CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 324

presentata dal Consigliere regionale

SANNA Francesco - MELONI

il 12 giugno 2008

Sistema di elezione del sindaco nei comuni della Sardegna con popolazione superiore ai 3.000 abitanti ed inferiore ai 15.000 abitanti. Introduzione della quota massima di genere e della doppia preferenza di genere nell'elezione dei consigli comunali

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Regione Sardegna, che dal 1992 annovera nella sua potestà legislativa esclusiva la materia relativa all'ordinamento degli enti locali, non ha sino ad ora stabilito una propria legislazione elettorale concernente le autonomie locali distinta da quella stabilita dalle leggi dello Stato per le regioni a statuto ordinario.

Solo nella tredicesima legislatura si è inteso acquisire alla competenza regionale la disciplina dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per cause diverse dai motivi di ordine pubblico, la nomina dei commissari e l'indizione dei comizi elettorali, senza tuttavia intervenire sulle regole della rappresentanza democratica nelle autonomie locali.

Di recente, l'articolo 10, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2007 (legge finanziaria 2007), ha indicato un programma di riforma legislativa dell'ordinamento delle autonomie locali, nel cui svolgimento potranno trovare accoglienza eventuali modifiche dei sistemi elettorali di comuni e province.

Inserendosi in tale prospettiva, la presente proposta di legge intende introdurre:
a) il principio per cui, a pena di inammissibilità, nelle liste per la elezione dei consigli comunali nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento;
b) la possibilità, per i cittadini elettori, di esprimere nel voto alla lista dei candidati a consigliere comunale una eventuale doppia preferenza di genere e rideterminare le modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ma inferiore ai 15.000 abitanti.

Le quote massime di genere nella lista per l'elezione del consiglio comunale

L'articolo 51 della Costituzione stabilisce che "tutti cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". E a tal fine indica programmaticamente al legislatore l'adozione di provvedimenti che favoriscano le pari opportunità tra uomini e donne.

Un primo tentativo di dare effettività al programma costituzionale è il testo di legge statutaria che ha riscritto la forma di governo della Regione Sardegna, in fase di referto dell'esito referendario da parte della Corte d'appello di Cagliari. Con riguardo alla composizione del Consiglio regionale la legge statutaria ha disposto (articolo 10, comma 6) che "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove, con misure adeguate, condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive".

La presente proposta di legge intende attuare il principio mediante l'introduzione:
a) di un limite alla presenza di un solo genere nelle liste per la elezione dei consigli comunali della Sardegna;
b) della doppia preferenza di genere nelle elezioni per i consigli comunali.

La finalità del primo istituto è evidentemente quella di "ampliare l'offerta" di candidature femminili mediante l'imposizione di quote massime di genere, determinate nella misura del 60 per cento, a pena di inammissibilità della lista in sede di presentazione. La quota massima di candidatura potrà introdurre dinamiche di riequilibrio specialmente se associata alla istituzione della "doppia preferenza di genere".

La facoltà per il cittadino elettore di esprimere, all'interno della lista prescelta per l'elezione del consiglio comunale, una sola preferenza a favore di un candidato - attualmente prevista dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - viene, nella presente proposta, estesa ad una seconda preferenza, che può tuttavia utilizzarsi solo a condizione di essere indirizzata a favore di un candidato di genere diverso dal primo prescelto. Sarà perciò possibile votare:
a) solo la lista;
b) lista e preferenza ad un candidato (uomo o donna);
c) lista e preferenza a due candidati (donna/uomo; uomo/donna).

Il voto alla lista e la preferenza a due donne o a due uomini vede annullate le preferenze e mantenuta la validità al voto di lista.

La riforma del sistema di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti ed inferiore ai 15.000 abitanti

Attualmente, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti si applica un sistema maggioritario a turno unico. In tale sistema, quando nelle elezioni si contrappongono più di due liste, il sindaco e la lista di maggioranza del consiglio comunale vengono individuati con la maggioranza relativa, inferiore dunque alla metà più uno dei voti validamente espressi.

Rispetto ai comuni di dimensioni più grandi, é evidentemente più debole il titolo di legittimazione democratica del capo dell'esecutivo e della sua maggioranza consiliare, mentre non muta l'estensione dei poteri del sindaco.

La proposta di legge intende ridurre tale evidente deficit democratico introducendo il collegamento di più liste ad un candidato sindaco e l'eventuale secondo turno di ballottaggio tra due candidati più votati al primo turno se nessuno di essi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, ovvero il 40 per cento dei voti validi nel caso in cui tale risultato sia conseguito da uno solo di essi. Tale ultima fattispecie potrà ovviamente realizzarsi nelle competizioni che vedano presenti più di due candidati sindaco.

È altresì introdotta la possibilità di voto disgiunto tra sindaco e liste a lui collegate per l'elezione del consiglio.

Tra il primo ed il secondo turno le liste non collegate ai due candidati sindaco più votati potranno, se vorranno e se accettate, dichiarare il loro apparentamento ad uno di essi, beneficiando in tal modo del premio di maggioranza, fissato in un numero di seggi pari a quelli necessari a raggiungere il 60 per cento dei componenti il consiglio comunale.

La soglia demografica individuata per l'applicazione del sistema elettorale a doppio turno è quella della popolazione residente (al netto dunque degli emigrati iscritti nelle liste elettorali) pari a 3.000 abitanti.

Questa classe demografica è stata più volte utilizzata nella legislazione sarda per definire i "piccoli comuni" beneficiari di politiche di vantaggio.

Da ultimo, la proposta di legge modifica gli attuali criteri di ammissione al ballottaggio e di elezione a consigliere in caso di più candidati con il medesimo numero di voti, preferendo il candidato di genere meno rappresentato, ovvero quello più giovane di età.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Voto alla lista e ai candidati consiglieri comunali nei comuni della Sardegna con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti

1. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

2. Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome ed eventualmente il nome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Può, altresì, esprimere, con la medesima modalità, una seconda preferenza per un candidato di genere diverso da quello indicato per primo. Il voto di preferenza espresso per due candidati dello stesso genere non invalida il voto di lista e si considera come non espresso.

 

Art. 2
Elezione del sindaco nei comuni con
popolazione superiore ai 3.000 abitanti
ed inferiore ai 15.000 abitanti

1. Nei comuni della Sardegna con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza asso-luta dei voti validi o, in subordine, il candidato alla carica che ottiene non meno del 40 per cento dei voti validi nel caso in cui nessun altro candidato abbia conseguito eguale risultato.

5. Al di fuori dai casi considerati nel comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato di genere diverso da quello più votato e, in subordine, quello più giovane d'età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballot-taggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane d'età.

 

Art. 3
Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 cente-simi. Nelle liste di candidati, a pena di inammissibilità nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista pre-scelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome ed eventualmente il nome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Può altresì esprimere, con la medesima modalità, una seconda preferenza per un candidato di genere diverso da quello indicato per primo. Il voto di preferenza espresso per due candidati dello stesso genere non invalida il voto di lista e si considera come non espresso.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al pri-mo turno meno del 5 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato la soglia del 10 per cento dei voti validi.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati del genere meno rappresentato e in subordine quelli più giovani d'età.