CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 336

presentata dal Consigliere regionale

FLORIS Mario

il 4 settembre 2008

Norme per la riduzione del costo dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale
a favore dei cittadini in esso residenti

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'incontrollato lievitare del costo del petrolio ha portato il carburante a prezzi record, con delle ricadute pesanti sull'economia mondiale, incidendo in modo significativo anche su quella sarda, ancora arretrata e poco evoluta.

L'attuale politica regionale, d'altronde, incapace di confrontarsi con il sistema nazionale e internazionale, non ha creato le premesse per una concreta ripresa economica e sociale, ma si è, invece, rivelata dannosa sia per l'immagine che per l'economia della nostra Isola, piegata su se stessa e chiusa nel suo immobilismo (tassa sul turismo, PPR, chiusura di interi impianti produttivi).

La Sardegna, tra l'altro, rispetto ad altre realtà regionali, si trova in forte ritardo nella predisposizione di una disciplina che riformi l'intero settore della distribuzione dei carburanti. Regioni come l'Emilia Romagna, il Friuli, la Lombardia, invece, hanno mostrato una maggiore attenzione e sensibilità sull'argomento, ponendo in essere disposizioni specifiche e non provvedimenti transitori o saltuari.

Ciò premesso, la proposta di legge in oggetto vuole porre le basi per nuove soluzioni e intende rafforzare l'impegno regionale nell'attuazione di programmi concreti che non si esauriscano in provvedimenti tampone, ma siano finalizzati ad affrontare il problema in modo organico e razionale, con specifiche misure d'intervento. Le mutate condizioni economico-sociali impongono, infatti, comportamenti adeguati alla contingenza dei fatti e alle aspettative sociali. Questa proposta rappresenta, dunque, un primo significativo intervento in attesa che la Regione incameri tutta la fiscalità derivante dalla lavorazione dei prodotti petroliferi. È opportuno considerare, infatti, che, in base all'articolo 8 dello Statuto regionale, alla Sardegna spetterebbero 9/10 delle imposte di fabbricazione su tutti i beni prodotti nell'Isola. La normativa statale (legge 22 dicembre 1980, n. 891) consente, tuttavia, il pagamento differito dell'imposta al momento e nel luogo dell'emissione del prodotto nel circuito commerciale. In questo modo il gettito interno della Regione risulta sensibilmente decurtato, rispetto a quello che deriverebbe da un pagamento non differito, in quanto una parte rilevante dei prodotti sardi, tra cui per l'appunto quelli della raffineria petrolifera, è destinata al consumo in altre regioni d'Italia.

Più nel dettaglio, la normativa è disposta in attuazione della disciplina nazionale contenuta nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificata dall'articolo 5 quater, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 2002, n. 16, e dall'articolo 1, comma 190, della legge finanziaria per il 2008, che consente, per l'appunto, l'emanazione di misure di riduzione del prezzo dei carburanti a favore dei residenti, nell'ambito della quota d'accisa riservata alle regioni.

Obiettivo prioritario è, dunque, quello di ridurre il costo alla pompa dei carburanti (benzina/diesel) per autotrazione, con l'introduzione di un bonus fiscale, tramite una "carta-sconto", indirizzato ai cittadini residenti nella Regione Sardegna per promuovere l'utilizzo di questi carburanti. Ma non solo, con questa iniziativa si vuole favorire la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, attraverso la diffusione dei veicoli a basso impatto ambientale. Per i soggetti residenti che utilizzeranno un veicolo ecologico, il bonus fiscale sarà maggiorato, infatti, del 10 per cento.

L'ammontare del beneficio sarà differenziato per i comuni montani e periferici, l'individuazione dei quali è affidata ad una ricognizione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare e sentite le valutazioni del Consiglio delle autonomie locali.

Nello specifico:
a) un bonus di 0,50 euro per litro per i comuni appartenenti a comunità montane;
b) un bonus di 0,35 euro per litro per i comuni situati in pianura e distanti almeno 20 chilometri sia dal capoluogo di provincia che dalla linea della battigia marina;
c) un bonus di 0,20 euro per litro per tutti gli altri comuni.
In sostanza, per poter usufruire del bonus fiscale la Regione Sardegna rilascerà una "carta-sconto" benzina/diesel ai soggetti residenti nell'Isola che ne abbiano fatto richiesta. Per l'erogazione dei carburanti il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita (POS) la "carta-sconto" relativa al veicolo per cui è stata rilasciata, il quale dovrà verificare che la targa corrisponda a quella indicata nell'identificativo (carta). Il gestore è tenuto altresì a registrare tramite i POS, ossia gli apparecchi installati negli impianti di benzina-diesel che hanno aderito all'iniziativa "carta-sconto" benzina/diesel, il quantitativo e il tipo di carburante erogato e a rilasciare una copia dello scontrino dei POS al cliente.

Il beneficio fiscale, concesso per ogni litro di carburante, verrà utilizzato dal beneficiario, prioritariamente al momento del pagamento della tassa automobilistica o, in subordine, in occasione del versamento dell'IRPEF.

Con tale provvedimento il risparmio, per chi percorre all'anno 20.000 chilometri, si aggira intorno ai 12.000 euro per i comuni montani, 10.000 per i comuni periferici e 7.000 euro annui per tutti gli altri comuni. Tali cifre saranno maggiorate del 10 per cento qualora si utilizzi una vettura ecologica.

L'articolo 1 detta le finalità della proposta di legge diretta ad assegnare misure di supporto per i cittadini e l'economia sarda, attraverso l'individuazione dei beneficiari degli interventi. Al riguardo, viene, dunque, precisato che possono accedere a queste agevolazioni, con differenze a seconda che si tratti di abitanti dei comuni montani o periferici, solo i soggetti residenti in Sardegna.

L'articolo 2 fornisce i criteri di individuazione dei comuni.

Nell'articolo 3 si definiscono le modalità di richiesta e rilascio della "carta-sconto".

Nell'articolo 4 si precisa come accedere alle riduzioni di prezzo dei carburanti, la modalità pratica prescelta per poter usufruire dello sconto, specificando che, ai fini dell'agevolazione, l'acquisto dei carburanti deve avvenire presso gli impianti di distribuzione siti nel territorio regionale.

Nell'articolo 5 si definisce il termine POS, con il quale si fa riferimento agli apparecchi installati in tutti gli impianti di benzina/diesel che abbiano aderito all'iniziativa "carta-sconto".

Negli articoli 6 e 7 si specifica che l'attuazione del bonus fiscale viene sottoposta ad un costante monitoraggio anche al fine di intervenire con sanzioni in caso di distorte o fraudolente applicazioni del beneficio concesso.

Gli articoli 8 e 9 sono norme di chiusura che riguardano l'applicazione della normativa in oggetto, finalizzata all'agevolazione delle zone dell'Isola più svantaggiate e periferiche e con maggiori costi legati alla mobilità, nonché la relativa copertura finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge detta criteri e modalità per la concessione, da parte della Regione autonoma della Sardegna, di una riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale a favore dei cittadini in esso residenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 5 quater, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 (Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni), convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA), e dell'articolo 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

2. La Regione, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza regionale con quella statale ed in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti concessi ai singoli consumatori per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, con la presente legge detta norme per concedere, anche in misura differente per gli abitanti dei comuni della Sardegna, un bonus fiscale a favore dei soggetti residenti nell'Isola.

3. I soggetti sopra indicati possono chiedere il rilascio di una tessera identificativa denominata "carta-sconto" benzina/diesel che darà loro diritto ad uno sconto per il rifornimento di benzina/diesel direttamente presso le pompe di erogazione del carburante ubicate sul territorio regionale.

4. Gli eventuali avanzi di gestione che ne potrebbero derivare sono prioritariamente utilizzati per la realizzazione di sistemi di mobilità collettiva ecocompatibili e per la realizzazione di interventi per la viabilità e il trasporto pubblico collettivo.

 

Art. 2
Criteri d'individuazione

1. Il territorio regionale è suddiviso nelle seguenti fasce in cui rientrano i comuni della Regione:
a) comuni appartenenti a comunità montane e aventi, comunque, le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni);
b) comuni situati in pianura e distanti almeno 20 chilometri sia da capoluogo di provincia sia dalla linea della battigia marina;
c) tutti gli altri comuni.

2. Il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata dopo aver acquisito le valutazioni del Consiglio delle autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua con proprio decreto i comuni appartenenti a ciascuna fascia, le modalità di fruizione delle agevolazioni e le modalità organizzative ed operative dei procedimenti di concessione delle agevolazioni. Tale decreto è pubblicato nel BURAS.

 

Art. 3
Requisiti e modalità per il rilascio
della "carta-sconto" benzina/diesel

1. La "carta-sconto" benzina/diesel è rilasciata dalla Regione Sardegna ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, che ne abbiano fatto richiesta.

2. Per tutto quanto non precisato nella presente legge, in relazione al contenuto della domanda ed alle modalità e alla tempistica per il rilascio dell'identificativo di cui al comma 1, si rinvia ad apposito atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4
Modalità di concessione

1. Per l'erogazione della benzina/diesel il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita l'identificativo di cui all'articolo 3, relativo al veicolo per il quale è stato rilasciato.

2. Il gestore dell'impianto di carburante è tenuto a verificare che la targa del veicolo per il quale è richiesto il rifornimento corrisponda a quello risultante dall'identificativo.

3. Il gestore è tenuto, altresì, a registrare attraverso il POS di cui all'articolo 5, il quantitativo ed il tipo di carburante erogato ed a rilasciare una copia dello scontrino del POS stesso al cliente. Ai beneficiari viene concesso un rimborso per ogni litro di carburante acquistato, ed immesso contestualmente nel serbatoio del veicolo, presso gli impianti di distribuzione carburanti nell'anno precedente la richiesta dell'agevolazione, secondo i limiti e i criteri stabiliti nel decreto di cui all'articolo 2, comma 2.

4. Il rimborso è attribuito mediante la procedura del bonus fiscale. Il beneficiario utilizza il bonus fiscale in unica soluzione, prioritariamente per il pagamento della tassa automobilistica regionale alla prima scadenza successiva alla concessione dell'agevolazione e, successivamente, in occasione del primo versamento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinata ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modifiche e integrazioni.

5. Il bonus fiscale è concesso una sola volta all'anno. L'acquisto del carburante, ai fini dell'agevolazione, deve avvenire esclusivamente presso gli impianti di distribuzione carburanti siti nel territorio dei comuni della Regione. La concessione del bonus fiscale è, comunque, subordinata al rispetto del principio comunitario del "de minimis".

 

Art. 5
POS

1. Ai fini della presente legge, con il termine POS (Point of sale) si indicano gli apparecchi installati negli impianti di benzina/diesel che hanno aderito all'iniziativa "carta-sconto" benzina/diesel, nei quali verranno inseriti i dati dei beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2, con indicazione della quantità e descrizione del carburante utilizzato.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, in relazione alle caratteristiche e alle modalità di funzionamento dei POS di cui al comma 1, si rinvia all'atto della Giunta di cui all'articolo 3, comma 2.

3. L'installazione del POS di cui al comma 1, in tutti gli impianti di benzina/diesel che ne facciano richiesta, è a carico della Regione.

 

Art. 6
Monitoraggio e coordinamento

1. Per le finalità della presente legge, la Giunta regionale sottopone a monitoraggio costante l'applicazione e l'attuazione del bonus fiscale. Essa rappresenta annualmente una relazione alla Commissione consiliare competente in materia di finanze e tributi. Decorso il periodo di sperimentazione di un anno dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, la Giunta regionale adotterà eventuali modificazioni alle disposizioni di attuazione della normativa di agevolazione.

 

Art. 7
Sanzioni

1. Il rilascio di dichiarazioni mendaci al solo fine di ottenere l'agevolazione prevista, comporta, oltre alla denuncia presso gli organi giudiziari competenti, la revoca del bonus fiscale e, ove già utilizzato, la restituzione dello stesso, maggiorato degli interessi legali e di mora, oltre il pagamento di una sanzione amministrativa paria a quattro volte l'importo ottenuto.

2. Ai gestori degli impianti di distribuzione di carburanti che falsificano in tutto o in parte i dati relativi all'erogazione delle benzine nei modelli a tal fine predisposti, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di euro 300 ad un massimo di euro 1.000, da calcolarsi in base al criterio della continuazione o del ripetersi dell'azione illecita.

 

Art. 8
Prima applicazione

1. In sede di prima applicazione l'ammontare del bonus fiscale riconosciuto è cosi determinato:
a) comuni inseriti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, nella fascia a), bonus fiscale di 0,50 euro per litro;
b) comuni inseriti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, nella fascia b), bonus fiscale di 0,35 euro per litro;
c) comuni inseriti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, nella fascia c), bonus fiscale di 0,20 euro per litro.

2. Per le autovetture ecologiche il bonus fiscale si intende maggiorato del 10 per cento.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2008 e per quelli successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2008-2011, sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S05.03.009
Interventi vari nel settore socio-assistenziale
2008 euro 1.000.000
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi parte corrente (cap. SC08.0024)
2008 euro 1.000.000
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.