CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 284
presentata dai Consiglieri regionali
MARRACINI - PITTALIS - LAI Renato
il 10 maggio 2007
Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'importanza di istituire la figura del Garante per i diritti dei detenuti nasce dall'esigenza di creare un collegamento tra i detenuti, le famiglie, le associazioni, le cooperative sociali e le istituzioni.
Tale figura, già esistente e funzionante in diverse regioni italiane, è stata, in molte occasioni, il motore di importanti iniziative sul territorio.
La nostra Costituzione all'articolo 27, terzo comma, pur non escludendo certamente un aspetto afflittivo nelle sanzioni penali, ma affermando che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, ha vincolato e vincola il legislatore a strutturare l'esecuzione delle pene ai chiari fini di risocializzazione.
È su questa impostazione culturale, prima ancora che giuridica, che si è arrivati alla riforma della legge 26 luglio 1975, n. 354, con l'approvazione della cosiddetta legge Gozzini (legge 10 ottobre 1986, n. 663), voluta dall'allora Guardasigilli Martinazzoli.
La presente proposta di legge istituisce dunque la figura del Garante regionale per i diritti del detenuto, che deve essere scelto fra personalità di alto profilo morale con esperienza nel settore del diritto penitenziario.
Il Garante deve poter svolgere la sua attività in piena autonomia e libero da qualsiasi rapporto gerarchico o funzionale.
Al Garante devono essere attribuite diverse funzioni, tra le quali la collaborazione con le istituzioni giudiziarie e penitenziarie, con le associazioni e con gli operatori del trattamento intramurale ed extramurale, con le direzioni degli istituti e con gli agenti e ufficiali della Polizia penitenziaria, la promozione e il sostegno di iniziative culturali promosse a favore e dai detenuti.
Il Garante favorirà, inoltre, l'attuazione dei punti di programma indicati nel protocollo di intesa dell'8 febbraio 2006 tra il Ministero della giustizia e la Regione autonoma della Sardegna, fra i quali ricordiamo:
- la territorializzazione della pena;
- la promozione ed educazione alla salute dei ristretti negli istituti penitenziari della Sardegna;
- il trattamento di tossico e alcool dipendenti;
- l'istruzione;
- il reinserimento lavorativo e sociale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.
2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.
3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Art. 2
Costituzione, incompatibilità e revoca1. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di due coadiutori. Il Garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato. Il Garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale.
2. Il Garante e i due coadiutori durano in carica cinque anni.
3. La carica di Garante e di coadiutore è incompatibile con quella di:
a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.4. Il Garante e i due coadiutori non possono esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante e di coadiutore a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale ai fine della sostituzione.
6. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l'elezione, può revocare il Garante e i due coadiutori per gravi o ripetute violazioni di legge.
7. Il Garante e i due coadiutori che subentrino a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.
Art. 3
Trattamento economico1. A1 Garante e ai due coadiutori è attribuita un'indennità di funzione pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 40 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante e ai due coadiutori che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede la struttura di cui all'articolo 4, comma 1, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.
Art. 4
Organizzazione e regolamento1. Il Garante, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 8, dispone di autonomia gestionale ed operativa. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di una struttura amministrativa. Ai dirigenti della struttura di supporto spetta l'adozione degli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in attuazione delle decisioni e delle direttive del Garante stesso.
2. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.
3. Il Garante con proprio atto disciplina le modalità organizzative interne.
Art. 5
Funzioni1. Il Garante, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;
c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
e) invita la competente Commissione consiliare ad effettuare una visita ai sensi dell'articolo 67, comma primo, lettera d), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche, nei casi in cui abbia notizia o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari;
f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 2, e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
g) propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.2. Il Garante, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene costantemente informata la competente Commissione consiliare.
Art. 6
Protocolli d'intesa1. La competente Commissione consiliare promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti:
a) per attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
b) per prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante.
Art. 7
Relazione annuale1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.
2. Il Garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 8
Disposizioni finanziarieGli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 per l'anno 2007 e per ciascuno degli anni successivi e gravano sulle disponibilità esistenti nell'UPB S01.01.001 (Consiglio regionale).