CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 307

presentata dai Consiglieri regionali

PISANO - VARGIU - DEDONI - CASSANO

il 13 dicembre 2007

Disposizioni urgenti relative alla proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), di validità dell'albo regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge, che ha carattere di assoluta urgenza, si intende risolvere un problema grave e contingente riferito alla imminente cessazione al 31 dicembre 2007 degli effetti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, stabilita con l'approvazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).

La legge regionale n. 42 del 1989 aveva istituito, presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'Albo regionale del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1988, degli enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47. Alla data di approvazione della legge finanziaria 2005 il numero degli iscritti all'Albo era complessivamente pari a 759 lavoratori della formazione, di cui 476 non docenti e 283 docenti; mentre gli ultracinquantacinquenni risultavano essere 234.

Il citato comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2005 prevedeva che, entro i successivi novanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale avrebbe dovuto approvare un disegno di legge con il quale si sarebbero dovute stabilire le modalità di incentivo all'esodo e di ricollocazione presso altre istituzioni o enti, del personale inserito nell'Albo di cui all'articolo 1 della suddetta legge regionale n. 42 del 1989.

Il termine massimo del 31 dicembre 2007 veniva indicato, quindi, con la evidenziata finalità di garantire che, entro tale data, i previsti processi di esodo anticipato e di ricollocazione di tutto il personale iscritto all'Albo sarebbero dovuti essere ultimati, e questo intendimento era ampiamente chiarito anche dalla affermazione, più volta ribadita da parte della Giunta regionale, che nessuno dei lavoratori doveva benché minimamente rischiare di perdere il posto di lavoro.

È evidente che, non essendo stati ancora ultimati i processi di mobilità del personale iscritto all'albo della legge regionale n. 42 del 1989, da attuarsi attraverso le misure di esodo incentivante e di ricollocazione presso gli enti locali, è necessario ed urgente, in attesa che tutto ciò avvenga, approvare una legge, che consta di due soli articoli, che proroghi il termine ultimo del 31 dicembre 2007 di sei mesi, fissandolo quindi al 30 giugno 2008, ritenendo congruo che, entro il periodo di proroga, possa essere data piena attuazione al citato disposto normativo, o fino alla data di ultimazione dei processi di mobilità di tutto il personale iscritto all'Albo.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Proroga termine ultimo efficacia albo regionale

1. Il termine del 31 dicembre 2007, indicato, in attuazione dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), come termine ultimo per la cessazione degli effetti dell'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è prorogato di mesi sei, fino al 30 giugno 2008, o comunque fino al completamento dei previsti processi di mobilità attraverso le misure di esodo incentivante al pensionamento o di ricollocazione presso gli enti locali.

 

Art. 2
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 7.000.000 per l'anno 2007, si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB S10.035 (ex S10.049) del bilancio regionale.