CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 347
presentata dai Consiglieri regionali
BIANCU - FLORIS Vincenzo - CERINA - AGUS - BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - PISU - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - ESPA - FRAU - GESSA - GIAGU - LAI Bachisio Silvio - MANCA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PORCU - SABATINI - SANNA Alberto - LANZI - SALIS - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - TOCCO - CALIGARIS - LICHERI - FADDA - DAVOLI - URAS
il 30 ottobre 2008
Tutela dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La proposta di legge ha la finalità di garantire il recupero e la tutela di mestieri, saperi, strumenti, prodotti di valore culturale specifico, estinti o a rischio di estinzione. L'intervento rappresenta una "eccezione culturale" rispetto alla legislazione vigente che riguarda settori produttivi artigianali e, in quanto tale, ha una funzione integrativa rispetto alla legge sulla tutela dei beni culturali. Infatti, non si intende recuperare tale patrimonio tradizionale per collocarlo in una nicchia museale o per riproporlo in chiave folkloristica, piuttosto si vuole rinnovarne il valore culturale, ricontestualizzandolo in modo da promuovere, anche in prospettiva economica, l'insieme dei saperi e dei prodotti di cui rimangono ancora tracce importanti e che meritano di essere tutelati perché rappresentano la secolare vita quotidiana delle comunità isolane.
Il significato culturale, specificamente antropologico, di recupero e valorizzazione di mestieri tradizionali, consiste principalmente nel ripristino di un rapporto di trasmissione delle conoscenze che, da tempi antichissimi, legava il maestro al discente, ("su mastru a su dischente"), all'interno di botteghe, spazi codificati, diffusi in Sardegna e in Europa, che favorivano ed esaltavano la fabbrilità e la creatività di artigiani e artisti.
Nella sua articolazione, la proposta prevede un censimento, il più ampio possibile, delle forme culturali materiali diffuse nel territorio. Dell'operazione saranno protagonisti gli enti locali, i privati cittadini, gli operatori di settore e le associazioni.
Il censimento è finalizzato alla classificazione in un Albo dei mestieri e prodotti tipici locali della Sardegna e tale da rappresentare una mappa dettagliata del settore. A sostegno di queste attività, che ripristinano e al contempo promuovono le risorse potenziali di un grande patrimonio, è prevista l'attivazione di incubatori che hanno lo scopo di sperimentare e proporre modelli tecnici e nuove forme espressive, che possono qualificarsi come un tramite tra gli archetipi culturali della nostra tradizione e prospettive economiche d'impresa.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità della legge1. La Regione Sardegna, al fine di salvaguardare e promuovere l'identità culturale del popolo sardo, tutela e valorizza ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), i mestieri e le produzioni artistiche, artigianati tipiche del territorio.
Art. 2
Mestieri e prodotti tipici della Sardegna1. I mestieri e i prodotti tipici della Sardegna sono i mestieri e i prodotti che si caratterizzano per l'appartenenza at patrimonio culturale e tradizionale nelle varie specificità del territorio sardo.
Art. 3
Riconoscimento dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna1. I criteri e le modalità per il riconoscimento dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna sono definiti con delibera della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, del turismo, artigianato e commercio, del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita l'Agenzia regionale di promozione economica Sardegna promozione, prevista dall'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2006.
2. Ai fini del riconoscimento, le associazioni culturali, dell'artigianato, le proloco, gli operatori dei settori interessati e i singoli cittadini sono invitati, con avviso da emanarsi dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a segnalare ai comuni di residenza i mestieri e le produzioni tipiche locali. La segnalazione deve essere accompagnata dalla documentazione, anche testimoniale, dell'appartenenza degli stessi al patrimonio culturale e tradizionale del territorio, specificando le caratteristiche, le materie prime da impiegare e gli utensili per la loro elaborazione, la relativa denominazione in lingua sarda locale e in italiano nonché i nominativi degli operatori.
3. I comuni, anche avvalendosi di esperti locali, esprimono un motivato parere scritto sull'autenticità e l'appartenenza alla tradizione locale delle segnalazioni ricevute e le trasmettono, con la relativa documentazione, all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di norma entro il 30 settembre di ogni anno.
4. L'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base della documentazione ricevuta e avvalendosi della consulenza dell'Agenzia regionale di promozione economica Sardegna promozione verifica l'autenticità e la tipicità territoriale dei mestieri e dei prodotti segnatati tramite i comuni; in caso di riscontro positivo, l'Assessore decreta il riconoscimento della qualifica di mestiere e prodotto tipico e l'inserimento nell'Albo dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna di cui all'articolo 4.
Art. 4
Albo dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna1. É istituito, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Albo dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna. L'Albo deve essere redatto:
a) indicando per ciascun prodotto o mestiere le località di maggiore diffusione, le caratteristiche, i nomi degli operatori, le tecniche e gli strumenti di elaborazione con i loro nomi originari nella variante locale del sardo;
b) specificando di ciascun prodotto o mestiere l'entità locale o regionale della rilevanza culturale e identitaria.2. I prodotti tipici della Sardegna iscritti nell'Albo regionale di cui al comma 1 possono essere presentati e proposti alla vendita con la formula "Prodotto tipico regionale della Sardegna" oppure "Prodotto tipico locale della Sardegna caratteristico del/i paese/i di..." (con l'indicazione dei comuni interessati), ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1.
3. L'Albo viene pubblicato nel BURAS e aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. L'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, avvalendosi dell'Agenzia regionale di cui agli articoli precedenti, attiva programmi annuali di promozione dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna indirizzati agli enti locali, alle strutture e agli operatori turistici della Penisola e dei paesi della Comunità europea. Gli oneri per l'attuazione dell'intervento sono quantificati in euro 200.000 annui.
5. Le camere di commercio, una volta istituito l'Albo dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna di cui al comma 1, provvedono ad istituire in ogni singola camera di commercio una sezione speciale per le produzioni tipiche tradizionali.
Art. 5
Vigilanza sulle produzioni tipiche1. L'Agenzia regionale di cui agli articoli precedenti vigila sulla conformità dei prodotti e dei mestieri alle caratteristiche tecniche indicate nell'Albo, in collaborazione con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport che provvede, per gli operatori che non rispettino i criteri di autenticità richiesti per il riconoscimento di prodotto tipico, ad adottare le sanzioni adeguate, ivi compresa l'esclusione dall'Albo.
Art. 6
Interventi per la conservazione dei prodotti a rischio di estinzione1. Al fine di evitare l'estinzione dei prodotti di interesse antropologico, storico ed artistico tipici della Sardegna, individuati ai sensi dell'articolo 3, la Regione, attraverso l'approvazione di programmi triennali e avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale di cui agli articoli precedenti:
a) istituisce, sulla base di proposte formulate dagli enti locali, incubatori regionali per l'insegnamento e la sperimentazione da parte di maestri delle varie specialità delle tecniche di elaborazione dei sopra indicati prodotti e ne sostiene l'attività con apposite risorse finanziarie; i criteri per l'individuazione degli incubatori e delle modalità di gestione degli stessi da parte degli enti locali sono determinati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; del turismo, artigianato e commercio; del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dell'agricoltura e riforma agro-pastorale; la relativa spesa è quantificata in euro 100.000 annui;
b) eroga contributi ai comuni per la creazione e la gestione di botteghe con caratteristiche legate alla tradizione attrezzate per la elaborazione dei prodotti; la relativa spesa è quantificata in euro 100.000 annui;
c) assegna annualmente sei borse di studio a giovani, tre delle quali per frequentare attivamente gli incubatori e tre per frequentare attivamente le botteghe appositamente adibite, al fine di apprendere le antiche tecniche; la relativa spesa è quantificata in euro 100.000 annui;
d) prevede sostegni atti a favorire il ricambio generazionale all'interno delle botteghe artigiane; la relativa spesa è quantificata in euro 70.000 annui.
Art. 7
Norma finanziaria1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 570.000 annui e fanno carico allo stanziamento iscritto nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per l'attuazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2006.