CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 351

presentata dai Consiglieri regionali

RASSU - PETRINI - LOMBARDO - PITTALIS

il 19 novembre 2008

Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio. Semplificazione delle procedure

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il provvedimento legislativo proposto mira a fare e velocizzare l'accesso al credito agevolato da parte delle aziende commerciali operanti in Sardegna dando loro la possibilità di accedere al credito agevolato con la procedura a sportello.

In sede di predisposizione del bando per il 2008 (anno in corso), il Servizio commercio dell'Assessorato ha stimato che vengano presentate circa 2.000 domande e che con la dotazione finanziaria per il 2008, pari a 7 milioni di euro, possano essere agevolate un massimo di 130 domande (pari al solo 6-5 per cento delle domande di agevolazione previste). Per il 2009 e per le successive annualità bisognerà, pertanto, prevedere una dotazione più ampia di risorse, affinché si possano concretamente perseguire le finalità della legge. La combinazione della procedura a bando con la scarsità di risorse in campo (solo 7 milioni di euro) determina una drastica selezione della domanda di credito agevolata penalizzando le aziende più deboli, che sono poi quelle che hanno maggior necessità dell'intervento agevolativo. Perseguendo sulla strada del bando e non adeguando la dotazione finanziaria alla domanda, stimata dallo stesso Assessorato in 2.000 richieste, si snatura di fatto la finalità del provvedimento di legge.

Il ripristino della modalità a sportello, in alternativa alla procedura a bando sinora in uso, consente alle imprese sarde di accedere al credito agevolato allorquando si presenta la necessità, senza dover attendere i tempi di pubblicazione dei bandi ed affrontare le relative modalità di espletamento.

L'erogazione del solo contributo in conto capitale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9, non abbinato all'intervento creditizio bancario, con la prevista modalità "a sportello" consente un'indubbia accelerazione nell'incasso dell'aiuto, così svincolato dai tempi, spesso troppo lunghi, necessari per l'ottenimento del finanziamento da parte della banca.

Ulteriore snellimento nel processo si potrà realizzare con l'utilizzo di un consorzio fidi abilitato, in alternativa al ricorso all'ente creditizio convenzionato per la gestione degli interventi dettati dalla legge regionale n. 9 del 2002. Viene lasciata all'azienda richiedente la facoltà di scelta per l'erogazione del contributo in conto capitale tra l'ente creditizio convenzionato ed un consorzio fidi abilitato. L'auspicato incremento, nella legge finanziaria per il 2009, della dotazione a favore dei consorzi fidi, consentirà loro di operare, più fattivamente rispetto al passato, per accompagnare l'impresa nell'accesso al credito bancario.

Gli aiuti in argomento sono, in tutti i casi, condizionati ad un apporto di risorse esenti da qualsiasi aiuto pubblico a carico del soggetto beneficiario, nella misura di almeno il 25 per cento delle spese di investimento ammissibili.

Tutte le risorse finanziarie che verranno assegnate, a partire dal 2009, per gli interventi di cui alla legge regionale n. 9 del 2002, saranno pertanto interamente utilizzate per la procedura a sportello. L'ammontare della dotazione dovrà essere incrementato, rispetto agli attuali 7 milioni di euro assolutamente insufficienti, per soddisfare una percentuale accettabile delle richieste ipotizzate in circa 2000 all'anno, secondo le stime del competente Servizio commercio dell'Assessorato.

Gli enti istruttori (banca e consorzio fidi) provvederanno al blocco automatico della ricezione delle domande, a seguito del raggiungimento del complessivo ammontare dello stanziamento. Le pratiche, complete di tutta la documentazione, verranno istruite secondo l'ordine di presentazione della domanda. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione all'ente istruttore, in linea con quanto già previsto dalle direttive di attuazione vigenti. L'istruttoria dovrà essere svolta entro sessanta giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della domanda. Le domande presentate dopo l'esaurimento dei fondi disponibili, avranno priorità nell'istruttoria allorquando verrà ripristinata la dotazione (nell'anno successivo o in sede di eventuale assestamento di bilancio).

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Procedure di accesso ai benefici

1. Per semplificare le procedure di accesso ai benefici di cui alla legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), e successive modificazioni e integrazioni, recante provvidenze a favore delle imprese commerciali, è consentito ai beneficiari di cui all'articolo 3 della stessa legge, di richiedere le agevolazioni con il sistema a sportello anziché a bando.

 

Art. 2
Erogazione del contributo in conto capitale

1. Per la concessione del solo contributo in conto capitale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9 del 2002, è consentita l'istruttoria e l'erogazione anche presso i consorzi fidi abilitati. I rapporti tra detti enti e l'Amministrazione regionale sono disciplinati da apposita convenzione, da stipulare sulla base della normativa vigente in materia.

 

Art. 3
Copertura finanziaria

1. Per la copertura finanziaria si fa riferimento alle risorse destinate per le incentivazioni alle attività commerciali.