CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 309/A
presentata dai consiglieri regionali
CAPPAI - LICHERI - CUCCA - CUCCU Giuseppe - SABATINI
il 19 dicembre 2007
Integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La vigente normativa regionale in materia di caccia prevede che l'esercizio della stessa possa essere praticato solo per due giornate settimanali oltre che nelle giornate festive infrasettimanali. Questa disposizione è molto riduttiva rispetto a quanto previsto dalla normativa statale che permette l'esercizio dell'attività venatoria per tre giornate alla settimana liberamente scelte dai cacciatori, con l'esclusione delle giornate di martedì e venerdì in cui è sempre vietata la caccia. Questa autolimitazione della Regione sarda era collegata alla originaria previsione, contenuta nel testo della legge regionale n. 23 del 1998, di permettere l'esercizio della caccia anche nel mese di febbraio, disposizione che è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale; una volta venuta meno la facoltà di esercitare la caccia nel mese di febbraio è opportuno adeguare, sia pure parzialmente, la normativa regionale alla normativa statale nelle parti in cui questa permette una più ampia possibilità di esercitare la caccia. A tal fine la presente proposta di legge si propone di permettere l'attività venatoria nei mesi di dicembre e gennaio per tre giornate alla settimana, individuate nelle giornate di giovedì, sabato e domenica e nelle giornate festive infrasettimanali ricadenti in giorni diversi dal giovedì e dal sabato. Per non superare il limite massimo di tre giornate di caccia previste dalla normativa statale la proposta prevede che nel caso in cui in una settimana siano presenti giornate festive non ricadenti nei giorni di giovedì e sabato il cacciatore dovrà scegliere in quali giornate praticare la caccia.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA - BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
composta dai Consiglieri
LICHERI, Presidente - MORO, Vice presidente - CUCCU Giuseppe, Segretario - AMADU - ATZERI - CALLEDDA - CAPPAI, relatore - CORDA - FLORIS Vincenzo - RASSU - SANNA Alberto - UGGIAS
pervenuta il 19 maggio 2008
La Quinta Commissione permanente, nella seduta del 22 gennaio 2008, ha approvato la proposta di legge n. 309 "Integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)" apportando alcune modifiche al testo presentato dai proponenti.
Infatti la Commissione, pur condividendo il contenuto della proposta di legge che è quello di permettere ai cacciatori sardi di poter esercitare nei mesi di dicembre e gennaio l'attività venatoria per tre giornate alla settimana, così come permesso dalla normativa nazionale contenuta nella legge n. 157 del 1992, ha ritenuto di non individuare per legge i giorni in cui è permessa l'attività venatoria, ma di demandare alla formazione del calendario venatorio la concreta individuazione delle giornate di caccia.
L'individuazione da parte del calendario venatorio delle giornate in cui sarà consentito l'esercizio dell'attività venatoria permetterà di contemperare un aumento delle giornate di caccia nei confronti delle specie migratorie con l'esigenza di adeguare il prelievo venatorio alla consistenza delle diverse specie di fauna stanziale.
Il testo licenziato dalla Commissione è pienamente rispettoso delle disposizioni contenute nella legge quadro nazionale in materia di caccia, anzi, rispetto a questa, contiene una maggiore rigidità. Infatti la normativa nazionale concede ai cacciatori la possibilità di scegliere liberamente i tre giorni in cui esercitare l'attività venatoria, con la sola eccezione delle giornate di martedì e venerdì nelle quali è sempre vietata la caccia, mentre con la disposizione licenziata dalla Commissione l'esercizio della caccia sarà possibile per tre giornate settimanali, ma esclusivamente nelle giornate individuate dal calendario venatorio. Questo fatto permetterà un efficace controllo da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sull'attività venatoria, in quanto l'attività di controllo potrà essere concentrata nelle giornate in cui è permessa la caccia, ferma restando l'ordinaria attività di contrasto del bracconaggio nelle altre giornate.
La proposta di aumentare le giornate di caccia, con particolare riferimento all'attività venatoria nei confronti della selvaggina migratoria, è condivisa dalle associazioni venatorie e viene incontro alle esigenze di molti cacciatori che, per vari motivi, soprattutto di lavoro, non sempre possono dedicare alla caccia le due giornate previste dalla normativa vigente.
Per permettere al Comitato regionale faunistico di elaborare il calendario venatorio per la prossima stagione sulla base della normativa contenuta nella presente proposta di legge la Commissione ne auspica una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Integrazioni alla legge regionale n. 23 del 19981. In deroga al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), nei mesi di dicembre e gennaio di ciascun anno l'attività venatoria è consentita nelle giornate festive infrasettimanali e nelle giornate di giovedì, sabato e domenica.
2. Nelle settimane in cui sono presenti giornate festive infrasettimanali il cacciatore può, a sua scelta, stabilire in quale giornate, per un massimo di tre, esercitare l'attività venatoria.
Art. 1
Integrazioni all'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 19981. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) è aggiunto il seguente:
"2 bis. Nei mesi di dicembre e gennaio l'attività venatoria può essere consentita per un massimo di tre giornate la settimana, compresa la domenica e le altre giornate festive infrasettimanali, con esclusione del martedì e del venerdì.".Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 2
Entrata in vigore
(identico)