CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 341
presentata dai Consiglieri regionali
PISU - URAS - LANZI - CUGINI - DAVOLI - FADDA - LICHERI - SERRA - SALIS
il 9 ottobre 2008
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Sardegna al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie
***************RELAZIONE DEL PROPONENTE
La disciplina nazionale ha conferito a tutte le regioni il potere di attuazione diretta ed immediata, da esercitarsi anche tramite atti normativi secondari, delle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza, salvo eventuale adeguamento alle norme statali di principio sopravvenute. Inoltre l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni il potere, nelle materie di loro competenza, di provvedere all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea. Infine le materie, interessate dalla nuova ripartizione dell'articolo 117 della Costituzione ed attribuite alla competenza regionale di tipo concorrente e di tipo residuale, coincidono sovente con i settori di intervento dell'Unione europea.
È, pertanto, opportuno provvedere in maniera organica alla disciplina del recepimento delle norme comunitarie, al fine di assicurare il periodico e tempestivo adeguamento dell'ordinamento regionale a quello comunitario, costruendo un percorso istituzionale che sia coerente con il nuovo ruolo della Regione quale soggetto protagonista dell'attuazione del diritto comunitario.
Si propone pertanto di utilizzare uno strumento efficace e organico nel recepimento degli obblighi comunitari, che può essere definito "legge comunitaria regionale". Attraverso la legge comunitaria regionale sarà possibile provvedere direttamente all'attuazione di tutte le direttive che interessino materie coperte da riserva di legge regionale, adeguare periodicamente l'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'approvazione di regolamenti o direttive, alle sentenze della Corte di giustizia ed attuare altri provvedimenti o decisioni, anche di rango amministrativo, che comportino obbligo di adeguamento o ai quali la Regione intenda comunque adeguarsi.
Più analiticamente, la legge comunitaria regionale dovrebbe contenere:
a) il recepimento degli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale e le disposizioni di attuazione nelle materie coperte da riserva di legge;
b) l'autorizzazione per l'attuazione delle direttive in via regolamentare nelle materie non coperte da riserva di legge, dettando i criteri e principi direttivi necessari, o la ricognizione per l'attuazione in via amministrativa;
c) l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione, in quanto evidentemente di diretta applicazione oppure in quanto l'ordinamento vigente risulta già conforme ad esse;
d) l'individuazione delle sentenze della Corte di giustizia che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e le conseguenti disposizioni modificative della normativa vigente;
e) le disposizioni necessarie per l'integrazione e attuazione dei regolamenti comunitari;
f) le disposizioni utili a dar seguito a raccomandazioni, decisioni, pareri, indirizzi o quant'altro contribuisca a formare il diritto comunitario derivato.La proposta di legge prevede, inoltre, un più ampio coordinamento fra Giunta regionale e Consiglio regionale per la programmazione comunitaria (capo II), tenendo conto da un lato dell'incidenza che la programmazione comunitaria assume rispetto all'attuazione degli indirizzi di governo, dall'altro della necessità di integrare in un quadro di indirizzo e di valutazione unitario sia le risorse dell'Unione europea sia quelle nazionali che supportano l'attuazione delle politiche regionali (intese ed APQ).
La proposta di legge si compone di tre capi articolati in 12 articoli.
L'articolo 1 sintetizza le finalità della legge.
L'articolo 2 prevede le modalità di partecipazione della Giunta e del Consiglio alla formazione del diritto comunitario.
L'articolo 3 disciplina le modalità di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari derivanti dall'emanazione di atti normativi o dalle sentenze della Corte di giustizia europea.
L'articolo 4 identifica i contenuti della legge comunitaria regionale.
L'articolo 5 fissa le modalità di verifica del rispetto della normativa comunitaria, al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della legge n. 11 del 2005. La verifica viene effettuata dalla competente Commissione consiliare.
L'articolo 6 prevede la convocazione della sessione comunitaria del Consiglio regionale per verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.
L'articolo 7 individua la sessione comunitaria della Giunta, auspicandone una cadenza almeno semestrale.
L'articolo 8 e l'articolo 9 disciplinano le competenze del Consiglio regionale in merito alla programmazione e alle modifiche degli atti comunitari, mentre, per la stretta interconnessione richiesta alla programmazione di risorse comunitarie e nazionali nel quadro della nuova programmazione 2007-2013, gli articoli 10 e 11 individuano le competenze del Consiglio regionale in riferimento alla programmazione e alla modifica delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di attuazione delle intese.
L'articolo 12 dà disposizioni per procedere alle eventuali modifiche del regolamento interno del Consiglio.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Partecipazione della Regione al processo normativo comunitarioArt. 1
Finalità1. La presente legge disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione di atti normativi comunitari nonché le procedure per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ordinamento regionale.
Art. 2
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa la posizione della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).
2. La posizione della Regione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005.
Art. 3
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza.
2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 1° luglio di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio regionale il disegno di legge comunitaria regionale per l'anno seguente.
3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.
Art. 4
Contenuti della legge comunitaria regionale1. La legge comunitaria regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
Art. 5
Rispetto della normativa comunitaria1. Il Consiglio regionale verifica costan-temente l'evoluzione della normativa comunitaria nelle materie di competenza legislativa della Regione, al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della legge n. 11 del 2005.
2. Tale verifica è effettuata dalla Commissione consiliare competente negli affari comunitari, che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio regionale stesso.
Art. 6
Sessione comunitaria del Consiglio regionale1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio regionale si riunisce in sessione comunitaria, dedicando ad essa una o più sedute, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.
2. In occasione della sessione comunitaria, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la partecipazione della Regione all'attuazione delle politiche comunitarie, che riferisce su:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 17 della legge n. 11 del 2005, e del Comitato delle regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;
b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea adottate dalla Giunta regionale nell'anno di riferimento;
c) lo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie di competenza della Regione, con l'aggiornamento dei dati finanziari al trimestre precedente a quello in cui viene presentata la relazione.
Art. 7
Sessione comunitaria della Giunta regionale1. Il Presidente della Regione convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta, allo scopo di definire le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una corretta e tempestiva attuazione dei programmi e degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.
2. Gli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio regionale.
Capo II
Programmazione comunitariaArt. 8
Competenze del Consiglio regionale1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie.
2. A1 fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo una adeguata informazione in ordine alla elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 1 contiene gli indirizzi per la Giunta regionale da seguire nel corso dell'attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
5. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
6. Le proposte di programma relative a forme di finanziamento comunitarie attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
Art. 9
Modifiche agli atti di programmazione comunitaria1. Le proposte di modifica sostanziale degli atti di programmazione di cui all'articolo 8, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti.3. Le proposte di modifica non sostanziali sono approvate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
Art. 10
Programmazione, gestione e monitoraggio degli accordi di programma quadro1. Nel caso la programmazione delle risorse nazionali e regionali per l'attuazione dell'intesa istituzionale di programma richieda la definizione di accordi di programma quadro (APQ) cofinanziati con risorse comunitarie, il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano concernenti la loro attuazione.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo una adeguata informazione in ordine alla elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 1 contiene gli indirizzi per la Giunta regionale da seguire nel corso dell'attività di negoziato con lo Stato, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato in merito alle modalità attuative delle intese con cadenza semestrale, in modo da favorire l'espletamento delle attività di monitoraggio sull'attuazione degli APQ.
5. Al termine del negoziato e prima di ogni modifica agli APQ presentata al negoziato con lo Stato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
Art. 11
Modifiche agli accordi di programma quadro1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti.3. Le proposte di modifica non sostanziali sono approvate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
Capo III
Disposizioni finaliArt. 12
Modifiche al regolamento interno del Consiglio1. Il Consiglio adegua il proprio regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare, i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge comunitaria regionale e degli atti di programmazione di cui al capo II.