CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 327
presentata dai Consiglieri regionali
LICHERI - CALLEDDA
il 13 giugno 2008
Norme in materia di organismi geneticamente modificati
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la presente proposta di legge si intende colmare un vuoto nella normativa regionale relativamente all'utilizzo di OGM in agricoltura con l'intento di tutelare l'ambiente e la salute.
L'applicazione del principio comunitario di coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali sta creando diversi problemi interpretativi e applicativi in quasi tutti gli stati UE riguardo, in particolare, alla necessità di evitare la presenza, anche involontaria, di OGM in altri prodotti, di tutelare la produzione agro-alimentare tipica e di garantire il diritto alla giusta informazione dei consumatori.
La proposta intende vietare la coltivazione e l'uso in agricoltura di OGM, nelle more della definizione di regole chiare per l'applicazione del succitato principio di coesistenza, al pari di quanto già disposto in altre regioni d'Italia.
Con la presente proposta viene inoltre promossa una corretta informazione ed educazione diretta in particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili rischi derivanti dall'introduzione e dall'utilizzo di OGM e viene introdotto il marchio regionale "Prodotto sardo - libero da OGM" al fine di incentivare filiere produttive esenti da OGM.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna tutela le risorse genetiche autoctone del territorio e l'originalità della produzione agro-alimentare da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM).
2. La presente legge definisce le disposizioni transitorie da applicarsi sul territorio della Regione nella temporanea assenza di norme che regolamentino la coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche, come previsto dall'articolo 2 del decreto legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5.
Art. 2
Divieto di coltivazione1. Fino all'emanazione di una disciplina organica regionale per l'applicazione del principio di coesistenza, sono vietati la coltivazione e l'uso in agricoltura di OGM.
2. La disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche di cui al comma 1 è adottata entro il 31 dicembre 2013.
Art. 3
Attività di informazione1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, l'Amministrazione regionale realizza campagne di educazione alimentare e di informazione agricola sui possibili rischi derivanti dall'introduzione e dall'utilizzo di OGM rivolte, in particolare, agli operatori agricoli, scolastici e sanitari.
Art. 4
Istituzione del marchio "Prodotto sardo libero da OGM"1. Al fine di incentivare filiere produttive esenti da OGM è istituito il marchio "Prodotto sardo libero da OGM".
2. Le modalità di concessione e di revoca del marchio sono disciplinate con un regolamento.
Art. 5
Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana ed animale1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di adeguata etichettatura indicante l'eventuale presenza di OGM o di prodotti derivati.
2. I prodotti contenenti OGM devono essere esposti al pubblico in modo chiaramente e inequivocabilmente identificabile e devono essere chiusi in appositi ed esclusivi contenitori.
Art. 6
Ristorazione collettiva1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, facenti capo a enti pubblici regionali o a soggetti privati convenzionati con la Regione, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti OGM.
2. I soggetti pubblici o privati convenzionati di cui al comma 1 prevedono, nei propri contratti di appalto relativi ai servizi di ristorazione collettiva, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, in caso di violazione del divieto di somministrazione di prodotti contenenti OGM e verificano, attraverso dichiarazione del fornitore o nelle ulteriori forme da essi ritenute opportune, l'assenza di OGM o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati.
Art. 7
Esclusione dalla contribuzione regionale1. L'utilizzo di OGM nel ciclo produttivo delle imprese agricole, agro-alimentari o produttrici di mangimi o l'utilizzo di mangimi etichettati come OGM per l'alimentazione del bestiame comporta l'esclusione da qualunque tipo di contributo erogato dalla Regione Sardegna.
Art. 8
Sanzioni1. La violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 25.000.
2. L'utilizzo del marchio di cui all'articolo 4 in assenza della relativa concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 10.000.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa nazionale.
4. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 9
Funzioni di controllo1. Fermi restando i poteri di vigilanza previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, l'Agenzia AGRIS Sardegna svolge le funzioni di:
a) monitoraggio ed analisi dei prodotti di origine vegetale finalizzati a verificare l'eventuale presenza di OGM;
b) vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge e, in particolare, accertamento e contestazione delle infrazioni ai divieti di cui all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 8, comma 2, nonché irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8.2. L'AGRIS Sardegna effettua una periodica comunicazione ai competenti assessorati dei risultati della propria attività di monitoraggio e controllo, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 7 in materia di contributi regionali.
3. I comuni provvedono all'accertamento e contestazione delle infrazioni al divieto di cui all'articolo 5 e all'irrogazione delle corrispondenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8.
4. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 sono destinati allo svolgimento dell'attività istituzionali dell'ente irrogatore.
Art. 10
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 30.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.
2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2008 euro ---
2009 euro 30.000
2010 euro 30.000
2011 euro 30.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);
in aumento
UPB S02.02.005
Altri interventi per la formazione
2008 euro ---
2009 euro 30.000
2010 euro 30.000
2011 euro 30.000
Art. 11
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.