CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 329

presentata dai Consiglieri regionali

CUCCU Giuseppe - LICHERI - CALLEDDA - CORDA - FLORIS Vincenzo - SANNA Alberto

il 15 luglio 2008

Norme in materia di riordino fondiario


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il comparto agricolo della Sardegna soffre storicamente di un male strutturale profondo, consistente in una generalizzata frammentazione e polverizzazione della proprietà fondiaria, che da tempo pone un freno allo sviluppo della nostra Regione.

L'insistenza sul territorio di una molteplicità di proprietà composte da più appezzamenti non contigui e di innumerevoli fondi di ridotte dimensioni appartenenti a diversi proprietari ha assunto oggi le caratteristiche di una vera e propria "patologia fondiaria" che, di fatto, impedisce l'ammodernamento delle imprese agricole e favorisce, invece, la fuga dalle campagne.

Se è vero che la Costituzione italiana, all'articolo 42, tutela il diritto di proprietà, è altrettanto vero che lo stesso articolo stabilisce anche che della proprietà privata deve essere assicurata la funzione sociale. È indubbio che una proprietà frammentata, e di conseguenza non produttiva, non risponde al ruolo ad essa assegnato dalla Carta costituzionale, e ancora di più non risponde a questo ruolo nel territorio sardo, dove l'agricoltura riveste un'importanza strategica non solo per ragioni economiche, ma anche per le sue forti ricadute ambientali e sociali.

In Sardegna esiste, dunque, l'improcrastinabile necessità di attuare specifici interventi di riordino fondiario al fine di giungere ad un più efficace e razionale utilizzo del territorio a fini agricoli e favorire, in tal modo, lo sviluppo delle zone rurali.

La normativa statale di riferimento in materia di ricomposizione fondiaria risale al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che contiene una disciplina del riordino finalizzata al supporto delle attività di bonifica, ma i problemi giuridici delicati ne hanno finora ostacolato l'attuazione.

Il problema fondamentale in questo campo è rappresentato dall'impossibilità di attuare il riordino laddove i possessori dei fondi non possano vantare un valido titolo di proprietà, circostanza che in Sardegna si verifica molto spesso avvenendo i trasferimenti nella prassi in assenza di titoli trascrivibili, ad esempio a mezzo di scritture private che trasferiscono il possesso (ma non la proprietà del fondo) di padre in figlio.

Il legislatore regionale incontra in questo campo un ostacolo insormontabile, non potendo dettare norme in materia di ordinamento civile: tale materia rientra, infatti, nella competenza esclusiva statale, dunque la Regione non può, con la sua legge, intaccare in alcun modo il nucleo duro del diritto di proprietà.

Nella consapevolezza della delicatezza della materia, ma nella convinzione dell'assoluta necessità di dotare la Sardegna di una legge organica che consenta l'avvio di procedure di riordino fondiario in tutto il territorio regionale, la presente proposta di legge definisce gli strumenti operativi per affrontare i problemi della frammentazione e polverizzazione della proprietà fondiaria, al fine di perseguire l'obiettivo prioritario del rilancio dell'agricoltura nella nostra Regione.

Il fine che i proponenti intendono raggiungere è quello di promuovere la costituzione di convenienti unità fondiarie, attraverso una programmazione degli interventi contenuta nel piano di riordino, utilizzando lo strumento giuridico della permuta, cioè dello scambio di terreni fra due o più proprietari, affinché ciascuno di essi diventi proprietario di un'estensione continua di terreno. Oltre ai proprietari possono partecipare al progetto di riordino fondiario, previa regolarizzazione delle loro posizioni giuridiche soggettive con oneri a totale carico della Regione: il possessore con titolo di acquisto trascrivibile, quello con titolo di acquisto non trascrivibile, il possessore senza titolo di acquisto, ma che si trovi nella condizione per poter legittimamente usucapire il fondo e il possessore senza titolo di acquisto che si trovi in una posizione che non legittima l'usucapione del fondo.

Il riordino fondiario può essere avviato su iniziativa volontaria dei privati, oppure su iniziativa da parte dei comuni o dei consorzi di bonifica. I soggetti attuatori sono nelle zone irrigue i consorzi di bonifica, mentre negli altri territori il riordino è effettuato dall'Agenzia LAORE Sardegna che può comunque avvalersi degli uffici consortili.

Con il testo che si propone si è cercato anche di prevedere un iter amministrativo snello per l'approvazione del piano di riordino, salvaguardando nel contempo il coinvolgimento dei soggetti interessati durante le varie fasi del procedimento.

La proposta di legge si compone di 25 articoli.

L'articolo 1 contiene le finalità della legge, che si applica a tutti i fondi situati nella Regione autonoma della Sardegna e compresi nei territori qualificati come agricoli dalla vigente normativa urbanistica (articolo 2).

L'articolo 3 definisce il comprensorio di riordino fondiario come una zona rurale nella quale lo stato di frammentazione, di polverizzazione e di dispersione della proprietà fondiaria è tale da ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell'attività agricola.

L'articolo 4 disciplina i soggetti legittimati all'iniziativa e i soggetti attuatori, mentre l'articolo 5 stabilisce quali sono i possibili partecipanti al progetto di riordino fondiario.

L'articolo 6 detta le procedure dell'avvio del procedimento di riordino fondiario, che è improntato il più possibile al principio dell'adesione volontaria.

L'articolo 7 disciplina la proposta di riordino fondiario: essa è inviata all'Amministrazione regionale, la quale dopo averne valutato la congruità, la approva e la inserisce nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario di cui alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica).

L'articolo 8 elenca le fasi della progettazione del piano di riordino fondiario.

Gli articoli 9 e 10 sono dedicati alla progettazione preliminare, a seguito della quale il soggetto attuatore nomina una commissione tecnica allo scopo di procedere alla stima dei terreni e alla redazione del piano di assegnazione (articolo 11).

L'articolo 12 disciplina le condizioni per l'assegnazione, il successivo articolo 13 descrive criteri e procedure del piano di assegnazione, mentre l'articolo 14 detta norme in materia di conguaglio in denaro, il quale deve essere comunque possibilmente evitato.

L'articolo 15 concerne il progetto definitivo esecutivo del piano, il quale viene adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 16. Al piano di riordino è data adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 17, dopo di che è approvato, previo parere dell'Avvocatura di Stato, dalla Giunta regionale (articolo 18).

L'articolo 19 precisa che l'efficacia del piano decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte della Giunta regionale e costituisce dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all'esproprio, nonché variante al piano urbanistico comunale.

L'approvazione del piano produce gli effetti stabiliti dalla normativa statale (articolo 20).

Al fine di evitare che i benefici derivanti dall'attuazione del riordino fondiario siano vanificati da una successiva divisione dei terreni, i soggetti partecipanti si impegnano a considerare i terreni oggetto di riordino come unità indivisibili per vent'anni (articolo 21).

L'articolo 22 prevede che il finanziamento del piano sia a totale carico della Regione.

L'articolo 23 detta, invece, una disposizione generale stabilendo che allo scopo di agevolare iniziative di riordino fondiario mediante permute di terreni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto fino al 100 per cento delle spese notarili e di quelle relative a tasse e imposte necessarie per il trasferimento dei terreni.

L'articolo 24 prevede che le norme in materia di aiuti di Stato contenute nella legge siano attuate solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o decorso il termine previsto per tale approvazione. Infine, l'articolo 25 contiene la previsione della necessaria copertura finanziaria.

I proponenti auspicano che, data l'importanza della materia trattata, la proposta di legge sia esaminata in tempi brevi dalla competente Commissione consiliare in sede referente e dall'Aula.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità generali

1. In considerazione del preminente interesse pubblico alla salvaguardia e valorizzazione del territorio agricolo regionale, la Regione Sardegna ne promuove una gestione sostenibile attraverso lo strumento del riordino fondiario.

2. L'azione della Regione, in armonia con gli indirizzi della politica agricola dell'Unione europea, è finalizzata:
a) a una razionale utilizzazione del territorio, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;
b) al mantenimento e allo sviluppo del tessuto sociale nelle zone rurali contro l'abbandono del territorio;
c) allo sviluppo di attività economiche, nonché al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro al fine di garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;
d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico e, più in generale, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente rurale.

3. Il riordino fondiario viene attuato attraverso l'accorpamento delle proprietà frammentate e di quelle polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini e la realizzazione delle relative opere infrastrutturali.

4. Al fine di superare i problemi relativi alla mancanza di idonei titoli di proprietà dei terreni da parte dei privati partecipanti al progetto di riordino, la Regione contribuisce alle spese notarili per la regolarizzazione delle relative posizioni giuridiche soggettive.

5. Le procedure di gestione sostenibile del territorio attraverso il riordino fondiario, approvate e finanziate dalla Regione, sono informate al principio dell'adesione volontaria.

 

Art. 2
Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica a tutti i fondi situati nella Regione autonoma della Sardegna e compresi nei territori qualificati come agricoli dalla vigente normativa urbanistica.

2. I fondi gravati da diritti di uso civico possono essere compresi nel piano di riordino fondiario; si applica a tal fine la disciplina di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda).

 

Art. 3
Comprensorio di riordino fondiario

1. Per comprensorio di riordino fondiario si intende una zona rurale nella quale lo stato di frammentazione, di polverizzazione e di dispersione della proprietà fondiaria è tale da ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell'economia agricola.

2. Nel comprensorio possono essere incluse anche aree a destinazione non agricola, se funzionali all'assetto ottimale del medesimo.

3. La dimensione del comprensorio per superficie inclusa e per numero di soggetti partecipanti deve essere idonea al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

4. Per i terreni dello Stato, delle province e dei comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

 

Art. 4
Soggetti legittimati all'iniziativa e soggetti attuatori

1. Il riordino fondiario può essere avviato:
a) su iniziativa privata;
b) su iniziativa pubblica da parte dei comuni;
c) su iniziativa da parte dei consorzi di bonifica.

2. I soggetti attuatori sono:
a) nei comprensori di bonifica, i consorzi di bonifica;
b) negli altri territori, l'Agenzia LAORE Sardegna che può avvalersi per gli aspetti tecnici degli uffici dei consorzi di bonifica.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono autorizzati, nei territori di rispettiva competenza, a eseguire le attività di riordino fondiario disciplinate dalla presente legge.

 

Art. 5
Soggetti partecipanti al riordino

1. Oltre al proprietario, possono partecipare al progetto di riordino fondiario, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 12:
a) il possessore con titolo di acquisto trascrivibile;
b) il possessore con titolo di acquisto non trascrivibile;
c) il possessore senza titolo di acquisto ma che si trovi nella condizione per poter legittimamente usucapire il fondo;
d) il possessore senza titolo di acquisto che si trovi in una condizione che non legittima l'usucapione del fondo.

2. Ai fini della presente legge, i soggetti di cui al comma 1, una volta espletati gli adempimenti di cui all'articolo 12, sono definiti "soggetti partecipanti".

 

Art. 6
Avvio del procedimento di riordino fondiario

1. Per l'avvio del procedimento di riordino fondiario:
a) nel caso di iniziativa privata è richiesta l'adesione espressa di almeno il 40 per cento dei soggetti partecipanti che rappresentino almeno il 60 per cento della superficie rientrante nel piano di riordino;
b) nel caso di iniziativa da parte di comuni è richiesta la deliberazione dei relativi consigli;
c) nel caso di iniziativa da parte dei consorzi è richiesta la deliberazione del consiglio dei delegati.

2. Il soggetto attuatore adotta con proprio provvedimento uno schema di intervento nel quale sono indicati i criteri di massima e le motivazioni tecniche del progetto di riordino fondiario, il perimetro del comprensorio interessato, lo stato attuale dei terreni, la loro potenzialità produttiva, i principi per l'assegnazione degli stessi e il preventivo di spesa per la redazione e l'attuazione del piano di riordino.

 

Art. 7
Proposta di intervento di riordino fondiario

1. La proposta di intervento di riordino fondiario, con in allegato la richiesta di finanziamento del piano, è presentata all'Amministrazione regionale a cura del soggetto attuatore.

2. La proposta è corredata del provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2.

3. L'Amministrazione regionale, valutata la congruità della proposta, la approva e la inserisce nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), con le procedure ivi previste.

 

Art. 8
Progettazione del piano di riordino fondiario

1. All'approvazione della proposta di cui all'articolo 7 segue la progettazione del piano di riordino fondiario che si articola nelle seguenti fasi:
a) progettazione preliminare;
b) stima dei terreni e piano di assegnazione;
c) progettazione definitiva esecutiva.

 

Art. 9
Progetto preliminare

1. I soggetti attuatori provvedono alla redazione e all'adozione del progetto preliminare del piano di riordino fondiario.

2. Il progetto del piano contiene i seguenti elaborati:

a) elaborati di analisi dello stato di fatto su carta tecnica regionale anche in formato digitale recanti:
1) assetto della proprietà fondiaria;
2) uso del suolo con l'indicazione delle colture in atto;
3) estratto del piano regolatore generale comunale con l'indicazione di tutti i vincoli esistenti;
4) indicazione delle infrastrutture esistenti;

b) elenco dei soggetti partecipanti e delle relative particelle catastali con l'indicazione per ognuna dei diritti reali esistenti;

c) elaborati di progetto recanti:
1) relazione indicante i criteri ai quali si ispira il riordino fondiario e gli obiettivi perseguiti, nonché l'individuazione dei soggetti da convocare ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
2) elenco previsionale delle particelle dei soggetti partecipanti con i diritti reali;
3) elenco delle opere pubbliche necessarie e complementari alla realizzazione del piano, con relativa relazione e preventivo di spesa;
4) ricognizione topografica della vegetazione esistente;
5) cartografia recante l'individuazione degli ambiti particolarmente sensibili, nonché l'indicazione degli interventi per la loro tutela e valorizzazione;
6) preventivo sommario di spesa.

 

Art. 10
Approvazione del progetto preliminare

1. L'Amministrazione regionale, su richiesta del soggetto attuatore, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per l'esame del progetto preliminare del piano di riordino fondiario.

2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipano l'Amministrazione regionale e il soggetto attuatore.

3. Il progetto preliminare, recepite le eventuali prescrizioni della conferenza di servizi, è approvato dall'organo competente del soggetto attuatore.

4. Ad avvenuta approvazione, il direttore del servizio regionale competente eroga l'anticipo del finanziamento ai sensi dell'articolo 22.

 

Art. 11
Stima dei terreni e piano di assegnazione

1. A seguito dell'approvazione del progetto preliminare del piano di riordino fondiario, il soggetto attuatore nomina una commissione tecnica con il compito di provvedere alla stima dei terreni tenendo conto dell'eventuale presenza di colture poliennali o di investimenti fissi e di redigere, sulla base del progetto preliminare, il piano di assegnazione dei terreni.

2. La stima è particellare, sintetica, comparativa, basata su fondi campione e riguardante il suolo nudo.

 

Art. 12
Condizioni per l'assegnazione

1. Il soggetto attuatore del riordino fondiario:
a) sollecita il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), alla trascrizione del titolo di acquisto trascrivibile;
b) richiede al soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), di realizzare le condizioni di trascrivibilità del titolo di acquisto, mediante atto pubblico ovvero autenticazione o verificazione delle sottoscrizioni, e ne cura la trascrizione;
c) richiede al soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), l'accertamento, anche in via negoziale con la controparte interessata, dell'avvenuta usucapione, oppure, in mancanza di un controinteressato, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

2. Nell'ipotesi in cui nel riordino sia coinvolto il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), il fondo da riassegnare è intestato al proprietario catastale e, nel caso in cui egli sia irreperibile, il soggetto attuatore consegna il fondo a colui che dimostri, anche mediante atto notorio, di aver posseduto pacificamente e in modo palese il fondo da ricomporre oggetto della permuta.

3. Le spese per le opere previste dal presente articolo rientrano fra quelle necessarie alla realizzazione del Piano di riordino fondiario e sono a totale carico della Regione.

 

Art. 13
Criteri e procedure del piano di assegnazione

1. Il criterio generale per la costituzione di unità fondiarie risulta dalla riunione degli appezzamenti al fine di assegnare ad ogni soggetto partecipante, in cambio dei propri terreni, un unico appezzamento o anche più di uno, se ciò convenga ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva derivanti da una nuova sistemazione vanno a vantaggio o a carico dei soggetti partecipanti in proporzione al valore iniziale dei loro terreni.

2. Il piano di assegnazione dei terreni è approvato con il voto favorevole di un numero di soggetti partecipanti che rappresentino almeno il 60 per cento della superficie e, in base all'imponibile catastale, almeno 1'80 per cento del valore delle aree.

3. Nei casi in cui non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, il piano di assegnazione è respinto e vengono revocati la delegazione e il finanziamento.

 

Art. 14
Conguaglio in denaro

1. Il conguaglio in denaro per la differenza di valore in più o in meno dei terreni scambiati, deve essere possibilmente evitato e in ogni caso non superare il limite di cui all'articolo 22 del regio decreto n. 215 del 1933.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 il limite di cui all'articolo 22 del regio decreto n. 215 del 1933, può essere superato con l'assenso del soggetto partecipante interessato. Nel caso in cui la dimensione delle particelle sia tale da non consentire una razionale coltivazione, con l'assenso del soggetto partecipante interessato, il conguaglio in denaro raggiunge l'intero valore e non si dà luogo a nuova assegnazione.

 

Art. 15
Progetto definitivo esecutivo del piano

1. Il soggetto attuatore provvede alla redazione del progetto definitivo esecutivo del piano di riordino fondiario; esso si compone dei seguenti elaborati:
a) relazione finale con i criteri ai quali si ispira il riordino fondiario e obiettivi da perseguire;
b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;
c) registro dei movimenti della proprietà;
d) elenco dei diritti reali preesistenti con il nome dei relativi titolari, sulla base delle denunce dei soggetti partecipanti e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti reali di godimento e le ipoteche;
e) elenco descrittivo e foglio di mappa delle servitù prediali richieste dalla nuova sistemazione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;
f) individuazione degli interventi necessari alla tutela e valorizzazione degli ambiti particolarmente sensibili;
g) indicazione delle opere pubbliche di interesse comune necessarie e complementari alla realizzazione del piano, in particolare delle infrastrutture viarie, delle aree di conservazione e ricostituzione vegetale, delle sistemazioni agrarie e delle reti irrigue e della relativa spesa;
h) preventivo di spesa del piano.

 

Art. 16
Adozione del piano di riordino fondiario

1. L'adozione del piano di riordino fondiario, previa acquisizione in sede di conferenza di servizi di tutti le autorizzazioni e i pareri necessari, avviene:
a) nel caso in cui il soggetto attuatore sia il consorzio di bonifica, con deliberazione del consiglio dei delegati;
b) nel caso in cui il soggetto attuatore sia l'Agenzia LAORE Sardegna, con determinazione del direttore generale.

 

Art. 17
Deposito del piano di riordino fondiario

1. Il piano è depositato, a cura del soggetto attuatore, presso i comuni interessati, dove è affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

2. Il soggetto attuatore dà immediatamente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

3. Il soggetto attuatore dà contestualmente notizia dell'avvenuto deposito ai soggetti partecipanti, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali, come risultanti dai pubblici registri immobiliari alla data di adozione del piano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora l'amministrazione abbia notizia di un eventuale diverso proprietario effettivo, deve notificare anche a quest'ultimo l'avvenuto deposito del piano.

5. Se il numero dei soggetti partecipanti è superiore a cinquanta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

6. Le eventuali osservazioni o opposizioni sono presentate a uno dei comuni presso i quali è avvenuto il deposito entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso. I comuni trasmettono le osservazioni e le opposizioni al soggetto attuatore, il quale si pronuncia motivatamente sulle stesse e provvede, eventualmente, a modificare il piano in accoglimento di esse ovvero decide la sua rielaborazione.

7. Il soggetto attuatore trasmette il piano e le eventuali osservazioni e opposizioni non accolte, unitamente alle proprie controdeduzioni, all'Amministrazione regionale.

 

Art. 18
Approvazione del piano di riordino fondiario

1. La Giunta regionale, valutate le osservazioni e le opposizioni non accolte dal soggetto attuatore, e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, approva il piano di riordino fondiario.

2. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione del piano è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

 

Art. 19
Efficacia del piano di riordino fondiario

1. L'efficacia del piano decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2.

2. L'approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità e, per le opere ivi previste, vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, nonché variante al piano urbanistico comunale.

 

Art. 20
Effetti dell'approvazione del piano

1. L'approvazione del piano produce gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto n. 215 del 1933 e di cui all'articolo 855 del Codice civile.

2. Il soggetto attuatore, entro il termine di un anno dai trasferimenti dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché dall'imposizione delle servitù previste dal piano, provvede alla trascrizione o iscrizione dei diritti reali, al trasferimento delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione, alle volture catastali, al pagamento e alla riscossione dei conguagli in denaro relativi alle permute e all'immissione nel possesso dei terreni di nuova assegnazione.

 

Art. 21
Indivisibilità dei fondi

1. I soggetti partecipanti si impegnano a considerare i terreni rientranti nel comprensorio di cui all'articolo 3 unità indivisibili per vent'anni dal momento in cui il piano di riordino fondiario esplica i suoi effetti e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere a cura dei soggetti attuatori trascritto o iscritto nei pubblici registri immobiliari.

2. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi del comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del valore del fondo al momento della divisione; la sanzione è irrogata dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

Art. 22
Finanziamento del piano di riordino fondiario

1. Il finanziamento del piano, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2008, è a totale carico della Regione.

 

Art. 23
Incentivi alle operazioni di permuta e accorpamento dei fondi

1. Allo scopo di agevolare iniziative di riordino fondiario mediante permute di terreni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto fino al 100 per cento delle spese notarili e di quelle relative a tasse e imposte, necessarie per il trasferimento dei terreni.

2. Le domande, sottoscritte congiuntamente dai proprietari dei terreni da permutare, sono presentate all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

Art. 24
Attuazione degli aiuti

1. Le disposizioni della presente legge che prevedono la concessione di aiuti sono attuate dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o decorso il termine per la loro approvazione da parte della stessa.

 

Art. 25
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2009.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 2008, 2009, 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S04.11.003
Sviluppo delle zone rurali
2008 euro ---
2009 euro 2.000.000
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000


in diminuzione

UBP S08.01.002
FNOL parte corrente
2008 euro ---
2009 euro 2.000.000
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.