CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 331
presentata dai Consiglieri regionali
PINNA - MATTANA - CORDA - FADDA - MANCA - PIRISI - SABATINI - PORCU
il 25 luglio 2008
Norme urgenti interpretative del Piano paesaggistico regionale
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge è finalizzata a fornire una chiara precisazione in riferimento all'esatta e coerente interpretazione di alcune disposizioni delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale vigente. Tale proposta, nella consapevolezza che il processo di pianificazione del territorio intrapreso con il Piano paesaggistico costituisce una rilevante novità, anche culturale, che necessita di una continua opera di supporto e sostegno, propone alcune norme che cercano di coniugare al meglio le esigenze di tutela con quelle legate alle attività economiche e sociali.
In particolare la normativa che si propone si sofferma sulla categoria dei beni identitari, in ordine ai quali la pratica operatività del Piano paesaggistico regionale ha determinato dei dubbi interpretativi che solo con l'approvazione di tale disciplina si possono ritenere superati. Punto centrale è costituito dalla disposizione che specifica che hanno vera caratteristica di bene identitario esclusivamente quei beni che sono espressamente indicati nel Piano paesaggistico regionale mediante scala cartografica idonea alla loro identificazione. Si precisa, quindi, che non è sufficiente una mera definizione e l'inserimento in un elenco di beni, ma che è indispensabile una chiara individuazione cartografica.
Diretta conseguenza di tale impostazione è l'altra norma che consente, in presenza di una precisa individuazione, una più coerente e adeguata calibratura dei perimetri cautelari dei beni identitari.L'approvazione rapida e, auspicabilmente, a larga maggioranza di tale proposta di legge, nel fornire maggiore certezza interpretativa agli enti locali, costituirebbe un prezioso contributo ad un significativo miglioramento dei rapporti tra le pubbliche istituzioni e i cittadini.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art 1
Individuazione dei beni paesaggistici1. In attuazione dell'articolo 143, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo n. 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), i beni paesaggistici, compresi quelli identitari, protetti e disciplinati dal Piano paesaggistico regionale, sono esclusivamente:
a) i beni di cui all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche;
c) gli immobili, le aree e i beni specificamente individuati nei piani paesaggistici e delimitati nelle cartografie ad essi allegate in scala idonea alla loro puntuale identificazione.2. I piani paesaggistici non possono apporre vincoli su intere categorie di beni non puntualmente individuati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche nel periodo d'applicazione delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e, comunque, anche per tutto il periodo transitorio d'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici. Ogni diversa disposizione eventualmente contenuta nei piani paesaggistici vigenti è abrogata.
4. È fatta salva l'individuazione, nei futuri piani paesaggistici regionali o attraverso l'adeguamento dei piani urbanistici comunali (PUC) al Piano paesaggistico regionale, di eventuali ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche.
Art. 2
Delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari1. I comuni i cui centri storici non coincidano con quelli delimitati nella cartografia allegata al Piano paesaggistico regionale, nelle more dell'adeguamento dei rispettivi piani urbanistici, possono avviare un'intesa con l'Ufficio regionale del piano per giungere ad una nuova perimetrazione.
2. Qualora la nuova perimetrazione coincida con il perimetro del previgente piano particolareggiato del centro storico, con comunicazione del sindaco sono attivate le procedure d'intesa con l'Ufficio regionale del piano. Qualora l'ipotesi di nuova perimetrazione non coincida con il perimetro del previgente piano particolareggiato del centro storico, la proposta d'intesa è attivata previa delibera del consiglio comunale ed ha l'effetto di superare il regime transitorio di salvaguardia eventualmente previsto dal Piano paesaggistico regionale.
3. Il raggiungimento dell'intesa è attestato, entro il termine massimo di trenta giorni dal suo conseguimento, dal direttore generale della pianificazione urbanistica con propria determinazione.
4. Dal giorno successivo alla pubblicazione della determinazione di cui al comma 3, nei centri storici interessati si applica la disciplina contenuta nei previgenti piani particolareggiati dei centri storici, fatte salve le prescrizioni eventualmente contenute nell'atto d'intesa di cui al comma 2.
5. Dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale e fino all'adeguamento ad esso dei PUC con le medesime procedure di cui ai precedenti commi vengono ridefiniti i perimetri cautelari dei beni paesaggistici ed identitari.