CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 323
presentata dal Consigliere regionale
SANNA Francesco - MELONI
il 12 giugno 2008
Promozione delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive dei comuni e delle province della Sardegna. Introduzione della quota massima di genere nel gruppo dei candidati per l'elezione dei consigli provinciali e nelle liste per l'elezione dei consigli comunali. Introduzione della doppia preferenza di genere per l'elezione dei consigli comunali
***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Questa proposta di legge intende introdurre nelle regole della rappresentanza politica delle autonomie locali della Sardegna una disciplina che aiuti a rimuovere le disuguaglianze di genere, formula elegante con la quale ci si riferisce in realtà al fenomeno della sottorappresentanza delle donne nei consessi politici e negli organi decisionali.
Il proponente ritiene che tale obiettivo debba cogliersi principalmente mediante la profonda modifica del modo di funzionare delle istituzioni e delle forze politiche, dei tempi di vita e di lavoro delle imprese e delle persone, della ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia e dei suoi schemi di conduzione, di nuovi ausili alla maternità, che offrano a tutte le donne la possibilità di competere paritariamente nel sistema di selezione dei gruppi dirigenti, anche politici, del nostro Paese.
Il raggiungimento di queste finalità può essere tuttavia coadiuvato da politiche di discriminazione positiva, che magari per un periodo limitato, "forzino" il sistema istituzionale a recepire con maggiore intensità l'esercizio della rappresentanza politica da parte delle donne.
La pratica di politiche di discriminazione positiva è stata introdotta negli ordinamenti europei soprattutto dal diritto comunitario. In modo solenne, la Carta di Nizza, all'articolo 23, dopo aver affermato la "parità tra donne e uomini" al comma 1, in quello successivo legittima "misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".
L'articolo 51 della Costituzione italiana stabilisce che "tutti cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". E, a tal fine, indica programmaticamente al legislatore, anche regionale, l'adozione di provvedimenti che "favoriscano le pari opportunità tra uomini e donne".
Un primo tentativo di dare effettività al programma costituzionale è il testo di legge rinforzata che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale, ha riscritto la forma di governo della Regione Sardegna (al momento in fase di referto dell'esito referendario da parte della Corte d'appello di Cagliari). Con riguardo alla composizione del Consiglio regionale la legge statutaria ha disposto (articolo 10, comma 6) che "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove con misure adeguate, condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive".
La presente proposta di legge intende attuare il principio nel sistema delle autonomie locali sarde, mediante l'introduzione:
a) di un limite alla presenza di un solo genere nelle liste per la elezione dei consigli comunali e provinciali della Sardegna;
b) della doppia preferenza di genere nelle elezioni per i consigli comunali.La disciplina proposta non modifica in altre parti gli attuali sistemi elettorali per l'elezione dei consigli delle autonomie locali, e dunque potrà trovare immediata applicazione - in caso di positivo accoglimento e di approvazione da parte dell'organo legislativo sardo - con relativa semplicità.
Le quote massime di genere nella lista per l'elezione del consiglio comunale e nel gruppo di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La doppia preferenza di genere.
Il primo istituto consiste nel limitare la presenza di un solo genere nelle liste per l'elezione dei consigli comunali e nel gruppo di candidati per l'elezione dei consigli provinciali al 60 per cento del totale.
La finalità della previsione, nell'attuale contesto, è evidentemente quella di "ampliare l'offerta" di candidature femminili, prevedendo, in caso contrario, l'inammissibilità della lista in sede di presentazione. La quota massima di candidatura ha effetti particolarmente intensi nelle elezioni per i consigli provinciali, a causa del sistema elettorale uninominale, ma anche nelle elezioni dei consigli comunali potrà introdurre dinamiche di riequilibrio se associata alla istituzione della "doppia preferenza di genere".
La facoltà per il cittadino elettore di esprimere, all'interno della lista prescelta per l'elezione del consiglio comunale, una sola preferenza a favore di un candidato - attualmente prevista dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - viene nella presente proposta estesa ad una seconda preferenza, che può tuttavia utilizzarsi solo a condizione di essere indirizzata a favore di un candidato di genere diverso dal primo prescelto. Sarà perciò possibile votare:
a) solo la lista;
b) lista e preferenza ad un candidato (uomo o donna);
c) lista e preferenza a due candidati (donna/uomo; uomo/donna).Il voto alla lista e la preferenza a due donne o a due uomini vede annullate le preferenze e mantenuta la validità al voto di lista.
La proposta non prevede che le novità che si intendono introdurre nel sistema elettorale degli enti locali sardi (come pure sarebbe stato possibile) rimangano in vigore per un periodo minimo, sufficiente ad innescare un processo virtuoso di diffusione dell'esperienza politica femminile nelle istituzioni locali, e poi cessino di efficacia.
Il superamento della necessità degli istituti proposti, per l'evidente conseguimento dell'obiettivo di parità sostanziale tra uomo e donna, ed il ritorno - nella competizione politica - alla valutazione della persona-candidato unicamente alla luce di qualità e meriti, indipendentemente dal genere cui appartiene, sarà questione del legislatore sardo di un futuro che il proponente spera non lontanissimo.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Limite alla composizione dei gruppi di candidati nella elezione dei consigli provinciali1. Nella elezione dei consigli delle province della Sardegna, in ogni gruppo di candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.
Art. 2
Voto alla lista e ai candidati consiglieri nei comuni della Sardegna1. Nelle liste dei candidati consiglieri nei comuni della Sardegna, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome ed eventualmente il nome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Può altresì esprimere, con la medesima modalità, una seconda preferenza per un candidato di genere diverso da quello indicato per primo. Il voto di preferenza espresso per due candidati dello stesso genere non invalida il voto di lista e si considera come non espresso.