CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 306

presentata dai consiglieri regionali

CALIGARIS - IBBA

l'11 dicembre 2007

Politiche regionali di intervento contro la disoccupazione: riduzione dell'IRAP e contributi
alle imprese per l'assunzione e per il reinserimento nel mondo del lavoro di lavoratori e di lavoratrici
dai 50 anni in su

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

In Sardegna, come del resto in Italia, sono gravi le carenze relativamente all'inserimento e al reinserimento nel mondo produttivo dei soggetti in età matura. Un errato utilizzo della normativa sulla flessibilità e sull'utilizzazione dei contratti atipici ha provocato un nuovo segmento della disoccupazione. Si tratta dei lavoratori e delle lavoratrici dai 50 anni in su espulsi dal mondo produttivo ed in cerca di un lavoro, troppo giovani per la pensione e troppo vecchi per le imprese. La "febbre" che pervade gli imprenditori di tagliare i costi ha per vittime queste figure quando si deve operare una espulsione dai luoghi di lavoro senza tenere in alcun conto la professionalità acquisita e il rapporto di fiducia a suo tempo instaurato. Queste persone si ritrovano disoccupate in un'età ibrida con grossi problemi di reinserimento professionale, economicamente e psicologicamente distrutte, impossibilitate a consolidare le basi per il futuro proprio e della propria famiglia.

Entro il 2050, secondo uno studio del Consiglio d'Europa, a fronte di un aumento del 60 per cento del numero delle persone con più di 65 anni, si registrerà un calo intorno al 18 per cento della popolazione in età lavorativa, con la conseguenza che, su scala europea, il rapporto tra pensionati e persone in età lavorativa passerà dall'attuale 24 per cento a circa il 50 per cento. Il progressivo invecchiamento della popolazione comporterà inevitabilmente una riduzione dei volumi contributivi ed un incremento della domanda di risorse da destinare alle pensioni e alla sanità con inevitabili effetti sulla finanza pubblica. L'unico modo per poter sostenere la crescita economica e il gettito fiscale indispensabili a garantire la funzionalità dei sistemi di protezione sociale è incrementare il tasso di occupazione, migliorare la produttività e adattare gli ammortizzatori ai nuovi bisogni determinati dall'invecchiamento della popolazione. Dato il costante e progressivo aumento dell'età media della popolazione europea, diventa indispensabile quindi, come evidenziato dal Consiglio europeo, un approccio globale all'invecchiamento della società, puntando in particolare ad incrementare l'occupazione della popolazione in età compresa tra i 55 ed i 64 anni. Senza una politica di sostegno mirata, infatti, nel lungo periodo il tasso di partecipazione e di occupazione dei lavoratori in età matura continuerà inevitabilmente a diminuire.

I dati europei non lasciano dubbi: su cento persone di età compresa tra i 55 e 64 anni, in Italia ne lavorano 31, contro le 41 della Francia, le 43 della Germania, le 57 del Regno Unito. Anche la Sardegna, se vuole rispettare i parametri di Lisbona, deve arrivare almeno a 50.

Una delle peculiarità del fenomeno della disoccupazione dei lavoratori in età matura è che coinvolge in larga misura le qualifiche medio alte, comportando così un'ampia perdita di esperienza e professionalità.

Negli ultimi anni il Governo è intervenuto con diverse iniziative per cercare di incentivare i lavoratori a ritardare il momento del pensionamento. Il bonus concesso al lavoratore che decide di continuare l'attività oltre l'età pensionabile, pur avendo portato ad un contenimento della spesa pensionistica con benefici per la previdenza, ha penalizzato le imprese. È quindi evidente il motivo per cui siano numerose le aziende che preferiscono agevolare i pensionamenti incoraggiando il turn over dei lavoratori in età matura a favore di lavoratori più giovani, meno costosi, spesso in possesso di requisiti di istruzione e di addestramento più consoni e anche più idonei ad adattarsi ai mutamenti tecnologici e di organizzazione del lavoro.

La gravità della situazione e delle prospettive impone l'adozione urgente di politiche per favorire l' "invecchiamento attivo" che consenta di superare in modo efficace lo svantaggio legato all'età del lavoratore aumentando la convenienza per le imprese ad impiegare o reimpiegare persone in età matura o promuovendo l'autoimpiego.

Gli interventi auspicabili sono numerosi, tra gli altri: politiche di sostegno alle famiglie mirate a consentire scelte di pensionamento non condizionate da esigenze di cura di minori o di persone non autosufficienti; forme di integrazione del reddito su base mutualistica, con accantonamenti obbligatori a carico delle aziende e dei lavoratori per garantire al lavoratore espulso dal mercato del lavoro in età matura la sussistenza economica almeno per un periodo di tempo; erogazione dell'indennità di disoccupazione collegata all'obbligo di frequentare corsi di formazione o di ri-orientamento; riqualificazione dei servizi per l'impiego (molto utili per riuscire a vincere la demotivazione che spesso coglie le persone in età matura, a causa della sensazione di inutilità per le scarse possibilità di riuscita a rientrare nel mondo del lavoro) attraverso una specializzazione delle competenze mediante formazione ad personam legata ad uno specifico obiettivo di reingresso sul mercato del lavoro.

In attesa che provvedimenti a livello strutturale siano realizzati dal Governo, la Regione a Statuto speciale, con il maggior numero di disoccupati e sottoccupati dai 50 anni in su, ha il dovere di intervenire, nell'ambito delle sue competenze, a sostegno di questa categoria di lavoratori.

Il presente progetto di legge si pone l'esigenza di operare un'inversione di tendenza e propone di accordare la riduzione fino al 50 per cento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di istituire un fondo per l'erogazione di incentivi alle imprese, in qualunque forma giuridica organizzate, che reinseriscano nel mondo del lavoro personale di età superiore ai 50 anni disoccupato da oltre 12 mesi.

L'attuazione del provvedimento è stata prevista in modo molto agile e semplificato per consentire che gli interventi previsti possano esplicare rapidamente gli effetti positivi contenuti nei principi ispiratori. Si auspica che il Consiglio regionale ne valuti lo spirito e le potenzialità per una rapida attuazione ad iniziare dalla legge finanziaria 2008 attualmente in discussione in Commissione bilancio e programmazione.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione Sardegna promuove con specifici interventi il reinserimento nel mondo del lavoro degli over 50 disoccupati/e da oltre un anno in seguito a licenziamenti per riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di lavoro autonomo. A tal fine agisce sull'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali). Prevede, inoltre, l'istituzione di un fondo per l'erogazione di incentivi alle imprese.

 

Art. 2
Soggetti ammissibili

1. Possono richiedere la riduzione dell'IRAP e il contributo previsto dal fondo, o soltanto uno dei due incentivi, le imprese che assumono donne e uomini con più di 50 anni di età senza lavoro da oltre un anno, residenti in Sardegna.

 

Art. 3
Aliquota IRAP

1. Le società, in qualunque forma giuridica organizzate, che assumano personale di età superiore ai 50 anni possono ottenere una riduzione, fino al 50 per cento, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale definisce i parametri e l'entità della riduzione nonché i criteri attuativi per ottenere il beneficio.

 

Art. 4
Fondo di incentivazione

1. Possono richiedere ed ottenere il contributo previsto dal fondo di incentivazione le imprese che assumono lavoratori e lavoratrici disoccupati da oltre un anno con più di 50 anni di età o che trasformano un contratto in essere a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Art. 5
Esclusioni

1. Il contributo non può essere richiesto né ottenuto dalle aziende che assumono lavoratrici/lavoratori over 50 dalle liste di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) o che abbiano la possibilità di beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) per i disoccupati di lunga durata.

 

Art. 6
Entità del contributo

1. L'entità del contributo non può superare i 1.500 euro per ogni lavoratore/lavoratrice assunto con contratto a tempo indeterminato o che beneficia della trasformazione del rapporto di lavoro in essere in quello a tempo indeterminato e i 1.000 euro per ogni assunzione con contratto a tempo determinato per almeno tre anni, se lo stesso viene trasformato a tempo indeterminato verranno assegnati ulteriori 500 euro.

2. Ogni azienda può richiedere il contributo al massimo per tre assunzioni.

 

Art. 7
Presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande di richiesta del contributo sono presentate, con la fotocopia di un documento d'identità o di una autocertificazione, dal legale rappresentante dell'impresa all'Agenzia regionale per il lavoro che le esamina in base all'ordine d'arrivo. La domanda deve contenere il conto corrente bancario o postale. A tutte le domande, a prescindere dall'esito, viene data tempestiva risposta.

 

Art. 8
Erogazione del contributo

1. La Regione accredita il contributo sul conto corrente intestato all'impresa beneficiaria non appena riceve la domanda istruita dall'Agenzia regionale per il lavoro.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. È istituito nel bilancio della Regione il nuovo capitolo "Fondo per l'inserimento o il reinserimento delle lavoratrici/lavoratori over 50". Il fondo è finanziato annualmente. Nel primo anno si provvede con una stanziamento di 1.000.000 di euro dalle risorse per la nuova occupazione.

 

Art. 10
Punti di informazione per gli over 50

1. La Regione, d'intesa con l'Unione province sarde, favorisce l'istituzione di punti di informazione per lavoratori e lavoratrici over 50.

 

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.