CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 328
presentata dai Consiglieri regionali
DIANA - ARTIZZU - LIORI - MORO - SANNA Matteo
il 23 giugno 2008
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006), articolo 2, comma 7, ha introdotto nel bilancio della Regione un nuovo strumento finalizzato al risanamento del deficit: l'anticipazione di una quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla Regione nelle future annualità di bilancio. Nella fattispecie, la legge regionale n. 21 del 2006 ha disposto l'anticipazione di euro 500.000.000 per ciascuna delle annualità 2013, 2014 e 2015.
Nella seduta del 28 giugno 2007, la Corte dei conti di Cagliari, competente sul bilancio della Regione autonoma della Sardegna, ha deciso di sospendere il giudizio di parificazione sul bilancio 2006 ravvisando la necessità di richiedere il pronunciamento della Corte costituzionale relativamente all'utilizzo dello strumento dell'anticipazione delle compartecipazioni tributarie. Tale pronunciamento è stato espresso dalla Corte nella seduta del 9 giugno 2008 e i magistrati costituzionali hanno riconosciuto la non ammissibilità dell'anticipazione delle compartecipazioni tributarie.
Si ravvisa, pertanto, la necessità di intervenire con la massima urgenza per via legislativa al fine di apportare le opportune modifiche al bilancio della Regione, dovendosi sostituire con risorse di diversa provenienza gli euro 1.500.000.000 stanziati dalla norma dichiarata incostituzionale, nonché risorse per complessivi altri euro 1.000.000.000, rinvenienti di anticipazioni delle quote di compartecipazione fiscale alle annualità 2010 e 2011 iscritte nel bilancio della Regione per le annualità, rispettivamente 2007 e 2008.
L'articolo 1 della presente proposta di legge stanzia, per mezzo della contrazione di mutui, le risorse necessarie a far fronte al disavanzo della Regione che, rideterminato in conseguenza del pronunciamento della Corte costituzionale, passa da euro 805.000.000 a euro 2.805.000.000. Il comma 1 stanzia euro 500.000.000 in sostituzione delle risorse stanziate nella legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), a copertura delle spese relative a opere pubbliche di cui alla tabella E allegata alla medesima legge regionale. Il comma 2 ridetermina l'entità del disavanzo, autorizzando la contrazione di mutui per la sua copertura. Il comma 3 definisce le caratteristiche dei mutui contraibili dall'Amministrazione e iscrive in bilancio gli oneri relativi alle quote di ammortamento.
L'articolo 2 apporta le necessarie modifiche al bilancio della Regione conseguenti a quanto disposto dall'articolo 1.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Disposizioni di carattere finanziario1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è sostituito dal seguente:
"1. È autorizzata, nell'anno 2008, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna), la contrazione di uno o più mutui o, in alternativa, l'emissione di prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo di euro 500.000.000 (UPB E510.001); la predetta autorizzazione è correlata alle spese di investimento nel settore pubblico elencate nell'allegata tabella E.".2. L'importo di euro 805.000.000 di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2008, relativo al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007, è rideterminato in euro 2.805.000.000 in conseguenza dell'insussistenza del credito di euro 1.500.000.000 iscritto in conto del capitolo 12106-01 (UPB E03.034) del bilancio per la Regione per l'anno 2006 e del credito di euro 500.000.000 relativo all'esercizio 2007 previsto dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2. Per la copertura del maggiore disavanzo di euro 2.000.000.000 è autorizzata la contrazione di uno o più mutui o, in alternativa, l'emissione di prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti.
3. I mutui o prestiti obbligazionari di cui ai commi 1 e 2 sono contratti, previa effettiva esigenza di cassa, per una durata non superiore ai trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 162.630.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2038 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
Art. 2
Norma finanziaria1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti modifiche:
ENTRATA
in aumento
UPB E510.001
Ricavo mutui per investimenti2008 euro 2.500.000.000
mediante incremento del capitolo EC510.001 per l'importo di euro 500.000.000 e del capitolo EC510.005 per l'importo di euro 2.000.000.000.in diminuzione
UPB E121.001
Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato2008 euro 500.000.000
mediante riduzione del capitolo EC121.003.SPESA
in aumento
UPB S08.01.005
Interessi su rate di ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari2008 euro ---
2009 euro 125.000.000
2010 euro 123.120.000
2011 euro 121.145.000UPB S08.01.006
Capitale su rate di ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari2008 euro ---
2009 euro 37.630.000
2010 euro 39.510.000
2011 euro 41.485.000UPB S08.02.005
Copertura disavanzo2008 euro 2.000.000.000
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente2008 euro ---
2009 euro 18.700.000
2010 euro 33.850.000
2011 euro 33.850.000
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge regionale n. 3 del 2008 (legge finanziaria 2008):voce 1:
2010 euro 2.100.000
2011 euro 2.100.000voce 2:
2010 euro 4.100.000
2011 euro 4.100.000voce 3:
2009 euro 18.700.000
2010 euro 27.650.000
2011 euro 27.650.000UPB S08.01.003
FNOL - investimenti2008 euro ---
2009 euro 77.000.000
2010 euro 77.000.000
2011 euro 77.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge regionale n. 3 del 2008 (legge finanziaria 2008).UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale. Parte corrente2008 euro ---
2009 euro 66.930.000
2010 euro 51.780.000
2011 euro 51.780.0002. Alla copertura della spesa di euro 51.780.000 per gli anni successivi al 2011 si provvede con la legge finanziaria dell'anno 2009.
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 ed alle corrispondenti UPB dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.