CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 292

presentata dal Consigliere regionale

PILERI

il 29 giugno 2007

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti


***************
 

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge si propone il recupero dei sottotetti a fini abitativi con lo scopo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire interventi tecnologici volti al contenimento dei consumi energetici. Tale possibilità potrà consentire il recupero di unità abitative nell'ambito dei centri urbani. Il recupero a fini abitativi sarà ammesso solo nel caso in cui il sottotetto risulti già realizzato alla data di approvazione della presente legge.

 

***************

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e presupposti

1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero della denuncia di inizio attività nei casi consentiti dalle leggi regionali.

3. Il recupero volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei soggetti interessati, alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento ed entro la fine dei relativi lavori.

4. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici di cui al comma 2 dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6.

6. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, ulteriormente ridotta a metri 2,20 per spazi accessori dei servizi. Per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a metri 2,20 per spazi ad uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e servizi. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Il calcolo dell'altezza media ponderale viene effettuato dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

7. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

 

Art. 2
Interventi ammissibili

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, ove previsto dallo strumento urbanistico comunale, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo 1, comma 6. Gli interventi nelle zone classificate A dei centri storici sono ammissibili solo se previsti dai piani particolareggiati e nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica regionale.

 

Art. 3
Ambiti di esclusione

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne dispongano l'esclusione nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.