CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 288
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCU Giuseppe - COCCO - BIANCU - CACHIA - CUCCA - GIAGU - MANCA - MELONI - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - UGGIAS
il 17 maggio 2007
Norme in materia di valorizzazione dei centri di aggregazione giovanile e riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Diversi anni fa le difficoltà che incontrava un giovane erano da collegarsi principalmente alla povertà, alla difficoltà di sostentamento e di istruzione, alla scarsità di svaghi. I giovani erano investiti molto presto di grosse responsabilità e involontariamente questo creava persone più forti e meno soggette all'instabilità psicologica.
Al giorno d'oggi, invece, con l'avvento di un certo benessere per tutti e di una società globalizzata che offre innumerevoli possibilità di scelta, i problemi dei giovani si concentrano maggiormente in ambito esistenziale.
Se in passato il percorso di vita di ciascuno era in larga parte deciso dalla classe sociale di nascita, oggi la libertà che deriva da un benessere relativamente diffuso permette a ciascuno di scegliere il proprio destino. Oggi i giovani hanno un'ampia possibilità di autogestirsi, ma è anche vero che questo è spesso causa di un certo smarrimento dinnanzi alle scelte di vita.
Orientarsi fra le molteplici idee e suggerimenti della vita contemporanea, scegliere tra diversi modelli ed esempi, capire la differenza tra bene e male, dando nel contempo una certa coerenza alla propria vita, si rivela spesso un compito molto arduo che può causare nei giovani uno stato d'animo fragile e dubbioso.
Una condizione di disagio che in mancanza di punti di riferimento in ambito sociale sfocia in fenomeni di devianza: le cronache riportano ormai quotidianamente episodi di bullismo, abuso di droghe e alcolici, anoressia, bulimia, suicidi e omicidi perpetrati da adolescenti, talvolta legati all'appartenenza a sette sataniche.
Ma anche laddove i giovani non arrivano a espressioni così gravi del loro disagio, la loro condizione di incertezza può manifestarsi nell'abbandono del corso di studi o in una più generale demotivazione allo studio, oppure nella depressione legata alla mancanza di un lavoro.
Non può non colpire come questi fenomeni coinvolgano giovani appartenenti a tutte le classi sociali, a prescindere dalle condizioni economiche dei nuclei familiari di provenienza. Quello che spesso viene evidenziato nelle cronache è proprio la "normalità" delle famiglie che si trovano alle prese con le espressioni drammatiche del disagio giovanile.
Sembra effettivamente mancare una disponibilità diffusa di ambiti esterni alla famiglia nei quali l'adolescente possa trovare adulti che lo aiutino a costruire la propria personalità. Luoghi di formazione ed educazione, luoghi di orientamento, in cui la personalità ancora fragile dei ragazzi possa essere aiutata ad esprimersi senza che ne sia messa a rischio l'integrità psico-fisica.
La presente proposta di legge ha lo scopo di promuovere la creazione di una rete di strutture nella quale i giovani possano trovare assistenza, consulenza, sostegno e stimolo, riconoscendo in particolare l'alta funzione educativa e sociale svolta da tempo immemorabile dagli oratori parrocchiali.
Gli oratori rappresentano da anni un centro fondamentale di aggregazione giovanile, di costruzione di validi percorsi educativi, di valorizzazione intelligente del tempo libero e di esame delle principali dinamiche e domande esistenziali.
I proponenti ritengono che la Regione debba assumersi l'onere di valorizzare le strutture che svolgono attività di pubblico interesse, quale è quella sociale ed educativa: dagli oratori ai centri di aggregazione sociale di iniziativa comunale, passando attraverso tutti quegli altri soggetti pubblici e privati che da anni vantano una comprovata esperienza nel settore socio educativo. Spesso, infatti, le parrocchie o le strutture similari, pur facendosi carico dei fenomeni di disagio e devianza giovanile, non dispongono di mezzi e risorse adeguate.
La presente proposta di legge si compone di otto articoli.
Nell'articolo 1, contenente l'oggetto della legge, la Regione riconosce la funzione educativa e sociale svolta dagli enti locali e da altri soggetti pubblici mediante i centri di aggregazione giovanile, e la funzione svolta nello stesso campo dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica mediante gli oratori, chiarendo che questi ultimi costituiscono uno dei principali soggetti sociali ed educativi della comunità locale.
L'articolo 2 stabilisce che la Regione promuove la stipula di un protocollo d'intesa e di successivi accordi con la Conferenza episcopale sarda, organo rappresentativo delle diocesi sarde, ai fini della programmazione delle attività, e la stipula con altri soggetti pubblici e privati di analoghi protocolli.
All'articolo 3 sono precisate nel dettaglio le finalità della programmazione disciplinata dal successivo articolo 4, tra le quali si è voluto annoverare la realizzazione di percorsi di formazione sociale in ambito ecclesiastico e di orientamento alle opportunità di lavoro nel sociale, in considerazione della gravità dell'incertezza lavorativa che oggi interessa molti giovani.
L'articolo 5 istituisce presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale un comitato tecnico consultivo regionale, che ha il compito di svolgere attività di assistenza e consulenza all'attività della Giunta regionale ai fini dell'esecuzione della legge.
L'articolo 6 detta i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi, precisando che nella concessione dei contributi si dovrà tenere conto dell'esigenza di favorire la diversificazione degli interventi nell'ambito dello stesso territorio.
I finanziamenti per le attività svolte dagli oratori sono concessi alla Conferenza episcopale sarda che provvede a ripartire il contributo tra le diocesi, le quali provvedono poi all'assegnazione dei contributi alle singole parrocchie e comunità religiose.L'articolo 7 detta gli obblighi che i beneficiari dei contributi devono rispettare, prevedendo che la rendicontazione dei finanziamenti regionali ricevuti sia accompagnata da una relazione sugli obiettivi raggiunti, al fine di verificare il perseguimento dei fini della legge.
Infine, l'articolo 8 contiene la norma finanziaria prevedendo per il quadriennio 2007-2010 un finanziamento annuale di 5 milioni di euro per l'attuazione della legge.
I proponenti auspicano che, data la delicatezza e l'importanza della materia trattata, la presente proposta di legge sia esaminata al più presto dalla Commissione competente del Consiglio regionale e dall'Aula.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto della legge1. La Regione Sardegna, allo scopo di promuovere la crescita del ragazzo e la prevenzione del disagio, sostiene il funzionamento dei centri di aggregazione giovanile, quali:
a) luoghi di partecipazione a iniziative di contenuto educativo e formativo;
b) punti di incontro e di produzione culturale; strutture per attività ricreative e di diffusione dell'attività sportiva;
c) sedi per l'avvio e lo sviluppo di esperienze creative giovanili, anche di natura economico produttiva.2. A tal fine l'Amministrazione regionale riconosce e sostiene:
a) la funzione educativa e sociale dell'attività svolta dagli enti locali e da altri soggetti pubblici mediante i centri di aggregazione giovanile, quali luoghi di servizio educativo socio culturale, preposto all'organizzazione di un tempo libero qualificato;
b) la funzione educativa e sociale anche di recupero e integrazione, svolta dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica mediante le attività di oratorio che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei principali soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente.3. La Regione si propone altresì di sostenere l'attività di altri soggetti che svolgano azioni di rilevanza sociale ed educativa in relazione al mondo giovanile e adolescenziale.
Art. 2
Protocolli d'intesa1. La Regione stipula con le amministrazioni comunali che già hanno promosso o intendono promuovere attività di aggregazione giovanile, appositi protocolli d'intesa al fine di definire con la partecipazione degli stessi la programmazione delle attività per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2.
2. È riconosciuta la partecipazione delle diocesi sarde in commissioni consultive e organismi regionali afferenti alle materie di intervento legate all'infanzia e alla gioventù, tramite la Conferenza episcopale sarda. La Regione concorda con la Conferenza episcopale sarda le forme di collaborazione e le azioni ritenute utili attraverso un protocollo d'intesa e successivi accordi operativi. La stessa può presentare proposte e programmi ed esprimere parere consultivo in sede di elaborazione delle linee di programmazione regionale nelle materie sopraccitate.
3. La Regione promuove la stipula di un protocollo d'intesa con la Conferenza episcopale sarda, per acquisire informazioni circa le attività svolte dalle stesse nonché per la partecipazione delle medesime all'elaborazione degli indirizzi generali, tenuto conto delle attività esercitate nell'ambito degli oratori parrocchiali e degli enti ecclesiastici.
4. Il riconoscimento della funzione educativa e sociale potrà essere esteso ad altri soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore che svolgono attività analoghe da almeno tre anni, previa sottoscrizione da parte degli stessi di specifici protocolli d'intesa con la Regione.
5. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni e i soggetti di cui al comma 4, che già svolgono attività di aggregazione giovanile presentano richiesta all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ai fini della sottoscrizione del protocollo di cui ai commi 1 e 4.
6. Con apposito regolamento da emanarsi da parte del Presidente della Regione, sentita la competente Commissione consiliare, vengono determinate le modalità attuative di quanto disposto ai precedenti commi, nonché i requisiti minimi per il funzionamento delle strutture già operanti.
Art. 3
Finalità degli interventi1. La Regione stabilisce come finalità specifiche della programmazione degli interventi:
a) la costruzione di nuove strutture, la riqualificazione di strutture già esistenti e l'acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici;
b) la creazione di ludoteche e centri ricreativi per attività di spettacolo, musica, cultura e attività sportiva;
c) la realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;
d) la realizzazione di percorsi di formazione sociale in ambito ecclesiastico e di orientamento alle opportunità di lavoro nel sociale;
e) il sostegno alla formazione degli operatori che agiscono nell'ambito degli oratori e degli altri centri di aggregazione giovanile;
f) l'incentivo a svolgere ricerche anche rivolte al monitoraggio ed allo studio dell'esistente nonché per la sperimentazione di attività e metodologie d'intervento, soprattutto a carattere innovativo.
Art. 4
Programmazione1. Gli enti locali, la Conferenza episcopale sarda e i soggetti pubblici e privati firmatari dei protocolli d'intesa individuano le priorità tra i suddetti obiettivi e presentano la programmazione annuale degli interventi e dei progetti sulla base del cofinanziamento regionale loro assegnato, al quale possono concorrere con risorse umane, gestionali e strutturali proprie.
Art. 5
Comitato tecnico consultivo regionale1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con decreto del Presidente della Regione un Comitato tecnico consultivo.
2. Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura e svolge funzione consultiva e di assistenza all'attività della Giunta regionale nella materia oggetto della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 6.
3. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, che lo presiede e da cinque membri scelti tra soggetti con specifica competenza e professionalità nelle materie inerenti le politiche giovanili.
Art. 6
Modalità e criteri di finanziamento1. A fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, la Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 stabilisce il termine per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 nonché i criteri per la valutazione degli stessi tenendo conto dell'esigenza di favorire la diversificazione degli interventi nell'ambito dello stesso territorio e determina annualmente:
a) il finanziamento da erogare ai comuni sulla base delle priorità individuate;
b) il finanziamento destinato al sostegno delle attività socio educative svolte dagli oratori e da altri organismi parrocchiali a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, della gioventù e della famiglia, individuate nel relativo protocollo d'intesa;
c) il finanziamento da erogare ai soggetti pubblici e privati che abbiano sottoscritto protocolli d'intesa con la Regione, ripartito sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 6.2. I finanziamenti sono concessi:
a) nel limite del 60 per cento del valore dell'investimento complessivo per la costruzione di nuove strutture, la riqualificazione di strutture già esistenti e l'acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici e la creazione di ludoteche e centri ricreativi per attività di spettacolo, musica, cultura e attività sportiva;
b) nel limite del 50 per cento del valore della spesa complessiva per la realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità; nonché per la realizzazione di percorsi di formazione sociale in ambito ecclesiastico e di orientamento alle opportunità di lavoro nel sociale;
c) nel limite del 40 per cento del valore dell'investimento complessivo per il sostegno alla formazione degli operatori che agiscono nell'ambito degli oratori e degli altri centri di aggregazione giovanile;
d) nel limite del 40 per cento della spesa complessivamente sostenuta per lo svolgimento di ricerche anche rivolte al monitoraggio ed allo studio dell'esistente nonché per la sperimentazione di attività e metodologie d'intervento, soprattutto a carattere innovativo.3. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), sono erogati alla Conferenza episcopale sarda che provvede a ripartire il contributo tra le diocesi secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento sulla base della popolazione;
b) il 40 per cento sulla base del numero delle parrocchie;
c) il restante 20 per cento è utilizzato dalla Conferenza episcopale sarda o da altro ente indicato dalla stessa per attività o iniziative interdiocesane.4. Ogni diocesi procede all'assegnazione dei contributi alle singole parrocchie e comunità religiose che ne facciano domanda con la presentazione di un adeguato progetto che risponda alle finalità del protocollo d'intesa di cui all'articolo 2.
Art. 7
Obblighi dei beneficiari dei contributi1. I soggetti destinatari dei finanziamenti presentano annualmente alla Giunta regionale un'idonea rendicontazione dell'utilizzo dei finanziamenti regionali percepiti nell'anno precedente, accompagnata da una relazione sugli obiettivi raggiunti.
2. La rendicontazione di cui al comma 1 costituisce condizione imprescindibile per la concessione dei successivi finanziamenti.
Art. 8
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in 5.000.000 di euro annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010 è apportata la seguente variazione:
in aumento
UPB S05.03.005
Finanziamenti per attività socio - assistenziali
2007 euro 3.000.000
2008 euro 3.000.000
2009 euro 3.000.000
2010 euro 3.000.000
UPB S05.03.006
Investimenti nel settore socio-assistenziale
2007 euro 2.000.000
2008 euro 2.000.000
2009 euro 2.000.000
2010 euro 2.000.000
in diminuzione
UBP 08.01.003
FNOL - investimenti
2007 euro 5.000.000
2008 euro 5.000.000
2009 euro 5.000.000
2010 euro 5.000.0003. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.