CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 297
presentata dai Consiglieri regionali
URAS - FRAU - SANJUST
l'11 settembre 2007
Programma di interventi regionali e locali a favore delle minoranze etniche nomadi
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di dotare la Regione di una adeguata normativa finalizzata al concreto riconoscimento e alla effettiva tutela dell'identità della minoranza etnica costituita dalle comunità rom, e di garantire alle stesse comunità il pieno diritto al nomadismo ed alla sosta all'interno del territorio regionale in condizioni idonee al vivere civile e di assoluta sicurezza, nonché alla fruizione delle strutture e dei servizi di assistenza sanitaria e sociale, per la protezione della salute e del benessere sociale.
Tale normativa mira inoltre a favorire una positiva relazione e forme condivise di integrazione tra le comunità rom e le comunità ospitanti. In proposito va sottolineato come diventi sempre più urgente e necessario definire un insieme di misure per l'istruzione, la formazione e l'inserimento lavorativo, per i giovani appartenenti ai rom e alle minoranze etniche, ormai presenti nelle nostre città in relazione ai crescenti fenomeni di migrazione.
Tali misure vogliono concorrere a diffondere una cultura positiva di pacifica relazione umana in grado di contrastare la cultura della paura e della discriminazione dei "diversi" e, al contempo, atteggiamenti di chiusura che spesso sono all'origine di comportamenti asociali e aggressivi, anche all'interno delle stesse comunità rom.
Le finalità, contenute nell'articolato, sono perseguite attraverso programmi di intervento regionale e locale, tramite il ruolo attivo dei comuni e di altri enti pubblici o associazioni che operino, senza fini di lucro, a sostegno delle minoranze etniche nomadi. In modo particolare la proposta mira a sostenere la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati; a favorire il reperimento e/o 1'acquisto della casa per soggetti, appartenenti alle popolazioni nomadi, che ritengano liberamente di risiedere in modo stabile presso un comune del territorio regionale; ad organizzare corsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento nel campo lavorativo, alla valorizzazione delle loro attività artigianali tipiche e a favorire processi mirati di riconversione professionale che facilitino percorsi partecipati di inclusione sociale.
L'articolato stabilisce inoltre le caratteristiche minime che devono avere i campi di sosta al fine di consentire il vivere civile e lo svolgersi produttivo di attività lavorative. L'azienda sanitaria locale competente per territorio interviene ordinariamente ad assicurare vigilanza igienica e assistenza sanitaria nei campi nomadi.
Le comunità nomadi che intendono accedere al campo di sosta, secondo un positivo principio di partecipazione al mantenimento del bene sociale disponibile, devono versare un contributo, la cui entità deve essere stabilita con regolamento comunale, all'amministrazione con la quale concorrono congiuntamente alla gestione del campo di sosta L'ubicazione del campo di sosta, che deve avere una superficie ricompresa tra i 2.000 e i 5.000 metri quadrati, deve evitare ogni forma di emarginazione urbanistica e comunque deve essere individuata in modo da facilitare l'accesso ai servizi pubblici. L'area da adibire a campo di sosta deve, in ogni caso, essere classificata zona per attrezzature speciali di uso pubblico, zona F) di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968. Qualora il comune intenda adibire a tale scopo un'area con diversa classificazione, si rende necessaria 1'approvazione di motivata variante allo strumento urbanistico generale.
Per le finalità di cui alla presente legge è prevista 1'erogazione di contributi a favore dei comuni, nell'ambito delle dotazioni finanziarie allo scopo stanziate dal bilancio regionale e nelle misure stabilite dalla norma. Sono previsti, inoltre, contributi finalizzati ad interventi di salvaguardia del patrimonio culturale e identitario della comunità nomade, da erogarsi al sistema dell'associazionismo sociale e culturale, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento della Giunta regionale.
Per le iniziative di formazione professionale di cui al precedente articolo 2 si provvede al finanziamento fino al 100 per cento della spesa, sulla base di specifici programmi definiti ai sensi della vigente normativa in materia dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
Per 1'attuazione della presente legge è autorizzata, per 1'anno 2007, la spesa di euro 1,5 milioni a valere su UPB di nuova istituzione (Interventi locali a favore delle minoranze etniche, NI). A tal fine la dotazione finanziaria dell'UPB (Fondo per nuovi oneri legislativi) è ridotta di pari importo. Per gli anni successivi si provvede con specifico stanziamento del bilancio regionale annuale e pluriennale.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione detta norme per la salvaguardia del patrimonio culturale e dell'identità della minoranza etnica costituita dalle comunità rom, ed al fine di garantire il diritto al nomadismo ed alla sosta all'interno del territorio regionale, nonché alla fruizione delle strutture e dei servizi di assistenza sanitaria e sociale, per la protezione della salute e del benessere sociale.
Art. 2
Interventi1. Le finalità di cui all'articolo 1, anche ai fini della concreta garanzia di accesso ai servizi sociali, dell'istruzione e dell'impiego previsti dalla vigente legislazione comunitaria, sono perseguite attraverso i seguenti interventi:
a) erogazione di contributi a favore dei comuni e di altri enti pubblici o associazioni iscritte al registro regionale del volontariato (Presidenza della Regione), che operano ai sensi del proprio statuto, senza fini di lucro, a sostegno delle minoranze etniche nomadi e delle associazioni culturali che, da almeno cinque anni, svolgono attività specifica di promozione culturale e sociale delle popolazioni nomadi;
b) erogazione di contributi ai comuni per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati;
c) interventi finalizzati al reperimento e/o all'acquisto della casa alle popolazioni nomadi che preferiscano acquisire una fissa dimora, per il tramite dell'Azienda regionale edilizia abitativa (AREA) che provvede con specifici programmi triennali di intervento;
d) organizzazione di corsi di formazione professionale per favorire l'inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo, la valorizzazione delle loro attività lavorative artigianali tipiche e forme adeguate di riconversione professionale.
Art. 3
Campi di sosta1. I campi di sosta devono essere dotati di servizi igienici, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato, spazi attrezzati per il lavoro artigianale tipico ed area di giochi per bambini. L'azienda sanitaria locale competente per territorio garantisce ai campi di sosta la vigilanza igienica e 1'assistenza sanitaria.
2. Le comunità nomadi che intendono accedere al campo di sosta devono versare un contributo, la cui entità deve essere stabilita con regolamento comunale, all'amministrazione con la quale concorrono congiuntamente nella gestione del campo di sosta.
3. Nel medesimo regolamento sono stabilite le necessarie misure di salvaguardia integrale del bene pubblico e le norme di comportamento che la comunità e i suoi singoli appartenenti debbono adottare per la cura e il buon mantenimento di ogni struttura, dotazione e attrezzatura nel campo.
4. L'ubicazione del campo di sosta, che deve avere una superficie ricompresa tra i 2.000 e i 5.000 metri quadrati, deve evitare ogni forma di emarginazione urbanistica e comunque deve essere individuata in modo da facilitare l'accesso ai servizi pubblici. L'area da adibire a campo di sosta deve in ogni caso essere classificata zona per attrezzature speciali di uso pubblico, zona F) di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968. Qualora il comune intenda adibire a tale scopo un'area con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione di motivata variante allo strumento urbanistico generale.
Art. 4
Rappresentante delle comunità nomadi1. Le comunità nomadi che accedono al campo sosta individuano ogni sei mesi, democraticamente e in pubblica assemblea, il proprio rappresentante al quale l'amministrazione comunale si riferisce per assicurare la migliore gestione e cura delle strutture, dotazioni e attrezzature del campo. Il rappresentante è invitato ad assistere alle sedute del consiglio comunale e della giunta, quando all'ordine del giorno vi siano argomenti che direttamente riguardino le predette comunità nomadi. Su tali argomenti, prima dell'adozione di eventuali deliberazioni, è acquisito il parere del rappresentante.
Art. 5
Contributi1. Per le finalità di cui alla presente legge è prevista l'erogazione di contributi a favore dei comuni, nell'ambito delle dotazioni finanziarie allo scopo stanziate dal bilancio regionale, nella seguente misura:
a) per 1'acquisto dell'area di cui all'articolo 4, comma 2, fino al 75 per cento della spesa;
b) per le spese di cui all'articolo 3, comma 1, fino al 75 per cento della spesa;
c) per le iniziative di sostegno all'attività artigianale tipica da promuovere ai sensi dell'articolo 2, fino al 100 per cento della spesa se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale, fino all'80 per cento per il secondo anno e fino al 60 per cento per il terzo anno, sulla base di criteri generali stabiliti dall'Assessorato regionale competente.2. Per le iniziative di formazione professionale di cui all'articolo 2 si provvede al finanziamento fino al 100 per cento della spesa, sulla base di specifici programmi definiti, ai sensi della vigente normativa in materia, dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1 relative alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'identità della minoranza etnica costituita dalle comunità rom sono erogati, a domanda, contribuiti annuali a favore delle associazioni di cui all'articolo 2, lettera a), sulla base di specifico programma di interventi approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione.
4. I comuni, a domanda, accedono ai contributi di cui al presente articolo, assegnati previa deliberazione della Giunta regionale di individuazione dei criteri e delle modalità, delle priorità d'intervento e avuto riguardo alla necessaria documentazione a corredo dell'istanza.
Art. 6
Corsi di formazione1. I corsi di formazione professionale previsti dall'articolo 2, lettera d), aventi preferibilmente per contenuto le forme di attività lavorativa ed artigianale tipiche della cultura nomade, sono programmati dalla Regione, direttamente o su proposta dei comuni, per far fronte alle particolari esigenze professionali di gruppi nomadi interessati da processi di riqualificazione, riconversione o reinserimento nel lavoro. Tali corsi sono gestiti a norma delle disposizioni vigenti che disciplinano le attività di formazione professionale.
Art. 7
Norma finanziaria1. Per 1'attuazione della presente legge è autorizzata, per 1'anno 2007, la spesa di euro 1,5 milioni a valere su UPB di spesa di nuova istituzione (finalizzata a interventi locali a favore delle minoranze etniche - NI). A tal fine la dotazione finanziaria dell'UPB S08.01.003 (Fondo per nuovi oneri legislativi) è ridotta di pari importo. Per gli anni successivi si provvede con specifico stanziamento del bilancio regionale annuale e pluriennale.