CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 311

presentata dai Consiglieri regionali

PISANO - DEDONI - CASSANO - VARGIU

il 10 gennaio 2008

Norme per l'identificazione, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei territori tratturali della Sardegna

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è volta a riconoscere il complesso dei territori tratturali in Sardegna e le loro pertinenze come realtà economica, sociale e culturale da tutelare e valorizzare, coordinandone l'azione con la Regione e gli enti locali.

L'iniziativa legislativa regionale in titolo si pone in sintonia con il percorso normativo inaugurato nel corso degli anni settanta e ottanta, allorché i decreti del Ministero per i beni e le attività culturali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983, nonché il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualificavano i tratturi come beni archeologici soggetti alla tutela propria dei beni culturali ed inserivano la rete tratturale del Molise tra i monumenti nazionali, con la motivazione che essa riveste "notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare ed economica, sociale e culturale delle regioni interessate".

Il nome tratturo comparve, per la prima volta, durante la fase decadente dell'impero romano quando, nel 1155, i tratturi furono dichiarati beni demaniali. Successivamente, acquisirono grande importanza, dal momento che ne vennero disegnati i tracciati, stabiliti i limiti e codificati gli usi. Con l'unità d'Italia, i tratturi principali dell'Abruzzo, del Molise e della Puglia furono assimilati alle strade nazionali e protetti, mentre gli altri, poco a poco, subirono l'invadenza dell'agricoltura.

I tratturi costituiscono la preziosa testimonianza di un'identità pastorale nella Regione autonoma della Sardegna; luoghi fisici che si snodano per chilometri lungo varie direttrici sulle quali, nel corso dei secoli, si è andata creando una sovrastruttura socio economica, dotata di elementi archeologici ed architettonici, contaminante tanto il paesaggio, quanto le comunità ivi residenti o transitanti. Un tipico esempio di tali elementi in Sardegna é costituito dai cosiddetti "pinnazzos", ricoveri in pietra e frasche realizzati dai pastori. Il recupero di tali strutture e la successiva realizzazione di centri di documentazione rappresentano, pertanto, un tassello importante nell'opera di valorizzazione di questa antica cultura.

A fronte dello spostamento periodico di una considerevole massa umana, si impongono alcune considerazioni relative al tipo di rapporto che si poté determinare fra i transumanti e gli stanziali. Del resto, la peculiare attività del pastore - nomade all'interno di una civiltà stanziale - lo ha sempre portato all'isolamento dal suo mondo originario, facendogli assumere comportamenti specifici nel suo rapporto con l'ambiente (le zone montuose non coltivabili) e tenendolo lontano dalla realtà contadina. Ciò si è tradotto nella persistenza delle sue tradizioni e dei suoi stili di vita, legati entrambi alle esigenze e alla cura degli animali.

I territori tratturali hanno costituito per secoli l'asse portante di quella pastorizia transumante che ha caratterizzato e segnato in maniera indelebile ampi territori della Sardegna. I tracciati erano lunghe vie battute dagli armenti e dalle greggi nelle loro trasmigrazioni primaverili e autunnali: dai monti e dalle alture verso i Campidani e le altre pianure dell'Isola, essi hanno esercitato un fertile ruolo di attrazione, generando micro-economie locali, fondamentalmente basate sull'industria casearia e sull'artigianato artistico. Una vera avventura che animava strade e sentieri, fintanto che modernizzazione e motorizzazione di massa non hanno rivoluzionato modi e stili di vita della comunità pastorale sarda, arrivando a compiere ciò che alcuni studiosi di scienze sociali hanno definito una vera e propria "catastrofe antropologica".

Le notevoli caratteristiche di naturalità e diversità biologica di queste lunghe piste erbose e la particolare struttura reticolare renderebbe possibile, in chiave progettuale, una nuova configurazione di sviluppo turistico locale compatibile con l'ambiente.

La presente iniziativa legislativa prende, dunque, le mosse proprio da tali considerazioni, individuando in questi territori una potenziale valenza attrattiva sul piano turistico, tanto per la sua specificità ambientale, quanto per gli aspetti architettonici ed archeologici bisognosi di una pressante tutela da parte delle sovrintendenze competenti.

La transumanza è stata un fenomeno complesso che ha rappresentato per decenni il sistema innervante dell'economia sarda, oltre a diventare il simbolo dell'equilibrio di un intero territorio. Troppo a lungo, però, questo fenomeno è rimasto inglobato nel sapere di pochi esperti e nel ricordo offuscato di chi ne ha vissuto in prima persona la realtà.

Diretta conseguenza è stata l'immagine che si è diffusa di queste aree come terre poverissime, emblema di vite fatte di stenti, di sacrifici, di analfabetismo e talvolta persino di violenza. Questo retaggio, assurto, peraltro, a letteratura nelle insigni opere dei più grandi scrittori sardi, ove si tocca una profonda drammaticità, ha ricondotto per troppi anni la terra della Sardegna ad una iconografia spesso negativa ed arretrata, misconoscendone, talvolta, i valori culturali, oltre che le radici nella storia dell'uomo.

Ancora oggi, la Sardegna è caratterizzata da ampi territori disabitati e con viabilità sovente impervia, talora costituita solo da strade prive di manutenzione, il cui tracciato spesso coincide proprio con gli antichi sentieri che collegavano i villaggi medievali, oggi completamente scomparsi. La presente proposta di legge si inquadra proprio in questo contesto, ponendosi quale ambizioso obiettivo il superamento di arretratezze logistiche e retaggi culturali, attraverso una nuova e moderna chiave di riscatto: il recupero, la tutela e la valorizzazione di quegli ambiti territoriali, ove ha preso vita il fenomeno della transumanza; proiettando il medesimo in una concezione turistica che ne esalti l'architettura, la diversità biologica ed i grandi valori ambientali e naturali connaturati a questi luoghi, così creando occasioni per un modello di sviluppo locale sostenibile.

La cultura può diventare un volano per lo sviluppo della Sardegna, ma occorre superare il gap della scarsa conoscenza e diffusione a livello nazionale ed internazionale degli scenari archeologici che pure esistono nell'Isola. Da un recente ricerca, risulta che solo il 15 per cento degli italiani conosce le iniziative culturali regionali, mentre all'estero la percentuale si abbassa al 5 per cento. In altre parole, l'attrattiva turistica per gli aspetti storico-archeologici della Regione é alta, ma la notorietà degli stessi risulta scarsa. Si comprende, dunque, la ratio della presente proposta di legge, volta, tra l'altro, a rendere centrale l'accesso alla conoscenza e all'informazione circa le numerose specificità ed eccellenze locali, oltre che ad individuare una "cornice" di fondo, in grado di raccogliere e "consegnare" al pubblico le molteplici sfaccettature del patrimonio culturale sardo, tra le quali figurano anche gli itinerari storici della transumanza.

Il futuro si gioca sempre più su quell'intreccio di sinergie che la multifunzionalità - intesa come coordinamento tra istituzioni centrali e locali, investimenti pubblici e privati, logistica, servizi e tecnologia - ha nei confronti della cultura, delle tradizioni e dell'ambiente. Da questi legami così spiccati occorre creare le condizioni perché l'economia del turismo culturale possa attivare redditi integrativi. Ecco perché l'identificazione, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei territori tratturali della Sardegna può offrire un'occasione per ridare vitalità e vivibilità a territori ove lo spopolamento e il crescente abbandono oggi sono realtà preoccupanti.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e obiettivi

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e di promozione dello sviluppo socio-economico del Paese, riconosce gli antichi percorsi dei tratturi della Sardegna quale risorsa culturale ed ambientale di notevole interesse pubblico. A tale scopo, promuove la tutela, la valorizzazione ed il recupero dei predetti tratturi come opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di risanamento, rivalutazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico culturale e ambientale, nonché di implementazione e riqualificazione del patrimonio ricettivo, anche mediante opportune azioni di promozione turistica e di marketing territoriale.

 

Art. 2
Tratturi della Sardegna

1. Ai fini della presente legge sono denominate "tratturi della Sardegna" le grandi direttrici viarie che, per secoli, hanno costituito la principale via di comunicazione tra l'area del Gennargentu, del Supramonte, del Montalbo e delle altre montagne e alture verso i Campidani e le altre pianure dell'Isola.
2. Alla identificazione dei percorsi tratturali provvede la Commissione di cui all'articolo 4.

 

Art. 3
Interventi

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce come meritevoli di finanziamento, in quanto idonei a garantire la valorizzazione economica, sociale, culturale e ambientale dell'area territoriale interessata dai tratturi della Sardegna di cui all'articolo 2, i seguenti interventi:
a) restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata, anche ai fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;
b) manutenzione, conservazione, perfezionamento della sicurezza, incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato dagli antichi tracciati, di proprietà di enti pubblici e di privati, anche se già oggetto di interventi, pur parziali, già inseriti in un circuito turistico e culturale;
c) manutenzione, recupero e ricostruzione dei percorsi dell'antico tracciato tratturale sotto forma di itinerari pedonali, ciclabili, carrabili e di ippovie, anche in connessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti, al fine di favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;
d) miglioramento della ricettività turistica, con priorità agli interventi di completamento e manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti;
e) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di appropriati apparati di vegetazione utili alla riconoscibilità del percorso, la ricomposizione dell'intorno delle emergenze architettoniche e storico-testimoniali a questo connesse e il recupero di aree degradate collegate al tratturo o alla viabilità ad esso afferente capaci di completare e perfezionare, in modo significativo, interventi, già realizzati, di carattere storico architettonico;
f) manutenzione e promozione della sentieristica lungo gli itinerari individuati secondo le procedure previste al comma 2 dell'articolo 3 anche attraverso l'installazione di cartellonistica e segnaletica in loco;
g) attività di informazione, comunicazione e promozione del prodotto turistico-culturale ed ambientale rappresentato dalla transumanza, attraverso la produzione di materiale cinematografico e multimediale e la pubblicazione di carte e guide turistiche;
h) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema della transumanza promosse dal mondo della scuola e dell'università, anche attraverso stage e scambi tra istituzioni formative delle diverse province coinvolte.

 

Art. 4
Commissione regionale per i tratturi della Sardegna

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 è istituito, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il Fondo per la ricerca e la valorizzazione del fenomeno della transumanza, di seguito denominato "fondo", finalizzato alla concessione di contributi ai progetti di iniziativa dei comuni, delle unioni di comuni e delle province volti al perseguimento delle finalità della presente legge. A decorrere dall'anno 2008, al fondo è attribuito un finanziamento di 2.000.000 di euro in ragione d'anno.

2. Il fondo è amministrato da una apposita commissione, denominata Commissione regionale per i tratturi, che ha sede presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è nominata con decreto del Presidente della Regione, è composta da un rappresentante dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, da un rappresentante dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, da un rappresentante della direzione generale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, da un rappresentante di ciascuna delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, da un rappresentante delle pro loco della Sardegna, da tre rappresentanti delle autonomie locali (comuni, unioni di comuni, province). Entro due mesi dalla sua costituzione, la predetta Commissione adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dalla presente legge.

 

Art. 5
Progetti e graduatoria

1. Gli enti locali, singolarmente o associandosi fra loro, predispongono, anche in partenariato e collaborazione con i privati e con le realtà economico-produttive del territorio, progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3.
2. I progetti sono presentati dagli enti locali all'Assessorato regionale regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
3. La Commissione regionale di cui all'articolo 4:
a) stabilisce annualmente, entro la data del 30 settembre antecedente, l'annualità di riferimento le linee di indirizzo del programma annuale e le priorità negli interventi;
b) esamina le proposte progettuali, pervenute entro il termine del 30 novembre antecedente l'annualità di riferimento, predispone e approva la graduatoria complessiva degli interventi.
4. I progetti possono essere finanziati per un importo non superiore al 90 per cento del totale.

 

Art. 6
Accordo di programma quadro

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione autonoma della Sardegna, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, un apposito accordo di programma-quadro per la definizione del piano esecutivo degli interventi, nei modi e con le procedure previste dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Art. 7
Collaborazioni e intese

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, le amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione e dell'intesa delle Università e degli istituti di ricerca, oltre che delle associazioni di volontariato presenti sul territorio che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali ed ambientali, favorendone la completa fruizione, anche attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Art. 8
Logo dei territori tratturali della Sardegna

1. Per le iniziative di comunicazione, informazione, promozione e pubblicità degli interventi sul territorio oggetto della presente legge è utilizzato uno specifico logo, da definire a cura della Commissione di cui all'articolo 4, comma 2, previa autorizzazione da parte della stessa.

 

Art. 9
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in annui euro 5.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2008 2011 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL parte corrente

2008 euro 5.000.000
2009 euro 5.000.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 5.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

in aumento

UPB S03.01.004
Investimenti per la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale

2008 euro 5.000.000
2009 euro 5.000.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 5.000.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.