CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 308
presentata dai consiglieri regionali
CONTU - DIANA - CAPELLI - VARGIU - LADU - FARIGU
SANJUST - LA SPISA - ARTIZZUil 18 dicembre 2007
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2008
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge trova ragione nella constatata impossibilità del Consiglio regionale di approvare, entro il 31 dicembre 2007, la manovra finanziaria della Regione per il 2008 e, in particolare, nella mancata presentazione, da parte della Giunta regionale, disegno di legge relativo all'autorizzazione all'esercizio provvisorio.
I proponenti, in considerazione della rilevante importanza del provvedimento, teso a garantire la necessaria continuità dell'attività amministrativa della Regione relativamente al periodo utile per l'approvazione dei documenti contabili per il 2008 da parte dell'Assemblea regionale, ne raccomandano una rapida approvazione.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Esercizio provvisorio1. È autorizzato, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2008 per un periodo non superiore a un mese, dal 1° al 31 gennaio 2008.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare un dodicesimo dello stanziamento previsto nel disegno di legge di bilancio 2008, presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. Nei pagamenti la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza nei limiti previsti dal comma 2.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica alle spese obbligatorie, tassativamente previste da leggi, e non suscettibili di impegni o pagamenti frazionabili in dodicesimi; tale deroga è riferita ai casi in cui le norme vigenti dispongono le entità e la scadenza delle erogazioni.
5. Il limite di cui ai precedenti commi non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti, di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, e agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.