CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 314
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCU Giuseppe - BIANCU - COCCO - CUCCA - SABATINI - UGGIAS
il 25 febbraio 2008
Tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali della Regione Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Gli ulivi secolari, veri e propri monumenti paesaggistici, costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per la Regione Sardegna. Essi hanno conservato nel tempo la loro funzione produttiva e rappresentano oggi beni di inestimabile valore paesaggistico, ambientale, storico-culturale e turistico. La loro longevità è, inoltre, di estrema importanza per il rilevante patrimonio genetico di cui essi sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici.
Un patrimonio caratteristico della nostra Regione che oggi rischia di andare perduto e di non poter essere tramandato alle generazioni future, a causa del progressivo spopolamento delle campagne, dello stato di abbandono e incuria in cui versano molti di questi alberi, e ora anche della loro pericolosa "migrazione". Sradicati dal loro ambiente naturale e venduti a qualche migliaio di euro per andare ad abbellire ristoranti e ville della costa, se non spediti al nord Italia per ornare giardini privati o essere rivenduti nei vivai: è questa la fine che fanno molti ulivi secolari. Un vergognoso commercio, in costante crescita, che interessa non solo la Sardegna, ma anche le altre regioni meridionali, e che si è sviluppato anche a causa dell'assenza di una normativa nazionale ad hoc.
Oggi le uniche norme statali di riferimento in materia di ulivi risalgono al decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945, emanato nel contesto di grave deficit socio-economico in cui versava l'Italia all'indomani della guerra, decreto modificato nel 1951 con la legge n. 144, che vieta l'abbattimento di alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salva autorizzazione alla deroga, che può essere rilasciata in diversi casi: ad esempio quando sia accertata la morte fisiologica della pianta o la stessa sia diventata improduttiva, oppure quando 1'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto, o ancora per 1'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, per opere di pubblica utilità, per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di civile abitazione.
Non esiste, invece, alcuna norma a carattere nazionale che disciplini 1'espianto e il successivo reimpianto degli ulivi in luogo diverso da quello originario: pertanto per poter eseguire tali operazioni non è necessaria alcuna autorizzazione.
Uno spiraglio nella disciplina normativa si è aperto nel 1999, quando la Terza sezione civile della Corte di cassazione (sentenza n. 12473), ha ampliato il concetto di "abbattimento" di cui alle sopra citate norme statali, facendovi rientrare anche l'espianto degli alberi realizzato nella forma di cavatura o estrazione con zolla. Per la Cassazione, infatti, 1'esatta portata del termine "abbattimento" (degli ulivi) non può essere ristretta alla sua accezione letterale, ma va apprezzata anche in relazione allo scopo che il legislatore intendeva perseguire, e cioè di controllo preventivo degli espianti, al fine di salvaguardare la produzione nazionale. Questo ragionamento ha condotto la Corte a ritenere necessaria l'autorizzazione preventiva all'espianto di alberi di ulivo oltre il numero di cinque ogni biennio anche nei casi in cui esso sia realizzato nella forma della cavatura con zolla.
Nonostante la citata sentenza della Corte di cassazione, a livello nazionale continua a mancare una normativa che garantisca una reale tutela degli ulivi secolari e che funga da efficace deterrente nei confronti di chi ne pratica il commercio.
La presente proposta di legge mira a salvaguardare e promuovere il patrimonio degli ulivi monumentali della Sardegna, quale risorsa di fondamentale importanza per la nostra Regione.
Il testo prevede da una parte azioni conoscitive del fenomeno (censimento degli ulivi secolari presenti nell'Isola, elenco regionale degli ulivi monumentali) e di tutela (vincolo paesaggistico, piano di salvaguardia e valorizzazione); dall'altra parte azioni di promozione ai fini turistici dell'immagine degli ulivi (sostegno alle attività di valorizzazione) e delle loro produzioni (menzione speciale per l'olio extravergine). II provvedimento si preoccupa, inoltre, di introdurre sanzioni per chi reca pregiudizio alle piante e indennizzi per chi, invece, provvede alla loro cura.
La proposta di legge è suddivisa in 5 titoli e consta di 19 articoli.
Il titolo I (Disposizioni generali):
- contiene le finalità del provvedimento, consistenti nella tutela e valorizzazione degli alberi di ulivo monumentali in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, nonché quali elementi peculiari e caratteristici della storia, della cultura e del paesaggio regionale (articolo 1);
- precisa, inoltre, quali sono i criteri per l'attribuzione agli ulivi del carattere di monumentalità (articolo 2).Il titolo II (Censimento e tutela):
- istituisce la Consulta tecnica per la tutela degli ulivi monumentali, organo consultivo dislocato presso 1'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente (articolo 3);
- detta le procedure per il censimento degli ulivi monumentali (articolo 4);
- definisce i soggetti e le modalità per la segnalazione degli alberi (articolo 5);
- prevede, la predisposizione dell'elenco degli ulivi monumentali della Regione Sardegna, nel quale vengono inclusi gli alberi di ulivo rilevati (articolo 6);
- introduce norme di tutela degli ulivi compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, stabilendo che l'inclusione in tale elenco comporta la sottoposizione delle piante a vincolo paesaggistico (articolo 7);
- affida ai proprietari l'onere di mantenere gli ulivi in buono stato vegetativo e, a fronte dello stesso, prevede la corresponsione di un indennizzo (articolo 8);
- disciplina il piano di salvaguardia e valorizzazione degli ulivi monumentali, quale strumento per il coordinamento di tutti gli interventi volti ad assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali, anche a fini turistici (articolo 9).Il titolo III (Azioni di promozione):
- affida alla Regione il compito di promuovere l'immagine degli ulivi monumentali della Sardegna e delle loro produzioni, anche indirizzando e sostenendo enti pubblici, organizzazioni agricole e operatori del settore olivicolo che si impegnino a valorizzare il patrimonio degli ulivi secolari della Sardegna (articolo 10);
- istituisce la menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi monumentali della Sardegna", che contraddistingue l'olio extravergine ottenuto esclusivamente da olive provenienti da ulivi secolari (articolo 11).Il titolo IV (Divieti e sanzioni):
- vieta il danneggiamento, l'abbattimento, 1'espianto e il commercio degli ulivi monumentali, salva deroga subordinata all'esistenza di un apposito progetto di reimpianto (articolo 12) secondo le procedure di cui all'articolo 13;
- regola le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali (articolo 14);
- demanda al Corpo forestale della Regione le funzioni di sorveglianza e controllo (articolo 15);
- disciplina le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della legge (articolo 16); esse sono irrogate dall'Assessore della difesa dell'ambiente, al quale è demandato anche il compito di individuare con decreto le prestazioni sostitutive delle sanzioni pecuniarie qualora la Regione riconosca la sussistenza di ragioni di pubblico interesse (articolo 17).Il titolo V, infine:
- contiene la norma transitoria (articolo 18);
- prevede la necessaria copertura finanziaria per l'attuazione della legge (articolo 19).Vista 1'importanza delle esigenze di tutela rappresentate nella presente proposta di legge, i proponenti ne auspicano un rapido esame presso la competente Commissione consiliare in sede referente e una conseguente approvazione in tempi brevi da parte dell'Assemblea.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Disposizioni generaliArt. 1
Finalità1. La Regione Sardegna tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratteristici della storia, della cultura e del paesaggio regionale.
2. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo).
Art. 2
Carattere di monumentalità1. Il carattere di monumentalità è attribuito alla pianta di ulivo che possiede età plurisecolare deducibile da una delle seguenti condizioni:
a) dimensioni del tronco della pianta con diametro uguale o superiore a 100 centimetri, misurato all'altezza di 130 centimetri dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma teorica del tronco intero;
b) accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche storiche.2. Può prescindersi dai caratteri definiti dal comma 1 quando si tratti di albero con diametro compreso fra 70 centimetri e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi:
a) forma scultorea del tronco;
b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità.
Titolo II
Censimento e tutelaArt. 3
Consulta tecnica per la tutela
degli ulivi monumentali1. È istituita, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, la Consulta tecnica per la tutela degli ulivi monumentali, con il compito di esprimere, su richiesta dell'Assessore, pareri in merito a ogni attività relativa all'attuazione della presente legge.
2. Fanno parte della Consulta tecnica:
a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica;
c) un rappresentante del Corpo forestale della Regione;
d) un rappresentante della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari.3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Regione, durano in carica cinque anni, che coincidono con la legislatura regionale, e decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
4. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell'Assessore, compete un gettone di presenza per seduta comprensivo del rimborso spese, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).
Art. 4
Censimento degli ulivi monumentali1. Allo scopo di predisporre il censimento e l'identificazione degli ulivi monumentali della Sardegna, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Consulta di cui all'articolo 3, approva una scheda tipo per il censimento degli ulivi monumentali, da utilizzarsi per la presentazione delle proposte di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6.
2. La scheda deve essere idonea a raccogliere dati e informazioni sugli ulivi, in particolare in ordine:
a) alla loro localizzazione (zona agraria, indicazione catastale);
b) al titolare del diritto di proprietà;
c) all'età e alle dimensioni della pianta;
d) alle caratteristiche monumentali, paesaggistico-ambientali, storico culturali e produttive che ne motivano l'inclusione nel censimento;
e) alle condizioni fitosanitarie, alla vulnerabilità, ai rischi e agli eventuali interventi per garantirne la conservazione.
Art. 5
Segnalazione degli ulivi monumentali1. La presenza di ulivi monumentali è segnalata dai comuni, dai soggetti gestori dei parchi e delle aree naturali protette.
2. La segnalazione può essere effettuata anche da parte di singoli cittadini o di associazioni agli enti di cui al comma 1. In tal caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, detti enti sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la segnalazione corredata del loro parere trasmesso contestualmente al cittadino e all'associazione interessata.
Art. 6
Elenco degli ulivi monumentali
della Regione Sardegna1. A seguito del censimento e delle segnalazioni degli ulivi monumentali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la Consulta di cui all'articolo 3, predispone e aggiorna annualmente l'elenco degli ulivi monumentali della Regione Sardegna.
2. L'elenco di cui al comma 1 contiene anche le indicazioni catastali utili per l'individuazione delle singole proprietà.
3. L'elenco è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna e contestualmente comunicato agli enti interessati; entro trenta giorni dalla data di pubblicazione i proprietari dei suoli possono proporre alla Giunta regionale motivata opposizione avverso il provvedimento.
4. La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 3, decide sulle opposizioni ricevute e approva in via definitiva l'elenco degli ulivi monumentali; tale elenco è sottoposto a nuova pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.
Art. 7
Tutela degli ulivi monumentali1. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco, gli ulivi monumentali ivi compresi sono sottoposti a vincolo paesaggistico e come tali devono essere individuati dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Gli ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 6 sono segnalati in loco mediante una targa recante la dicitura "Ulivo monumentale protetto".
3. Per la tutela e la cura ordinaria e straordinaria degli ulivi monumentali e delle aree sulle quali essi insistono, la Regione Sardegna e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, stipulate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Tali convenzioni sono stipulate prioritariamente con i coltivatori diretti e con gli imprenditori agricoli professionali.
Art. 8
Indennizzi ai proprietari1. I proprietari hanno l'onere di mantenere gli ulivi sottoposti al vincolo di cui all'articolo 7 in buono stato vegetativo.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, i proprietari di ulivi inclusi nell'elenco regionale di cui all'articolo 6, ricevono un indennizzo determinato sulla base di criteri individuati con delibera della Giunta regionale e dell'ammontare delle disponibilità previste dal competente capitolo di bilancio.
Art. 9
Piano di salvaguardia e
valorizzazione degli ulivi monumentali1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio per la parte di competenza, e sentita la Consulta tecnica, predispone un piano triennale di salvaguardia e valorizzazione degli ulivi inclusi nell'elenco regionale di cui all'articolo 6.
2. Il piano costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento di tutti gli interventi volti ad assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali, anche a fini turistici, individuando in particolare i progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la valorizzazione e la promozione degli ulivi monumentali della Regione.
3. Il piano di salvaguardia e valorizzazione degli ulivi monumentali è approvato dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione consiliare.
4. Il parere di cui al comma 3 è reso entro trenta giorni dalla assegnazione; se la commissione non esprime il parere nel termine indicato, la Giunta regionale può approvare il piano prescindendo dallo stesso.
Titolo III
Azioni di promozioneArt. 10
Promozione degli ulivi monumentali1. La Regione promuove l'immagine degli ulivi monumentali della Sardegna e delle loro produzioni, anche a fini turistici.
2. Al fine di divulgare la conoscenza e il significato della tutela, la Giunta regionale, in attuazione del Piano di salvaguardia e valorizzazione degli ulivi monumentali, promuove iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli ulivi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, anche indirizzando e sostenendo enti pubblici, organizzazioni agricole e operatori del settore olivicolo, che si impegnino in attività dirette a valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici, rurali, storici e sociali del patrimonio degli ulivi secolari della Sardegna.
Art. 11
Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi monumentali di Sardegna"1. È istituita la menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi monumentali di Sardegna", che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine ottenuto esclusivamente da olive provenienti da piante incluse nell'elenco di cui all'articolo 6.
2. La menzione speciale può essere associata a quella prevista da marchi di Denominazione d'origine protetta (DOP) o di Indicazione geografica protetta (IGP) o da marchi collettivi.
3. Le spese per la promozione dei prodotti che godono della menzione speciale, sono a carico della Regione Sardegna, mediante appositi stanziamenti di bilancio e utilizzando i finanziamenti europei previsti dal Programma di sviluppo rurale. In particolare, la Regione promuove la costituzione di consorzi tra i produttori di olio che utilizzano la menzione speciale e la partecipazione a fiere e manifestazioni, anche a carattere internazionale.
Titolo IV
Divieti e sanzioniArt. 12
Divieti1. È vietato il danneggiamento, l'abbattimento, 1'espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 6.
2. La Regione può concedere deroghe ai divieti di abbattimento o espianto degli ulivi monumentali esclusivamente per motivi di pubblica utilità o incolumità, per esigenze fitosanitarie, per interventi edilizi per i quali venga dimostrata la non realizzabilità dell'opera in assenza dell'espianto, o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque solo dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative.
3. È in ogni caso vietato destinare e trasportare gli ulivi di cui al comma 1 per scopi vivaistici o ornamentali.
4. Le deroghe sono concesse soltanto previa acquisizione del parere vincolante della Consulta tecnica di cui all'articolo 3, che valuta la sussistenza delle condizioni che possono consentire 1'espianto, le sue finalità, la documentata inesistenza di soluzioni alternative, l'esistenza di un apposito progetto di reimpianto.
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno validità improrogabile di due anni.
Art. 13
Reimpianto degli ulivi monumentali1. L'operazione di reimpianto di ulivi monumentali di cui all'articolo 12 deve avvenire in aree libere degli stessi lotti d'intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica del territorio comunale e dei comuni viciniori; essa è a totale carico del realizzatore dell'opera.
2. Le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti gestori dei parchi e delle aree naturali protette possono individuare aree di loro proprietà o di cui acquisiscono la disponibilità per il reimpianto di ulivi monumentali e attivare convenzioni per la loro manutenzione ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001.
3. Gli enti di cui al comma 2 comunicano la presenza di aree destinate al reimpianto di ulivi monumentali e le loro caratteristiche all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che redige un elenco delle aree disponibili per il reimpianto, consultabile presso gli uffici dell'Assessorato medesimo.
Art. 14
Opere di miglioramento fondiario1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 6, sono unicamente quelle di infittimento dell'uliveto stesso, o che prevedano la realizzazione di colture consociate, da eseguirsi senza arrecare danno agli ulivi monumentali presenti.
2. L'infittimento deve essere effettuato con piante di ulivo di varietà locale o di varietà prevista dai disciplinari di produzione delle DOP.
3. Negli uliveti monumentali, la Regione, sentita la Consulta tecnica, può consentire limitati spostamenti di ulivi monumentali all'interno della stessa particella catastale, nonché la realizzazione di piccole opere a servizio dell'attività agricola.
Art. 15
Sorveglianza e controllo1. Le funzioni di sorveglianza e controllo sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione.
2. Attività di sorveglianza e controllo possono essere svolte anche dalla polizia municipale.
Art. 16
Sanzioni1. A partire dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 6 e fatti salvi gli effetti previsti dalle norme penali, chiunque violi le norme di divieto contenute negli articoli 12 e 13 è punito con una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000 per ogni pianta, sino all'importo massimo complessivo di euro 250.000; la sanzione per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 18 va da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 5.000 per ogni ulivo interessato.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate sono utilizzati per gli scopi di tutela e valorizzazione disciplinati dalla presente legge.
Art. 17
Competenza a irrogare le sanzioni1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 24, comma 4, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).
Titolo V
Norme transitorie e finanziarieArt. 18
Norma transitoria1. Durante il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella della pubblicazione definitiva dell'elenco degli ulivi monumentali della Regione Sardegna, e comunque per non più di tre anni, su tutto il territorio regionale è vietato il danneggiamento, l'abbattimento, 1'espianto e il commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti a una delle caratteristiche indicate nell'articolo 2.
Art. 19
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 800.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 2008-2011 è apportata la seguente variazione:
in aumento
UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti
2008 euro 800.000
2009 euro 800.000
2010 euro 800.000
2011 euro 800.000in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - Spese correnti
2008 euro 800.000
2009 euro 800.000
2010 euro 800.000
2011 euro 800.0003. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.