CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 350

presentata dai Consiglieri regionali

MANCA - PACIFICO - BIANCU - SABATINI - CUCCA - SCARPA - GIAGU - UGGIAS - TOCCO
PISU - CACHIA - PINNA - SALIS - URAS - DAVOLI - LICHERI - CUGINI - FADDA
LANZI - FRAU - SERRA - CORRIAS - ORRÙ - CHERCHI Silvio - LAI Bachisio Silvio - MASIA
CUCCU Giuseppe - SANNA Franco - BALIA - CORDA - SANNA Alberto - BARRACCIU
CERINA - BRUNO - SANNA Simonetta - MATTANA - AGUS - COCCO - LAI Vittorio Renato
CALLEDDA

il 13 novembre 2008

Norme in materia di attività e terapie assistite dagli animali (pet therapy)

***************

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La convinzione che gli animali da compagnia potessero costituire un valido supporto terapeutico risale a tempi molto lontani ed è probabilmente contemporanea del processo di domesticazione.

Tuttavia è solo in tempi più recenti, e precisamente nel 1961, che lo psichiatra Boris Levinson teorizza l'efficacia terapeutica degli animali d'affezione e conia il neologismo "pet therapy". "Pet" in lingua inglese significa animale da affezione e dunque la locuzione pet therapy indica le terapie (TAA) e le attività (AAA) eseguite con l'ausilio di animali, le prime con obiettivi di carattere sanitario-terapeutico e le seconde con obiettivi di tipo educativo, ricreativo e ludico.

Dal 1961 a oggi si sono susseguiti innumerevoli studi sulla materia e le terapie e le attività effettuate con l'ausilio di animali hanno trovato un largo impiego in molti campi dando risultati assolutamente positivi.

Nel 1987 la pet therapy ha fatto la sua comparsa anche nel nostro paese, ma il suo avvento e la sua diffusione sono avvenuti in assenza di un'apposita copertura normativa e a prescindere da qualsiasi riconoscimento istituzionale; l'attività, pertanto, è stata spesso delegata all'iniziativa di pochi volontari non sempre muniti della competenza professionale necessaria o, peggio, è stata oggetto d'improvvisazione con il rischio di gravi danni per gli animali e/o per gli utilizzatori. Di qui l'esigenza di regolamentare compiutamente la materia, con interventi normativi in grado di disciplinare la relazione uomo-animale, di salvaguardare il benessere degli animali co-terapeuti e di tutelare i pazienti.

Un primo riconoscimento legislativo della pet therapy è avvenuto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003 che recepisce l'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy. L'accordo fissa alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l'uomo e gli animali d'affezione e prevede che il Governo e le regioni valutino, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di iniziative finalizzate ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia, tanto di proprietà quanto utilizzabili per la pet therapy.

Sulla scia del predetto provvedimento e in sintonia con iniziative analoghe adottate da altre regioni, la presente proposta di legge intende promuovere, su tutto il territorio regionale, le attività di pet therapy e, al contempo, disciplinarne compiutamente gli ambiti operativi e le concrete modalità d'intervento. In definitiva l'intento dei proponenti è di superare l'assoluto spontaneismo oggi esistente, e passare a una fase più matura di ricerca e di applicazione che ponga al centro i parametri di qualità totale.

In questo senso si evidenziano:
a) l'istituzione di una commissione tecnica costituita da esperti incaricata di predisporre le linee guida concernenti l'organizzazione dell'attività di pet therapy in Sardegna;
b) l'erogazione di un contributo all'Università di Sassari per l'istituzione di un centro regionale, il cui compito fondamentale è la promozione, il coordinamento e lo svolgimento di programmi di ricerca sulla pet therapy.

Quanto all'articolato, la presente proposta si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 riassume le finalità fondamentali della legge e, inoltre, suddivide e definisce le attività di pet therapy in attività svolte con l'ausilio di animali (AAA) e terapie effettuate con l'ausilio di animali (TAA).

L'articolo 2 prevede l'istituzione di una commissione tecnica nominata con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e composta da esperti in materia di pet therapy.

L'articolo 3 traccia i compiti della commissione regionale, mentre l'articolo 4 indica quali animali possono essere ammessi ai programmi di AAA e TAA.

L'articolo 5 prevede che la Regione promuova dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale per il conseguimento delle finalità previste dalla legge e dunque per la promozione dell'attività di pet therapy.

L'articolo 6 individua le strutture presso le quali può essere svolta l'attività di pet therapy e pone il principio della pianificazione individuale degli interventi di pet therapy.

L'articolo 7 dispone che le attività e le terapie assistite dagli animali siano svolte da gruppi di lavoro interdisciplinare comprendenti figure formate per specifiche professionalità.

L'articolo 8 prevede che la Giunta regionale emani annualmente un bando per la presentazione di progetti di pet therapy anche di carattere sperimentale cui possono partecipare le strutture certificate; i progetti sono finanziati entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta e previa valutazione di conformità stabilita dalla commissione di cui all'articolo 2.

L'articolo 9 prevede l'erogazione di un contributo a favore dell'Università degli studi di Sassari, affinché la stessa costituisca, in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale e l'azienda ospedaliera universitaria, un centro regionale di pet therapy con compiti di ricerca.

L'articolo 10 contiene una clausola valutativa e l'articolo 11 la norma finanziaria.

I proponenti auspicano che, data l'assenza di una normativa specifica e l'importanza della materia trattata, la presente proposta di legge sia esaminata al più presto dalla Commissione competente e dall'Aula.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e oggetto della legge

1. La Regione, con la presente legge, definisce e promuove le terapie effettuate con l'ausilio di animali (TAA) e le attività svolte con l'ausilio di animali (AAA), ne sancisce gli ambiti applicativi e le modalità di intervento e stabilisce i parametri da adottare per assicurare il benessere psico-fisico dei fruitori dell'intervento terapeutico e la salute e il benessere degli animali coinvolti.

2. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) TAA gli interventi di tipo terapeutico rivolti a persone con problemi psico-sociali, neuro-motori, cognitivi o psichiatrici che hanno la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale di capacità produttiva del sistema lesionato e il livello potenziale di capacità operativa;
b) AAA gli interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati a informare, educare o migliorare la qualità della vita; in questo tipo d'intervento può essere utilizzata anche solo la referenza animale senza il suo coinvolgimento diretto.

 

Art. 2
Commissione regionale per le terapie e
le attività assistite dagli animali

1. Al fine di realizzare le finalità della presente legge è istituita, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale una commissione tecnica per le terapie e le attività assistite dagli animali (d'ora in poi commissione) composta da:
a) un medico con esperienza nel campo delle TAA e AAA;
b) uno psicologo con esperienza nel campo delle TAA e AAA;
c) un medico veterinario zooiatra;
d) un esperto veterinario comportamentalista di ciascuna specie domestica ammessa;
e) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle TAA e AAA;
f) un operatore di terapia e attività assistita dagli animali, con comprovata esperienza.

2. La Giunta regionale determina i criteri, le modalità di nomina e la durata in carica dei componenti la commissione.

3. Ai componenti della commissione è attribuito il rimborso di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consensi operanti presso l'Amministrazione regionale), e un gettone di presenza pari a 80 euro per seduta.

4. La commissione ha sede presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed è assistita, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3 e per i compiti di segreteria, da apposito ufficio.

5. La commissione è istituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3
Funzioni della commissione

1. La commissione predispone le linee guida da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale con le quali definisce:
a) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA;
b) i requisiti delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro interdisciplinare di cui all'articolo 7;
c) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale che opera nell'ambito degli enti e delle associazioni che erogano i servizi di AAA e TAA;
d) i criteri per la progettazione, la realizzazione dei programmi di pet therapy;
e) i criteri per la valutazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 8;
f) i criteri e le caratteristiche minime per la predisposizione delle strutture e degli spazi destinati ad accogliere gli animali impiegati nell'ambito dei programmi di AAA e TAA.

2. La commissione, inoltre, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida di cui al comma 1:
a) certifica gli enti o le associazioni che intendono erogare servizi di TAA e AAA;
b) esegue periodicamente controlli sullo stato psico-fisico degli animali coinvolti nelle attività e nelle terapie;
c) fornisce l'informazione e la consulenza tecnica nelle materie oggetto della presente legge a chiunque ne faccia richiesta;
d) provvede alla creazione di una banca dati delle strutture che erogano servizi di TAA e AAA disponibile per chiunque intenda avvalersi dei relativi interventi.

 

Art. 4
Scelta degli animali ammessi
a programmi di TAA e AAA

1. Possono essere ammessi a programmi di TAA e AAA solo animali appartenenti a specie domestiche (cani, gatti, equini, suini, bovini, ovi-caprini, conigli) di età non inferiore ai dodici mesi, che siano sottoposti regolarmente a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute in funzione delle caratteristiche ed esigenze di specie.

2. Per quanto concerne i cani, considerando la più ampia diffusione degli stessi e il loro maggior coinvolgimento come co-terapeuti, possono essere coinvolti cani residenti in canili, rifugi o abbandonati solo dopo essere stati valutati attraverso una visita comportamentale e dopo essere stati adeguatamente preparati.

3. Tutte le coppie operatore-animale devono essere in possesso di un curriculum che ne attesti la certificazione secondo i principi di "Carta Modena 2002"; tali requisiti devono essere rivalutati periodicamente dalla commissione per accertarsi che gli standard psicofisici richiesti rimangano inalterati al fine di garantire il benessere degli animali e dei fruitori degli interventi.

 

Art. 5
Formazione e aggiornamento degli operatori

1. La Regione per il conseguimento delle finalità della presente legge e nel rispetto dei principi enunciati nelle linee guida di cui all'articolo 3, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale medico e non medico, delle unità operative delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere o con esse operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

 

Art. 6
Strutture in cui si svolgono le TAA e AAA,
pianificazione degli interventi

1. Le TAA e le AAA possono essere praticate esclusivamente presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie certificate ai sensi della presente legge.

2. La commissione di cui all'articolo 3 vigila affinché nelle strutture sia garantito il regolare svolgimento dei progetti e il rispetto dei requisiti a tutela del benessere psico-fisico dei fruitori degli interventi e degli animali impiegati.

3. Gli interventi di pet therapy sono pianificati a livello individuale, tenuto conto degli obiettivi che s'intendono raggiungere e dei criteri indicati nelle linee guida.

 

Art. 7
Gruppi di lavoro

1. Le AAA e le TAA sono svolte da gruppi di lavoro interdisciplinari che partecipano sia alla progettazione sia allo svolgimento delle attività e delle terapie, e che sono formati nel rispetto dei criteri stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 3.

2. Possono far parte del gruppo di lavoro un medico, uno psicologo, un pedagogista, un fisioterapista, un veterinario, un operatore di TAA e AAA dotati di specifica competenza e qualificata e documentata esperienza.

3. I componenti del gruppo devono aver completato positivamente il percorso di formazione di cui all'articolo 5.

 

Art. 8
Progetti e attività di pet therapy

1. La Giunta regionale emana annualmente un bando per il finanziamento di progetti di pet therapy a cui possono partecipare le strutture certificate in base alla presente legge.

2. Entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, i progetti sono finanziati previa valutazione di conformità stabilita dalla commissione sulla pet therapy e sulla base di un'apposita graduatoria stilata tenuto conto dei criteri di cui alla lettera f) dell'articolo 3.

 

Art. 9
Centro regionale di pet therapy

1. La Regione eroga alla Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari un contributo per l'istituzione e il funzionamento, in collaborazione con l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, del Centro regionale di pet therapy.

2. Il Centro regionale di pet therapy promuove, coordina e svolge programmi di ricerca sulle TAA e AAA e valuta gli effetti derivanti dalla relazione uomo-animale.

 

Art. 10
Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella diffusione e promozione dell'attività di pet therapy. A tal fine, ogni due anni a partire dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione illustrativa.

 

Art. 11
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 9 della presente legge, sono valutati in complessivi euro 40.000 per l'anno 2008 e in complessivi euro 300.000 per gli anni seguenti.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti modifiche:

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL parte corrente

2008 euro 40.000
2009 euro 300.000
2010 euro 300.000
2011 euro 300.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);

in aumento

UPB S01.03.003
Funzionamento organismi di interesse regionale

2008 euro 20.000
2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000

UPB S02.04.010
Programmi di ricerca e prevenzione nel settore sanitario

2008 euro 20.000
2009 euro 200.000
2010 euro 200.000
2011 euro 200.000

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), alla determinazione degli oneri previsti per l'attuazione dell'articolo 8 si provvede annualmente con legge finanziaria con decorrenza dall'anno 2009.

4. Alle spese previste per l'attuazione delle presenti disposizioni si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.