CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 340

presentata dal Consigliere regionale

PILERI

il 30 settembre 2008

Disposizioni per favorire la conoscenza e la diffusione delle musiche, dei canti popolari,
della poesia e della danza in Gallura


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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La musica, il canto e la danza rivestono un ruolo fondamentale nella tradizione sarda, ed in particolare della Gallura, essendo espressione della cultura e della storia della nostra terra.

Da diversi anni in tutta la Gallura si è diffusa e affermata la voglia di valorizzare e salvaguardare i canti popolari, le musiche, la poesia e le danze che ne rappresentano la storia.

Nonostante gli studi volti ad individuare le origini di queste tradizioni, non si riesce a risalire ad un periodo ben preciso in cui collocarli, poiché la Sardegna è stata ed è un punto di incontro di varie culture.

Sicuramente la danza e la musica popolare rappresentano quasi un rito praticato dalla gente più umile, dedita ai lavori più duri che, al crepuscolo o in qualche occasione particolare, si radunava e, ballando e cantando, trascorreva le ore per dimenticare le estenuanti fatiche della vita quotidiana.

In particolare, la storia del territorio Gallurese è ricca di espressioni culturali popolari come le danze, i canti popolari e la poesia.

Queste espressioni culturali rappresentano un linguaggio comune a tutte le generazioni, una forma d'arte e, al contempo, rappresentano la manifestazione dei sentimenti umani che hanno accompagnato l'uomo dall'antichità fino ai giorni nostri.

Sono numerose le associazioni culturali che, volontariamente, mantengono vivo l'interesse per il canto, la musica e la danza travalicando spesso i confini regionali e riscontrando sempre più vasta eco. Un fenomeno che non è solo musicale, ma è tipica espressione di una determinata cultura, frutto del naturale incontro tra civiltà diverse, di revival di danze e musiche popolari.

Dopo un periodo di quasi abbandono e disinteresse da parte delle pubbliche amministrazioni, negli ultimi anni c'è stato un maggiore interesse anche grazie all'azione di sensibilizzazione da parte di musicisti, associazioni e consulte che hanno coinvolto i giovani in progetti di valorizzazione per la riscoperta dei canti, della poesia e della danza popolare.

Giova evidenziare che, da qualche tempo, alcuni centri culturali e associazioni si occupano del fenomeno legato alla valorizzazione di questo patrimonio culturale che, riprendendo temi che sembravano perduti, garantisce e tutela la continuità delle tradizioni ed il loro collegamento con le generazioni, aggregando giovani ed anziani.

La presente proposta di legge mira, innanzitutto, a salvaguardare questo ricco patrimonio e, al contempo, ad attribuire il giusto riconoscimento alla cultura musicale popolare di questo territorio e a quanti, da anni, ne promuovono la conoscenza e l'insegnamento, apportando cosi un forte contributo per potenziare il tessuto culturale della nostra terra.

Essa reca disposizioni volte:
a) alla creazione di un marchio di area (o di denominazione dell'area) per la salvaguardia, la conoscenza e la diffusione della musica, del canto, della poesia e della danza gallurese;
b) alla ricerca, allo studio, all'elaborazione della musica e dei canti popolari sardi e corsi collegati alla canzone gallurese;
c) alla creazione di centri di studio, di biblioteche della musica, attraverso la raccolta di materiali, fonti orali e documentaristiche, ricerche sul campo, archivio, organizzazione di convegni, ecc.;
d) all'organizzazione di corsi di musica popolare, di poesia e di danza all'interno, soprattutto, delle scuole e di laboratori teatrali di cultura popolare;
e) alla realizzazione di progetti scolastici sulla cultura popolare della Gallura.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge tutela la conservazione, la conoscenza, la diffusione e la ricerca legate alla tradizione delle musiche delle canzoni popolari, della poesia e danze della Gallura.

2. La musica, il canto, la poesia e la danza gallurese sono riconosciuti come aspetti peculiari della cultura sarda, da promuovere e sostenere come beni appartenenti al patrimonio culturale regionale.

 

Art. 2
Centri studio e biblioteche della musica

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito un "marchio d'area", per promuovere la conservazione, la conoscenza e la diffusione della tradizione culturale della canzone, della musica, della poesia e danza gallurese.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di conservazione, conoscenza e diffusione della cultura popolare legata alla musica, ai canti popolari e alla danza galluresi, sono istituiti centri-studio e biblioteche della musica, con sedi nella Provincia di Olbia-Tempio.

3. I centri-studio e le biblioteche di cui al comma 2 perseguono le seguenti finalità:
a) raccolgono, conservano ed espongono materiali, fonti documentaristiche, archivi delle immagini, strumentazioni audiovisive e pubblicazioni che si riferiscono alla tradizione popolare della musica, canzone e poesia popolare e danze galluresi;
b) valorizzano la tradizione attraverso la ricerca e lo studio del patrimonio materiale e documentale relativo a tali musiche e canti;
c) promuovono iniziative e attività culturali, da attuarsi per mezzo di corsi di musica popolare, poesia e danza, laboratori teatrali di cultura popolare e curano l'individuazione di percorsi turistico-culturali attraverso stazzi, aree storiche ed archeologiche, luoghi sacri e insediamenti rupestri e iniziative volte a favorire la conoscenza e la diffusione dei riti e dei costumi della civiltà contadina gallurese.

4. Ai fini della presente legge gli enti locali rientranti nella provincia di cui al comma 2 assumono ogni utile iniziativa volta a sensibilizzare le popolazioni sui temi legati alla tradizione della musica, del canto popolare, della poesia e della danza con particolare riguardo alle credenze, agli aspetti socio-economici e ai riti rappresentati in queste forme espressive della cultura gallurese.

 

Art. 3
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante fondi inseriti nella finanziaria 2009.