgressore è punito con una sanzione accessoria da un minimo di euro 150 ad un massimo di euro 1.500.
Art. 6
Diritto dei proprietari e dei conduttori di fondi1. I proprietari e i conduttori di fondi rustici possono vietare l'accesso per la raccolta dei funghi nei propri terreni, purché vengano apposti, lungo il perimetro delimitante i fondi, cartelli indicatori ad altezza non inferiore a 2,50 metri, di dimensione non inferiore a centimetri 30x25, visibili uno dall'altro e recanti l'indicazione di "Raccolta di funghi riservata (L.R. n. _______ del ___________)".
Art. 7
Raccolta a scopo commerciale1. L'autorizzazione per la raccolta dei funghi, per uso commerciale, in quantità non superiore ai 15 chilogrammi deve essere rilasciata ai soggetti che abbiano superato l'esame di abilitazione presso la commissione provinciale di cui all'articolo 8 ed ha validità per tre anni.
Art. 8
Commissioni d'esame per il rilascio
delle abilitazioni per la raccolta1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, è istituita, presso ogni provincia, una commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni alla raccolta di funghi epigei spontanei ed ipogei.
2. Le commissioni durano in carica cinque anni e sono composte:
a) dall'assessore provinciale dell'ambiente;
b) dal responsabile del servizio provinciale dell'ispettorato forestale e di vigilanza ambientale;
c) da due esperti micologi di comprovata competenza, appartenenti ad enti pubblici o ad associazioni micologiche riconosciute;
d) da un funzionario della provincia con funzioni di segretario.
Art. 9
Raccolta a scopo scientifico o didattico1. In occasione di mostre, seminari o altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente rilascia, in deroga alla presente legge, per tutti i periodi dell'anno e a titolo gratuito, permessi speciali per la raccolta di funghi anche non commestibili.
2. I titolari di permessi speciali sono tenuti a documentare, alla fine di ogni anno, la propria attività e i relativi studi all'amministrazione che ha rilasciato i permessi stessi.
Art. 10
Elenco regionale delle associazioni e
dei gruppi che si occupano di micologia1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito l'elenco regionale delle associazioni riconosciute e dei gruppi che si occupano di micologia.
2. Le associazioni e i gruppi che si occupano di micologia aventi sede in Sardegna possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1, purché regolarmente costituiti con proprio statuto approvato e notificato all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 11
Promozione e ricerca1. La Regione Sardegna promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina avvalendosi degli organismi pubblici e delle associazioni micologiche e naturalistiche radicate nel territorio e legalmente riconosciute.
2. L'Amministrazione regionale finanzia studi e ricerche, porta avanti campagne di informazione e di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per la salvaguardia dei funghi epigei spontanei e organizza corsi di formazione per il personale preposto alla vigilanza.
3. L'Amministrazione regionale concede contributi ad enti, associazioni micologiche riconosciute, naturalistiche per l'organizzazione di corsi aperti a tutti i cittadini interessati e per la realizzazione di mostre o altri eventi destinati a diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei funghi spontanei, con l'assistenza di uno specialista micologo di provata esperienza, anche attraverso la distribuzione di opuscoli informativi.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 12
Vigilanza e controllo1. La vigilanza e il controllo per l'osservanza delle disposizioni della presente legge è demandata agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, alle compagnie barracellari e agli organi della polizia urbana degli enti locali.
Art. 13
Sanzioni1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta di funghi epigei ed ipogei comporta la confisca del materiale raccolto e l'assegnazione di quelli commestibili a enti di beneficenza, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza.
2. I funghi non commestibili possono essere assegnati ad associazioni micologiche o ad istituti specializzati per ricerche, studi, mostre o altre manifestazioni ed eventi finanziati dalla Regione in base alla presente legge.
3. Per la violazione delle norme dettate dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 10 a euro 20 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto oltre la quantità di funghi consentita;
b) da euro 50 a euro 100 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto, detenuto o commercializzato, di Amanita cesarea allo stato di ovulo o di Boletus del gruppo edulis con cappello di dimensioni inferiori ai 5 centimetri;
c) da euro 100 a euro 200 per chi raccoglie funghi per scopi commerciali senza aver ottenuto il prescritto permesso regionale o in violazione delle indicazioni contenute nel permesso stesso;
d) da euro 50 a euro 250, per chi utilizza mezzi vietati nella raccolta dei funghi epigei ed ipogei, o asporta dal sottobosco materiale terroso oppure trasporta i funghi raccolti in contenitori non consentiti;
e) da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolto nelle aree in cui la raccolta è vietata ai sensi degli articoli 4 e 5, o sospesa ai sensi dell'articolo 6;
f) euro 30 per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge.4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è competente per la definizione degli accertamenti per violazioni amministrative alla presente legge.
Art. 14
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 100.000 annui.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni finanziari 2008-2011 sono apportate le seguenti modifiche:
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente2008 euro 100.000
2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).in aumento
UPB S04.08.021 (NI)
Interventi a tutela dell'ambiente2008 euro 100.000
2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.0003. Alle spese previste per l'attuazione delle presenti disposizioni si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 15
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.