CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 333

presentata dai Consiglieri regionali

PILERI - MURGIONI - CAPELLI - LA SPISA- AMADU - CHERCHI Oscar - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - PITTALIS - RASSU - SANJUST - ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO - SANNA Matteo - LADU - GALLUS - VARGIU - CASSANO - DEDONI - PISANO - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - LAI Vittorio Renato - MARRACINI - FARIGU - FLORIS Mario - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio

il 30 luglio 2008

Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari



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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il Consiglio regionale si appresta all'esame della legge urbanistica approvata a maggioranza dalla IV Commissione.

Dall'esame del testo approvato, emerge la necessità di un maggiore approfondimento, per una necessaria modifica radicale del testo, anche in considerazione delle osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria, dall'ANCI e dal Consiglio delle autonomie locali (CAL).

In particolare, emerge la necessità di affermare e rafforzare nella nuova legge il principio di sussidiarietà, limitando nel contempo il potere decisionale e discrezionale della Giunta pro tempore, in merito alle problematiche paesaggistiche ed urbanistiche.

Tale necessità è evidente soprattutto con riferimento alla procedura, non condivisa, di approvazione delle direttive per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli strumenti urbanistici da parte della Giunta invece che dal Consiglio regionale come invece previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

Altrettanto importante appare la necessità di consentire la concertazione di tutti gli atti di pianificazione sottoponendoli alla preventiva approvazione della Conferenza Regione-enti locali.

La legge dovrà, tra l'altro, normare con chiarezza le procedure previste dall'istituto dell'intesa, garantendo un ruolo determinante dell'ente locale.

Quindi, una normativa snella, basata sulla certezza del diritto, che consenta ai comuni di poter adottare, in tempi congrui, i piani urbanistici comunali, anche a seguito delle necessarie ed urgenti modifiche che dovranno essere apportate al Piano paesaggistico regionale (PPR).

Nelle more dell'esame e di una attenta rivisitazione del testo unificato licenziato dalla Commissione, che dovrà avvenire con il coinvolgimento delle associazioni interessate e degli enti locali, si rende necessaria la presentazione di una legge stralcio che consenta lo sblocco dei cantieri ormai fermi da molto tempo a causa dell'applicazione delle norme previste dal PPR e delle contrastanti interpretazioni tra Regione e magistratura, emerse nell'esame dei numerosi contenziosi attivati dai cittadini e dagli enti locali.

Pertanto, appaiono immediatamente approvabili, anche se non sufficienti ad eliminare complessivamente le problematiche di applicazione del PPR, i contenuti degli articoli 39 e 40 previsti nel testo unificato con le modifiche proposte.

Sono previsti tre articoli che riguardano, nell'ordine, l'individuazione dei beni paesaggistici e la delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Individuazione dei beni paesaggistici

1. In attuazione dell'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggi), i beni paesaggistici, compresi quelli identitari, protetti e disciplinati dal Piano paesaggistico regionale (PPR), sono esclusivamente:
a) i beni di cui all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche;
c) gli immobili, le aree e i beni specificamente individuati nei piani paesaggistici e delimitati nelle cartografie ad essi allegate in scala idonea alla loro puntuale identificazione.

2. I piani paesaggistici non possono apporre vincoli su intere categorie di beni non puntualmente individuati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche nel periodo d'applicazione delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e, comunque, anche per tutto il periodo transitorio d'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici. Ogni diversa disposizione eventualmente contenuta nei piani paesaggistici vigenti è abrogata.

4. È fatta salva l'individuazione, nei futuri piani paesaggistici regionali o attraverso l'adeguamento dei piani urbanistici comunali (PUC) al Piano paesaggistico regionale, di eventuali ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche.

 

Art. 2
Delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari

1. I comuni i cui perimetri dei centri storici non coincidano con quelli delimitati nella cartografia allegata al Piano paesaggistico regionale, nelle more dell'adeguamento dei rispettivi piani urbanistici al PPR, possono avviare un'intesa con l'Ufficio regionale del piano per giungere ad una nuova delimitazione.

2. Qualora la delimitazione individuata nel PPR coincida con quella del previgente piano del centro storico, sono confermate le previsioni del piano particolareggiato vigente salvo eventuali modifiche che dovranno essere approvate dal consiglio comunale. Qualora la delimitazione individuata dal PPR non coincida con il perimetro del piano del centro storico, la proposta d'intesa, per la nuova delimitazione, è attivata previa delibera del consiglio comunale ed ha l'effetto di superare il regime transitorio di salvaguardia eventualmente previsto dal Piano paesaggistico regionale.

3. Il raggiungimento dell'intesa è attestato dal direttore generale della Pianificazione urbanistica con propria determinazione.

4. Dal giorno successivo alla pubblicazione della determinazione di cui al comma 3, nei centri storici interessati si applica la disciplina prevista nei previgenti piani particolareggiati dei centri storici, fatte salve le prescrizioni eventualmente contenute nell'atto d'intesa di cui al comma 2.

5. Dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale e fino all'adeguamento ad esso dei PUC, con le medesime procedure di cui ai precedenti commi, vengono ridefiniti i perimetri cautelari dei beni paesaggistici ed identitari.

6. Per i beni paesaggistici ed identitari ricadenti all'interno dei centri matrice assoggettati a piano particolareggiato, i divieti e le limitazioni di intervento imposti alle fasce di rispetto della larghezza di 100 metri non sono efficaci per le aree incluse nel centro matrice. I divieti e le limitazioni per i beni paesaggistici e identitari di cui sopra perdono di efficacia anche per le aree esterne al centro matrice incluse nella fascia di rispetto, salvo diversa disposizione all'atto della verifica in fase di intesa.

7. I comuni che abbiano iniziato l'iter di approvazione dei piani particolareggiati dei centri storici possono, nelle more di adozione del PUC, contestualmente adottare il piano attuativo e definire la perimetrazione previa l'intesa di cui ai commi precedenti.

 

Art 3
Modifiche al PPR

1. Il PPR può essere modificato dalla Regione anche su istanza dei comuni singoli o associati secondo le procedure previste dalla legge 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) e dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale).