CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 290

presentata dal Consigliere regionale

PILERI

il 20 giugno 2007

Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi energetici


***************
 

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Da un'attenta analisi dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche regionali della Sardegna emerge chiaramente la necessità di allinearsi ad alcuni orientamenti ormai consolidati in altre Regioni indirizzati a principi e criteri di architettura sostenibile.

Appare quindi indispensabile orientare la normativa urbanistica all'incentivazione di procedimenti e tipologie costruttive che assicurino l'efficienza energetica degli edifici senza però penalizzare l'utente in termini di volume edificabile.

Anche la nuova versione del decreto legislativo n. 192 del 2005 (modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311) che disciplina l'efficienza energetica in edilizia, indica alcuni principi per la predisposizione di un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare territoriale a cui dovranno riferirsi le amministrazioni pubbliche dell'intero territorio nazionale prestando particolare attenzione nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti e soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia.

 

***************

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione Sardegna, al fine di concorrere alla realizzazione degli obbiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale, promuove il miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica ed il contenimento dei consumi energetici, disponendo nuove modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi, in relazione alla volumetria urbanistica e alla superficie coperta dagli edifici.

 

Art. 2
Extra spessori verticali e orizzontali

1. Non sono considerati, e quindi non vanno computati, ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta di un edificio, gli extra spessori dei tamponamenti perimetrali e dei muri perimetrali portanti, superiori a centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 30, nonché dei tamponamenti orizzontali e dei solai delle costruzioni superiori, nella parte non strutturale, a centimetri 10 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 15, qualora il maggiore spessore contribuisca in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e al contenimento dei consumi energetici. Sono ricompresi nello spessore extra dei muri anche rivestimenti in pietra realizzati nel rispetto delle tipologie tradizionali della Sardegna. Detto miglioramento va dimostrato attraverso apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi a firma di tecnico abilitato, comprendenti anche le sezioni significative dell'edificio ed i particolari costruttivi, che costituiscono parte integrante degli elaborati progettuali atti all'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie.

 

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Le modalità di calcolo di cui all'articolo 2 si applicano alle nuove costruzioni ed agli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti, compatibilmente con la salvaguardia della composizione architettonica delle facciate, murature, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico-artistico, nonché con le eventuali necessità di rispettare gli allineamenti esistenti, orizzontali e verticali, del contesto edilizio urbano.

2. Le norme della presente legge si applicano anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione. È fatto salvo l'articolo 16 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29.

3. Restano invariate le norme vigenti sulle distanze minime.

 

Art. 4
Efficacia

1. I comuni provvedono all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle proprie normative edilizie alle disposizioni della presente legge.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 non comporta necessità di variare lo strumento urbanistico generale e la normativa edilizia. Il recepimento delle presenti disposizioni è soddisfatto, da parte dei comuni, con l'adozione di un atto deliberativo di competenza consiliare e le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.

3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie comunali.