CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 300

presentata dai consiglieri regionali

MANINCHEDDA - ATZERI

il 10 ottobre 2007

Moratoria in cinque anni dell'attività di termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'incenerimento è la tecnologia di gestione dei rifiuti che ha il più alto impatto ambientale, il maggior spreco di materiali riutilizzabili, i più alti costi di costruzione ed esercizio, i più lunghi tempi di messa in opera, il minor bisogno di manodopera. In Italia gli inceneritori sono finanziati con soldi pubblici in quanto equiparati alle energie rinnovabili (7 per cento della bolletta ENEL), ma, senza i contributi pubblici, gli inceneritori non sarebbero economici e quindi non verrebbero costruiti.

La soluzione complessiva del problema dello smaltimento dei rifiuti non è dunque riducibile alla scelta del singolo tipo di impianto e della sua localizzazione, ma semmai essa deve consistere nell'elaborazione di un piano strategico, integrato e più ampio che punti nel medio termine all'obiettivo "rifiuti zero" (che non significa prodotti zero).

Il Quinto programma di azione della CEE 1993-2000, il Trattato di Maastricht, il Progetto di risoluzione del Consiglio 399/96 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, indicano chiaramente che "la prevenzione dei rifiuti permane la priorità assoluta seguita dal recupero e infine dallo smaltimento in condizione di sicurezza", e in particolare che: nell'ambito della prevenzione vanno promosse tecnologie e prodotti puliti, sistemi di reimpiego e riciclo, analisi del ciclo di vita dei prodotti, informazione e sensibilizzazione dei consumatori, riduzione della pericolosità dei rifiuti. Nell'ambito dell'opzione recupero va dunque preferito il recupero del materiale al "recupero di energia" poiché il primo meglio previene la produzione dei rifiuti.

In questo quadro risulta evidente che deve essere rivista interamente la politica dell'intero ciclo di produzione e di gestione dei rifiuti secondo i dettami delle normative Unione europea: le future tendenze operative sui rifiuti dovranno basarsi sulle tre parallele strategie operative (definite le 3R):
- riduzione della quantità;
- riutilizzo dei prodotti;
- riciclaggio dei materiali.

Occorrerebbe una politica che attivi concretamente e diffusamente politiche di riduzione, di riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani e quindi della materia-energia in essi incorporata, abbandonando la non-soluzione dell'incenerimento in quanto nociva per le popolazioni, con bilanci energetici negativi e antieconomica; che favorisca le tecnologie a freddo per il trattamento dei rifiuti che restano dopo le raccolte differenziate e le pratiche di riutilizzo e di riciclaggio; che riduca quella parte di tariffazione che finanzia la costruzione degli inceneritori e vengano tolti gli incentivi - certificati verdi - per l'incenerimento dei rifiuti. Recependo coerentemente e in modo definitivo le direttive comunitarie relative alla definizione dei rifiuti non biodegradabili quale fonte energetica non rinnovabile.

Come premessa a questa nuova politica, la presente proposta di legge prevede una moratoria in cinque anni dell'attività di termovalorizzazione e di termodistruzione dei rifiuti. Tale moratoria si realizzerà nella misura del 20 per cento all'anno per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2008 sino al 31 dicembre 2012; a tal fine si prevede che le autorizzazioni, comunque denominate, relative all'esercizio di impianti di termodistruzione e termovalorizzazione in attività siano ridotte della misura del 20 per cento per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2008 e che, dall'entrata in vigore della legge, sia vietata la costruzione di nuovi impianti specializzati in incenerimento, compresi quelli dotati di tecnologie idonee al "recupero energetico" dei rifiuti.

La proposta prevede inoltre l'obbligo per la Regione del reimpiego dei lavoratori attualmente impegnati presso gli impianti di termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e oggetto

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione attua una moratoria in cinque anni dell'attività degli impianti di termodistruzione e di termovalorizzazione dei rifiuti.

2. Nel periodo di moratoria possono essere effettuati studi e valutazioni di fattibilità di impianti in grado di sfruttare le migliori tecnologie disponibili in rapporto all'abbattimento degli inquinanti di combustione.

3. Nello stesso periodo, verrà comunque elaborato un piano speciale per lo smaltimento delle carcasse animali e dei rifiuti della lavorazione della carne, nonché dei rifiuti tossici, nocivi e speciali di derivazione industriale.

 

Art. 2
Moratoria

1. La Regione si impegna a ridurre l'attività di termodistruzione e di termovalorizzazione dei rifiuti nella misura del 20 per cento all'anno per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2008 sino al 31 dicembre 2012; a tal fine le autorizzazioni, comunque denominate, relative all'esercizio di impianti di termodistruzione e termovalorizzazione in attività sono ridotte della misura del 20 per cento per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Dal 1° gennaio 2008 non sono concesse autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti di termodistruzione e termovalorizzazione

3. Dal 1° gennaio 2008 è inoltre interrotto il potenziamento degli inceneritori già esistenti, compresi quelli dotati di qualsivoglia forma di "recupero energetico".

4. Dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la costruzione di nuovi impianti specializzati in incenerimento, compresi quelli dotati di tecnologie idonee al "recupero energetico" dei rifiuti.

 

Art. 3
Reimpiego dei lavoratori

1. La Regione assicura il reimpiego in altre attività economiche dei lavoratori attualmente impiegati presso gli impianti di termodistruzione e di termovalorizzazione dei rifiuti.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale predispone un programma speciale; il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Alla determinazione degli oneri previsti per l'attuazione della presente legge si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.

 

Art. 5
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.