CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 282

presentata dai Consiglieri regionali

PITTALIS - MARRACINI - LAI Renato

il 26 aprile 2007

Politiche regionali di promozione, valorizzazione e sostegno delle famiglie



***************
 

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di delineare un quadro normativo di riferimento omogeneo per tutti gli interventi concernenti la famiglia.

Si intende, in particolare, valorizzare e promuovere, anche in ambito regionale, la famiglia come soggetto sociale, riconoscendole reale cittadinanza con specifiche azioni positive a sostegno delle situazioni più disagiate.

Più specificatamente, dette azioni sono orientate a:
- sostenere la famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine burocratico, abitativo, lavorativo ed economico che ne impediscono lo sviluppo;
- sostenere adeguatamente la copertura delle spese per l'attuazione del diritto allo studio e all'istruzione;
- garantire il diritto al mantenimento dei figli mediante specifiche agevolazioni dirette a sostenere le famiglie numerose;
- assicurare adeguato sostegno all'assistenza diretta da parte delle famiglie dei cittadini anziani e/o disabili;
- promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, associazionismo e cooperazione familiare.

Il rafforzamento della famiglia ed il suo sostegno nelle varie fisionomie (ad esempio famiglie monogenitoriali), è la risposta non già ad esigenze ideologiche, quanto piuttosto a prioritari problemi sociali che, se trascurati, impediscono il pieno sviluppo dell'individuo all'interno della famiglia e la funzione sociale che la famiglia stessa svolge nell'ambito del nostro ordinamento.

Infine, è prevista una dotazione finanziaria per 1'esercizio finanziario 2007 di 50.000.000 di euro, sufficienti per assicurare l'operatività della legge.

 

***************

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in conformità alle disposizioni sancite dalla Costituzione, riconosce e valorizza la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l'educazione dei figli, per l'assistenza ai suoi componenti e per la solidarietà tra le generazioni. Ogni intervento di cui alla presente legge va riferito all'ambito familiare come luogo di vita di ciascuno dei suoi membri.

2. La Regione promuove, altresì, interventi di sostegno rivolti alle famiglie monoparentali.

3. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge il concepito è considerato componente della famiglia.

4. La Regione riconosce alla famiglia lo stato di soggetto sociale, protagonista attivo nella costruzione dell'identità personale, dell'azione educativa e delle politiche regionali ed attua, con il concorso degli enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e del lavoro, di organizzazione dei servizi finalizzate a tutelare e valorizzare la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni sociali.

 

Art. 2
Obiettivi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico;
b) favorire la stabilità delle famiglie attraverso programmi mirati di sostegno e di intervento;
c) riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;
d) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, attivando i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause che possono indurre la madre ad interrompere la gravidanza;
e) corresponsabilizzare i genitori nella cura e nell'educazione dei figli e nella formazione della loro personalità sotto l'aspetto psicologico, sociale e culturale e, in particolare, promuovere una cultura di maggiore condivisione da parte del padre degli impegni parentali;
f) incoraggiare la permanenza in casa dei bambini nei primi anni di età con gli interventi di cui all'articolo 10;
g) garantire il rispetto del principio di sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni pubbliche, favorendo e sollecitando l'iniziativa responsabile delle famiglie, anche liberamente associate;
h) garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psicoaffettivo e la continuità del rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi servizi;
i) realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all'affido ed all'adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che accolgono i minori, promuovendo e sostenendo le iniziative tese all'adozione di bambini disabili;
l) assicurare la tutela, l'assistenza e la consulenza a sostegno delle famiglie monoparentali nonché a favore dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale o di altro tipo;
m) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie nel cui nucleo sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare;
n) attivare servizi che facilitino la permanenza dell'anziano all'interno del nucleo familiare per incrementare i rapporti intergenerazionali;
o) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, in quanto essenziale per la vita delle famiglie e per la società, proteggendone lo svolgimento mediante la stipula di specifici contratti di assicurazione contro i rischi infortunistici;
p) rendere compatibili, anche attraverso l'estensione e la diversificazione dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro dei coniugi con quelle connesse alle responsabilità familiari e promuovere le pari opportunità e la piena condivisione del carico del lavoro domestico e di cura dei figli tra donne e uomini;
q) promuovere, nell'ambito dei contratti collettivi decentrati, strumenti di modulazione e flessibilità dei tempi di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di cura ed assistenza familiare;
r) tutelare e promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate e quelli delle famiglie dei lavoratori emigrati di ritorno che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale;
s) definire gli standard dei servizi residenziali per minori;
t) assicurare la realizzazione da parte degli enti locali di iniziative finalizzate al sostegno ai nuclei familiari di persone immigrate per consentire l'inserimento nel ciclo scolastico educativo dei minori;
u) rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo.

 

Art. 3
Perseguimento degli obiettivi

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nell'ambito del piano socio-assistenziale, determina gli interventi da attuare nel triennio di riferimento, le aree oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche, le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio, nonché le risorse disponibili per ciascun intervento.

2. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge l'ordine di priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base del quoziente familiare definito secondo i seguenti elementi:
a) reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell'IRPEF;
b) numero dei componenti della famiglia ivi compreso il figlio concepito;
c) presenza nel nucleo familiare di:
1) un solo genitore
2) soggetto portatore di handicap fisico o psichico;
3) anziano convivente non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente;
4) soggetto in situazione di particolare disagio psico fisico.

 

Art. 4
Criteri generali di valutazione degli interventi

1. La Regione:
a) valuta, nella definizione delle politiche regionali, comprese quelle tariffarie e dell'accesso ai servizi, con particolare attenzione alle politiche del lavoro, la differente situazione economico-sociale derivante alle famiglie dal numero dei componenti a carico dei produttori di reddito, nonché la situazione di disagio per l'assenza di solidarietà familiare che può pregiudicare le diverse realtà familiari, incluse le famiglie monoparentali;
b) modula le politiche fiscali di sua competenza anche tenendo conto del criterio del quoziente familiare definito dall'articolo 3, comma 2;
c) incentiva e sostiene, anche economicamente, gli enti locali singoli o associati, nonché le aziende sanitarie, di trasporto e di servizi in genere che definiscono qualificate iniziative in attuazione della presente legge, in particolare iniziative di agevolazione alle famiglie o associazioni di famiglie che assumono impegni di solidarietà nell'assistenza e nella cura dei familiari;
d) crea forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche.

 

Art. 5
Agevolazioni finanziarie

1. A1 fine di facilitare la formazione di nuove famiglie e contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica per coloro che vivono le condizioni familiari riconosciute all'articolo 1, la Regione prevede:
a) prestiti senza interessi o a tasso agevolato ai soggetti di cui all'articolo 1, in situazione di temporanea difficoltà economica per il finanziamento di spese scolastiche, sanitarie, sulla base di convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali ed assicurativi;
b) una riserva pari al 20 per cento sui programmi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per la locazione di alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio, nonché alle famiglie monoparentali;
c) il rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione principale;
d) il rimborso, di una somma pari al 50 per cento delle spese riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e la tassa sui rifiuti relative all'abitazione principale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le fasce di reddito dei destinatari dei benefici di cui al comma 1, nonché gli indirizzi per la concessione, da parte dei comuni, singoli e associati, dei benefici stessi.

3. La Regione istituisce un fondo di garanzia a favore dei proprietari di immobili disponibili a locare gli appartamenti a famiglie che vivono la precarietà del lavoro e a famiglie di immigrati che con il loro lavoro contribuiscono al benessere della società. La Giunta con apposita deliberazione stabilisce le modalità e i criteri relativi alla istituzione e gestione del fondo di garanzia.

4. La mancata esibizione dell'atto matrimoniale entro un anno dalla concessione dei benefici di cui al comma 1, comporta la revoca della concessione stessa ed il recupero delle somme erogate con l'applicazione dei normali tassi di interesse bancari.

5. La Regione promuove campagne informative, rivolte in particolare alle famiglie, da parte delle associazioni di solidarietà familiare e delle associazioni dei consumatori in materia di finanziamenti e prestiti bancari.

 

Art. 6
Iniziative socio-educative per la prima infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza

1. La Regione incentiva le province, i comuni, singoli o associati che promuovono iniziative, anche sperimentali, di carattere socio-educativo-culturale per la prima infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza, che rispondano maggiormente alle istanze della famiglia.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte, in particolare, a:
a) potenziare i servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche mediante convenzioni con enti e soggetti che gestiscono tali servizi;
b) realizzare interventi educativi assistenziali domiciliari rivolti a famiglie con bambini affetti da particolari patologie o handicap che impediscano, in via temporanea o permanente, la frequenza dei servizi educativi e della scuola dell'obbligo e a famiglie con adulti anziani non autosufficienti;
c) attuare asili nido a favore dei figli di lavoratori presso la sede di imprese pubbliche e private, previe apposite convenzioni con i comuni competenti per territorio;
d) realizzare forme di autorganizzazione familiare, quali i nidi famiglia; per nido famiglia si intende l'attività di cura di bambini da zero a tre anni svolta senza fini di lucro e promossa ed autogestita dalle famiglie utenti;
e) incrementare il servizio di assistente familiare per bambini che non possono usufruire dei servizi di cui alle lettere a) e c);
f) organizzare servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini di età da diciotto mesi a tre anni, per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, escluse le prestazioni relative alla mensa ed al riposo pomeridiano;
g) favorire l'utilizzazione di strutture e supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di spazi attrezzati per l'infanzia gestiti da associazioni di volontariato;
h) costruire ludoteche pubbliche o private intese come servizio educativo-culturale-ricreativo, tendente a valorizzare le capacità creative ed espressive dei bambini;
i) realizzare centri d'incontro per preadolescenti ed adolescenti aventi finalità socializzanti, culturali e pedagogiche, con il supporto di operatori educativi dotati di specifica competenza professionale e con la eventuale collaborazione dei genitori.

 

Art. 7
Piano regionale per asili nido

1. La Regione adotta un piano triennale per asili nido al fine di contribuire al finanziamento dei progetti di asili o forme alternative di cura per la prima infanzia, promossi da imprese e associazioni di solidarietà familiare, che rispondano alle effettive esigenze del territorio, come programmate dal piano triennale.

 

Art. 8
Concorso alle spese per le adozioni dei bambini disabili e le adozioni internazionali

1. La Regione, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, concede contributi alle famiglie adottive di bambini disabili e alle famiglie che sostengono le spese per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.

 

Art. 9
Iniziative per consentire la permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare

1. La Regione, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, promuove ed incentiva iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione interviene con contributi per l'abbattimento degli interessi su prestiti contratti per esigenze abitative dai nuclei familiari che convivono con persona portatrice di handicap o con anziani non autosufficienti, parenti in linea retta o affini di primo o secondo grado.

3. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, per ciò che concerne le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria indicate all'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, possono prevedere, nell'ambito dei propri regolamenti, la concessione, su richiesta degli aventi diritto all'assistenza domiciliare:
a) di titoli validi per l'acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati o accreditati, erogatori di prestazioni sociali;
b) di contributi economici al nucleo familiare dell'assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina gli indirizzi per la concessione dei contributi di cui al comma 2 e dei titoli di cui al comma 3, lettere a) e b).

 

Art. 10
Associazionismo familiare

1. La Regione promuove ed incentiva, anche in forma coordinata con gli enti locali, l'associazionismo familiare come modalità necessaria per garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.

2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, si impegna a valorizzare e sostenere la solidarietà tra le famiglie e a dare impulsi ad esperienze di autorganizzazione, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:
a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione delle banche del tempo di cui al comma 3;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione ed informazione sull'identità ed il ruolo sociale della famiglia, sulla vita coniugale e genitoriale.

3. Per banche del tempo si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno.

4. La Regione inserisce tra gli interventi previsti dagli atti di programmazione di cui all'articolo 3 l'incentivazione delle attività di cui al comma 2.

5. Le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 2, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, possono stipulare convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività o per la gestione di servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

 

Art. 11
Centri per la famiglia

1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell'ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi centri per la famiglia, che forniscono informazioni sui servizi, le risorse e le opportunità che il territorio offre a bambini e famiglie ( educative, sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero), con particolare attenzione a:
a) esigenze informative e di orientamento delle famiglie monoparentali, delle famiglie immigrate e con figli disabili;
b) servizi e iniziative di supporto e di ascolto ai genitori, anche attraverso la realizzazione di gruppi, corsi e incontri con esperti, servizi di consulenza e sostegno mirati ai diversi problemi delle famiglie previsti dalla presente legge;
c) mediazione familiare a favore di coppie di genitori in fase di separazione, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'interesse dei figli;
d) assistenza. giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento.

2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano forme di coordinamento e di collaborazione tra i centri per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri enti pubblici e associazioni che svolgono attività d'interesse per i nuclei familiari, comprese le famiglie monoparentali , al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia.

3. Le forme di coordinamento tra i servizi regionali e i centri di cui al comma 1, finalizzate all'erogazione dei benefici di cui alla presente legge, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti.

 

Art. 12
Osservatorio permanente sulle famiglie

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato Osservatorio.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le Commissioni consiliari competenti, determina la composizione dell'Osservatorio, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nel campo della sociologia della famiglia, designati dalla Giunta stessa, nonché di rappresentanti delle associazioni degli enti locali e di rappresentanti delle associazioni di famiglie. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e familiari.

3. L'Osservatorio, in particolare:
a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativi-assistenziali; a tal fine crea un coordinamento permanente con i centri per la famiglia che assicuri un rapporto continuo con la realtà territoriale;
b) presenta osservazioni alla commissione consiliare competente in materia di politiche familiari sulle proposte di legge relative alle politiche familiari;
c) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, garantendo anche un monitoraggio sull'attuazione dei progetti cofinanziati dalla Regione;
d) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;
e) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia.

4. L'Osservatorio presenta. una relazione annuale sul lavoro svolto alla Commissione consiliare in materia di politiche familiari.

5. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. Può, previa apposita convenzione, avvalersi anche di enti specializzati ed istituti universitari. 6. La Giunta regionale individua la struttura competente ad assicurare all'Osservatorio i locali, le attrezzature ed il personale necessari al suo funzionamento.

 

Art. 13
Disposizione finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, sono valutati in euro 50.000.000 per l'esercizio finanziario 2007, a gravare nelle disponibilità esistenti nel conto della UPB S05.03.005.