CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 326

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Francesco - MARROCU - PORCU - ESPA - MELONI - GESSA
BRUNO - TOCCO

il 13 giugno 2008

Sospensione delle indennità consiliari e di tutte le relative prerogative accessorie nei casi di incompatibilità del Consigliere regionale con altre cariche

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nella vita normale, un lavoro è remunerato con uno stipendio, un salario, una paga. C'è chi, per maggior capacità e non sempre visione della vita, riesce a farne più di uno, di lavoro, ed allora ha diritto a vedere moltiplicata la sua mercede.

Consigliere regionale della Sardegna e parlamentare nazionale sono invece due lavori che insieme non si possono fare e, nell'esperienza dei proponenti, non si fanno, se non altro perché tra piazza Montecitorio e piazza Madama in Roma e via Roma in Cagliari c'è davvero di mezzo il mare. Oltre al buon senso, questa semplice verità è saggiamente affermata dalla Costituzione italiana e dallo Statuto speciale per la Sardegna. Le due Carte fondamentali prescrivono ai rappresentanti del popolo nel Parlamento nazionale e nell'Assemblea regionale un solo lavoro istituzionale, dunque, possibilmente ben fatto, ed una sola indennità.

Capita, tuttavia, che, anche indipendentemente dalla volontà dei consiglieri e parlamentari, per un periodo più o meno breve tocchi loro dover ricevere una doppia indennità, perché quando sono eletti o nominati in un'altra istituzione, e la regola impone di lasciare quella dove sino ad allora operavano, la procedura che ne guida l'uscita dura più del dovuto. E capita che in mancanza di una esplicita norma, sia anche complicata o impossibile la rinuncia all'indennità o la sua restituzione, anche una volta perduto lo status consiliare.

Questa proposta di legge cerca di rimediare alla evidente distorsione, percepita molto negativamente dall'opinione pubblica e con grande disagio dai consiglieri, di un'uscita troppo lenta dal Consiglio regionale nei casi di incompatibilità, eliminando quanto meno il problema della corresponsione, oggi non indebita, della doppia indennità. In caso di approvazione del testo proposto, che si auspica quanto mai rapida, la legge offrirà, altresì, anche ai consiglieri e agli ex consiglieri che nella presente legislatura regionale si siano trovati loro malgrado nella condizione di "cumulare" le indennità, di restituire il di troppo.

La proposta di legge non si occupa invece della semplificazione e riduzione dei termini del procedimento di opzione, ritenendo i proponenti soddisfacente la soluzione individuata dalla legge regionale approvata il 17 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale, di disciplina della forma di governo regionale.

L'articolo 1 della proposta dispone la sospensione dell'indennità del consigliere incompatibile e delle altre voci che ne compongono il trattamento economico sin dalla nomina o, in caso di elezione, dalla prima riunione dell'organo legislativo o amministrativo collegiale.

Il dies a quo individuato dalla proposta per la sospensione dell'indennità coincide con l'attivazione del trattamento economico relativo alla carica incompatibile. La fine della sospensione si trasforma in cessazione definitiva del trattamento ove il consigliere opti per il nuovo incarico; se invece sceglie di rimanere legislatore sardo, la riattivazione del trattamento segue alla dichiarazione di decadenza dalla carica rinunciata.

L'articolo 2 contiene una norma provvisoria, abilitante gli ex consiglieri regionali della tredicesima legislatura, che abbiano rimediato all'incompatibilità lasciando l'Assemblea sarda, a restituire le somme percepite nel periodo che è stato loro necessario impiegare per vedere perfezionata l'opzione.

La ratio della norma è quella di garantire anche ai consiglieri regionali di recente impegno nel Parlamento statale di godere della tutela di onorabilità che l'applicazione della legge comporterà per il futuro, impedendo il fenomeno della doppia indennità e l'esecrazione che ne deriva in capo agli anche involontari "cumulanti".

La soluzione individuata (la restituzione delle somme al bilancio del Consiglio regionale), da attuare su base esclusivamente volontaria, è ritenuta dai proponenti migliore della destinazione in beneficenza, o a supporto dei costi della politica, di cui talvolta si è avuta notizia.

Poiché dalla cassa pubblica provengono quelle somme, alla cassa pubblica è giusto rifluiscano, senza che l'impropria intermediazione dell'ex consigliere regionale ne determini una destinazione finale che invece spetterà al Consiglio regionale della Sardegna decidere.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Sospensione delle indennità e prerogative
accessorie dei consiglieri che versano in stato di incompatibilità

1. Nei casi di incompatibilità, anche sopravvenuta, previsti dallo Statuto speciale o dalla legge regionale prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale, sino all'esercizio dell'opzione del consigliere incompatibile è vietata e comunque sospesa la corresponsione dell'indennità, della diaria, dei rimborsi e delle altre voci accessorie, comunque denominate, direttamente corrisposte ai consiglieri regionali.

2. Nel periodo di mancato esercizio dell'opzione è consentita unicamente l'erogazione di somme relative a indennità, rimborsi e voci accessorie il cui diritto alla corresponsione sia maturato precedentemente al verificarsi dell'incompatibilità.

3. La sospensione opera dalla nomina alla carica incompatibile ovvero, nel caso in cui l'incompatibilità sia relativa ad organi legislativi o amministrativi, dalla loro prima riunione.

4. La corresponsione del trattamento economico riprende dalla presa d'atto dell'opzione a favore della carica di consigliere regionale, se accompagnata dalla dichiarazione di decadenza dalla carica rinunciata ad opera dell'organo competente.

5. La sospensione del trattamento economico muta in cessazione definitiva alla presa d'atto dell'opzione del consigliere a favore della carica incompatibile.

 

Art. 2
Norma transitoria - Retroattività del divieto di cumulo della indennità consiliare

1. È consentita la restituzione volontaria delle somme corrisposte al consigliere, a titolo di trattamento economico, in tutti i casi di incompatibilità, anche sopravvenuta, verificatisi nella tredicesima legislatura precedentemente alla promulgazione della presente legge.

2. Della avvenuta restituzione è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna e sul sito internet del Consiglio regionale della Sardegna.