CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 303
presentata dai consiglieri regionali
LANZI - CUGINI - FADDA - LICHERI - SERRA
il 14 novembre 2007
Politiche per l'occupazione degli adulti e per l'uguaglianza sociale
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Uscire dalla povertà con il lavoro: si può riassumere con queste parole il senso e il significato della proposta di legge che nasce dall'esigenza di affrontare il tema dell'uscita dalla povertà dando una risposta legislativa organica al problema fondamentale della disoccupazione in età adulta.
Chi fuoriesce dal lavoro in età adulta ha quasi la certezza di non rientrarvi: solo uno ogni quattro ultracinquantenni disoccupati rientra nel ciclo produttivo.
Un fenomeno che riguarda da vicino la Sardegna. La cronica crisi dell'industria con i conseguenti licenziamenti di massa ha determinato un aumento esponenziale della disoccupazione di lungo termine creando larghe sacche di esclusione e povertà, specie tra gli adulti.
Dunque più si è avanti nell'età e maggiori sono le difficoltà di reinserimento lavorativo, di riqualificazione professionale o di accedere alle misure per 1'autoimpiego.
Il licenziamento può rappresentare la perdita complessiva di un sistema di appartenenza, dell'identità sociale e professionale e della capacità di incidere attivamente sul reale. La disoccupazione dell'adulto normalmente coinvolge e trascina con sé interi nuclei familiari. Se sono presenti figli in età scolare e/o universitaria può significare, per loro, abbandono degli studi e ingresso precoce nel mondo del lavoro. Maggiori sono le possibilità di accettare un lavoro nero, sottoqualificato, sottopagato e poco sicuro.
É lo stesso Documento strategico regionale 2007-2013 a fornire i dati relativi al mercato del lavoro in Sardegna. Questo "è connotato da indicatori di disagio meno forti rispetto al Mezzogiorno, ma ancora oggi molto più alti rispetto ai valori medi nazionali e a quelli del nord del Paese, e lontani dagli obiettivi di Lisbona. Infatti, nonostante il tasso di occupazione, nel decennio 1995-2005, sia cresciuto in Sardegna di oltre cinque punti, con un trend costante (dal 46,2 per cento sino al 51,4), la disoccupazione di lunga durata permane strutturalmente elevata in tutto il decennio".
Il tasso di disoccupazione di lunga durata è, infatti, pari al 6,9 per cento, quasi il doppio di quello registrato a livello nazionale, e la sua incidenza è particolarmente elevata (53,6 per cento per la Sardegna, 56,1 per cento per il Meridione e 48,3 per cento per l'Italia); "più della metà delle persone in cerca di occupazione si trova quindi in questa situazione da più di dodici mesi, segnale delle modeste prospettive occupazionali offerte dal mercato del lavoro isolano, in particolare per i lavoratori giovani e per quelli anziani (anni 55-64)".
Le misure di intervento attuate fino ad oggi vanno dalle misure assistenziali e di sostegno al reddito, alle misure di riqualificazione finalizzate al reinserimento lavorativo. Interventi che, se non inseriti in progetti più ampi, rischiano di diventare parziali e inadeguati.
La Regione ha previsto e/o attuato interventi specifici nel tentativo di affrontare il problema dell'inclusione sociale, delle lacune del sistema sanitario ed educativo e dell'esclusione sociale delle persone più deboli attraverso misure di sostegno al reddito per le famiglie più povere.
Questi interventi, finanziati con ingenti risorse regionali, incidono sul fenomeno non per sradicarlo ma per alleviare la sofferenza di chi lo vive, oltre ad essere in alcuni casi addirittura "controproducenti". Introducono un nuovo livello di povertà, non migliorano il quadro generale della disoccupazione né del disoccupato e non contribuiscono al miglioramento della qualità della vita in senso più generale.
Da qui la necessità e l'urgenza di attivare strumenti che non si traducano in mera assistenza economica, ma che siano in grado di inserire al lavoro retribuito gli adulti disoccupati, costruendo uno scenario di interventi locali per il lavoro dando valore alle capacità di persone che hanno già dimostrato la volontà di partecipare alla crescita sociale ed economica del territorio.
Nella proposta di legge i destinatari degli interventi sono gli adulti disoccupati, che per la prima volta vengono considerati come categoria a se stante senza alcuna distinzione. Ruolo di primo piano è attribuito ai comuni per l'organizzazione e la gestione degli interventi previsti e quali principali soggetti beneficiari degli stessi.
Spettano al comune:
- l'individuazione dei destinatari degli interventi secondo criteri oggettivi che tengano conto in particolare dell'età, dei carichi familiari e del reddito;
- la predisposizione dei progetti per gli interventi locali per il lavoro, quali interventi innovativi nei settori della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali e dei servizi sociali all'interno dei quali dovranno essere collocati gli adulti disoccupati;
- la promozione dell'inserimento dei disoccupati in imprese e cooperative sociali attraverso 1'erogazione di un contributo all'assunzione.La predisposizione dei progetti per gli interventi locali per il lavoro, anche con il concorso dei cittadini, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni presenti nel territorio, garantisce che gli inserimenti al lavoro abbiano un ritorno in termini di servizi aggiuntivi e di benessere per l'intera collettività.
L'affidamento ai comuni della promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti individuati presso le imprese o cooperative sociali garantisce, rispetto al risultato atteso, l'efficacia e l'efficienza dell'intervento previsto, per la maggiore conoscenza del tessuto produttivo e per la possibilità di maggiori controlli nella fase successiva all'assunzione.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Finalità, oggetto, destinatari
Art. 1
Finalità e obiettivi1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce il diritto al lavoro come diritto inviolabile della persona e come prima misura di contrasto alla povertà e all'emarginazione.
2. La Regione promuove il lavoro stabile e sicuro, le pari opportunità nell'accesso e nella permanenza al lavoro.
3. La Regione interviene per assicurare alle persone che hanno perso il lavoro il reinserimento lavorativo con misure diversificate che tengano conto delle capacità e delle attitudini di ciascuno.
Art. 2
Oggetto1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene:
a) la ricollocazione degli adulti disoccupati in Iniziative locali per il lavoro (ILL) predisposte dagli enti locali, singoli o associati;
b) il reinserimento lavorativo presso imprese e cooperative sociali.
Art. 3
Destinatari1. Destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono gli ultracinquantenni che:
a) non hanno raggiunto, ai sensi della normativa vigente, i requisiti minimi per la pensione;
b) hanno perso il posto di lavoro, subordinato o autonomo, da almeno sei mesi e non più di dieci anni;
c) hanno la residenza in Sardegna da almeno un anno.2. Sono equiparati ai residenti gli emigrati sardi in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che abbiano trasferito la residenza in Sardegna da almeno tre mesi. La lettera b) non si applica qualora si tratti di lavoratori socialmente utili.
3. All'atto dell'assunzione possono essere richiesti ulteriori requisiti rispetto alla tipologia di impiego secondo disposizioni di legge.
Art. 4
Definizione della graduatoria1. Il comune di residenza del richiedente predispone la graduatoria utilizzando criteri e parametri di attribuzione del punteggio, preventivamente resi noti, che devono tener conto: dell'Indicatore della situazione economica equivalente, dei carichi familiari e degli anni mancanti al raggiungimento della pensione.
2. Le domande di accesso al beneficio devono essere presentate al comune di residenza entro il 31 gennaio di ciascun anno. La graduatoria viene aggiornata annualmente.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, lettera b), la graduatoria definitiva dovrà essere pubblicata entro il 30 marzo di ogni anno con l'indicazione dei beneficiari.
4. La graduatoria definitiva degli idonei unitamente all'indicazione dei criteri utilizzati deve essere trasmessa alla Commissione regionale di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8.
Art. 5
Cause di esclusione dalla graduatoria1. Non possono far parte della graduatoria coloro i quali alla data di presentazione delle domande:
a) risultino beneficiari dell'indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale e qualsiasi altra indennità o contributo legato allo stato di disoccupazione previsto dalla normativa nazionale e regionale;
b) siano inseriti in progetti di lavoro, di reinserimento lavorativo, anche sperimentali, nazionali, regionali, provinciali o comunali o vi abbiamo rinunciato nell'anno antecedente alla presentazione delle domanda;
c) non dimostrino di aver cercato attivamente lavoro nell'anno antecedente la presentazione della domanda, anche attraverso risposta alle chiamate dei Centri servizi per il lavoro, inserimento in graduatorie, colloqui di lavoro o di orientamento presso aziende private, servizi pubblici o privati per l'impiego, certificati di partecipazione a concorsi.2. Le cause di esclusione di cui al comma 1, lettere a) e b), se intervenute successivamente alla presentazione della domanda rappresentano cause di decadenza dalla graduatoria.
Capo II
Funzioni dei comuni e della Regione
Art. 6
Funzioni dei comuni1. I comuni, singoli o associati, nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, sono responsabili di tutta la procedura di ricollocazione.
2. Assicurano la trasparenza, l'imparzialità, la celerità e la partecipazione dei cittadini in tutte le fasi del procedimento e, in particolare:
a) assicurano la più ampia informazione circa le finalità, la procedura, la presentazione delle domande, le cause di esclusione e i criteri di attribuzione dei punteggi;
b) predispongono e pubblicano la graduatoria assicurando un termine, che non può essere inferiore a dieci giorni e superiore ai trenta, per la presentazione dei ricorsi;
c) predispongono, anche con il concorso dei cittadini, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni presenti nel territorio, i progetti per le iniziative locali per il lavoro;
d) promuovono l'inserimento lavorativo presso le imprese e le cooperative sociali;
e) trasmettono tempestivamente alla Regione tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio e ogni altra informazione richiesta.
Art. 7
Funzioni della Regione1. La Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento e garantisce in tutte le fasi del procedimento l'assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa.
2. La Regione approva, entro il 15 marzo di ogni anno, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, il riparto delle risorse sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 50 per cento dello stanziamento suddivisa in parti uguali tra tutti i comuni;
b) la restante quota, pari al 50 per cento, in rapporto alla popolazione residente per comune, nel primo anno di assegnazione e, in rapporto al numero degli idonei presenti nelle graduatorie comunali definitive per l'anno precedente, negli anni successivi.3. Una quota pari al 20 per cento del finanziamento destinato ai comuni è da questi riservata agli interventi di cui al capo IV.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni trasmettono all'Assessorato competente il prospetto riepilogativo delle risorse impegnate e spese. Qualora dovessero risultare risorse non impegnate, queste vanno a compensazione sulle risorse agli stessi destinate per l'anno successivo. Le risorse così liberate vanno ad incrementare il fondo di cui alla lettera b) del comma 2.
Art. 8
Commissione regionale di indirizzo e coordinamento1. È istituita, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, la Commissione regionale di indirizzo e coordinamento.
2. La Commissione è composta:
a) dal direttore generale dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o suo delegato con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
c) da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.3. I componenti della Commissione non possono essere amministratori di enti locali, ad eccezione del rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
4. La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e ha la durata di cinque anni. Nel decreto di nomina è stabilita l'entità del gettone di presenza.
5. La Commissione è validamente costituita se sono stati nominati almeno cinque componenti, compreso il presidente.
6. L'Assessore competente vigila sull'attività della Commissione e nel caso di mancato funzionamento o gravi inadempienze provvede alla revoca dei componenti e alla nuova nomina. Si decade automaticamente dalla commissione in caso di tre assenze continuative.
Art. 9
Funzioni e compiti della Commissione regionale di indirizzo e coordinamento.1. La Commissione regionale di indirizzo e coordinamento svolge i seguenti compiti e funzioni:
a) assicura l'assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa in tutte le fasi del procedimento compresa la predisposizione dei progetti per le iniziative locali per il lavoro;
b) approva i progetti predisposti dai comuni;
c) cura il monitoraggio di tutte le fasi del procedimento e dell'attuazione dei progetti;
d) propone all'Assessore competente il riparto delle risorse di cui all'articolo 7, commi 2 e 4.2. La Commissione può richiedere agli enti locali tutte le informazioni necessarie per poter svolgere le funzioni demandate e può promuovere ispezioni presso gli enti locali inadempienti; assicura la massima pubblicità sui risultati dell'attività svolta e sul monitoraggio.
Capo III
Iniziative locali per il lavoro (ILL)
Art. 10
Definizione1. Le ILL riguardano interventi innovativi nei settori della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali e dei servizi sociali.
2. Nel progetto devono essere specificati:
a) gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle risorse a disposizione e l'eventuale quota di cofinanziamento pubblico;
b) il numero dei lavoratori impiegati, le mansioni, la tipologia contrattuale e l'orario di lavoro in relazione alle risorse a disposizione.3. I progetti, approvati dai consigli comunali, possono essere gestiti direttamente dai comuni o per il tramite di società comunali e provinciali.
4. I progetti, la cui durata minima non può essere inferiore ai cinque anni, possono essere modificati annualmente.
Art. 11
Attuazione degli interventi locali per il lavoro1. I progetti devono essere attuati con l'impiego dei lavoratori individuati nella graduatoria di cui all'articolo 4 seguendo l'ordine della stessa. La graduatoria è utilizzata per la chiamata al lavoro in sostituzione dei lavoratori andati in quiescenza.
2. Entro dieci giorni dalla approvazione del progetto da parte della Commissione regionale di indirizzo e coordinamento, il comune o l'organismo gestore convocano i lavoratori per la stipula del contratto.
3. Per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria del settore di riferimento.
4. I contratti devono avere una durata pari agli anni mancanti per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione. Qualora la durata del contratto di lavoro risulti superiore alla durata del progetto, il comune dovrà garantire, anche attraverso l'inserimento in altri progetti ILL, il prosieguo del rapporto sino alla data di scadenza del contratto stesso.
5. Nella determinazione dell'orario di lavoro deve essere considerata la situazione familiare del lavoratore o della lavoratrice, la presenza nel nucleo familiare di minori o di persone non autosufficienti; a richiesta del lavoratore, dovrà essere concesso l'orario part-time.
6. I finanziamenti attribuiti devono essere utilizzati esclusivamente per la copertura del costo del personale assunto nel progetto con le modalità di cui al comma 1.
7. Qualora i beneficiari dell'intervento dovessero risultare lavoratori per la cui assunzione presso gli enti locali siano previste specifiche risorse pubbliche, le amministrazioni utilizzano le risorse liberate per incrementare la dotazione finanziaria delle iniziative locali per il lavoro in quota di cofinanziamento.
Art. 12
Predisposizione e approvazione dei progetti per le iniziative locali per il lavoro1. Il comune trasmette alla Commissione regionale di indirizzo e di coordinamento la delibera di approvazione del progetto ILL o di modifica del progetto già presentato, entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. La Commissione istruisce il progetto o, qualora non siano presenti al suo interno i rappresentanti degli Assessorati competenti, lo trasmette agli stessi per l'istruttoria. Possono essere richiesti ai comuni chiarimenti, integrazioni e modifiche di ordine tecnico.
3. La Commissione approva i progetti entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione. Qualora entro tale data la Commissione non abbia deliberato, il progetto si intende approvato.
4. Qualora siano stati richiesti chiarimenti, integrazioni o modifiche al progetto il termine per l'approvazione decorre dalla data di risposta dell'ente locale che deve pervenire entro quindici giorni dalla richiesta stessa. Decorso inutilmente tale termine la Commissione può modificare il progetto dandone immediata comunicazione al comune interessato.
Capo IV
Reinserimento lavorativo presso imprese e cooperative sociali
Art. 13
Concessione di aiuti a favore di imprese per le assunzioni di lavoratori inseriti nelle graduatorie comunali1. A favore delle imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori inseriti nelle graduatorie comunali è concesso un contributo per l'assunzione nella misura di euro 4.000.
2. Si deve trattare di creazione di un nuovo posto di lavoro a tempo indeterminato rispetto all'organico a tempo indeterminato dell'impresa dei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo.
3. L'impresa, che non deve avere procedure di licenziamento di personale in corso e essere in regola con le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, sul collocamento mirato ai disabili, si impegna a non interrompere il rapporto di lavoro nei tre anni successivi alla costituzione dello stesso.
4. La domanda di contributo deve essere presentata direttamente al comune che ha approvato la graduatoria con l'indicazione del nominativo del lavoratore.
5. Il comune, accertati i requisiti di ammissibilità dell'impresa ed entro venti giorni dal ricevimento della domanda, comunica l'impegno delle risorse seguendo l'ordine di arrivo delle richieste e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Qualora siano presentate più richieste contemporaneamente la priorità è data dalla posizione in graduatoria dei lavoratori di cui si propone 1' assunzione.
6. L'impresa deve procedere all'assunzione entro i venti giorni successivi dalla comunicazione di cui al comma 5, pena la perdita della priorità acquisita.
7. Il lavoratore che, senza giustificato motivo e qualora il luogo di lavoro proposto sia entro i 50 chilometri dal luogo di residenza, rifiuti la proposta di assunzione decade dalla graduatoria comunale. L'impresa può proporre un altro nominativo attingendo dalla stessa graduatoria.
8. Il contributo è erogato in un'unica soluzione alle imprese richiedenti. Nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time il contributo è ridotto proporzionalmente alla riduzione dell'orario di lavoro.
9. L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta al rapporto di lavoro e a far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di concessione del contributo e per tre anni consecutivi, la dichiarazione del mantenimento al lavoro del destinatario.
Art. 14
Revoca del contributo1. Il comune procede alla revoca totale del contributo in caso di licenziamento nei tre anni succes¬sivi alla costituzione del rapporto di lavoro.
2. Si procede alla revoca parziale del contributo nei seguenti casi:
a) cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, morte o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
b) rimodulazione dell'orario di lavoro medio an¬nuale rispetto a quello indicato nel contratto.3. L'entità del contributo è rideterminata in ragione del rapporto fra l'effettivo periodo lavorativo e il periodo di tre anni, assunto come periodo convenzionale di durata del contributo.
4. La revoca totale o parziale del contributo comporta, oltre alla restituzione di quanto già erogato, anche l'applicazione degli interessi legali dalla data dell'erogazione o dalla data dell'evento, nel caso di revoca parziale, alla data del recupero.
5. Non si procede alla revoca parziale del contributo se il datore di lavoro procede ad altra assunzione di lavoratore inserito nella graduatoria.
Art. 15
Concessione di aiuti a favore di cooperative sociali per le assunzioni di lavoratori inseriti nelle graduatorie comunali1. Le disposizioni previste agli articoli 13 e 14 si applicano, ove compatibili, per le assunzioni presso le cooperative sociali.
Capo V
Norma finanziariaArt. 16
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 40.000.000 annui a decorrere dall'anno 2008; alle stesse si fronte mediante incremento di pari importo derivante da quota parte delle risorse di cui all'articolo 8, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), a favore della UPB S02.03.006 (Trasferimenti agli enti locali per interventi di politiche attive del lavoro-spese correnti) del bilancio della Regione per gli anni 2008 e successivi.