CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 280

presentata dai Consiglieri regionali

CUCCU Giuseppe - BIANCU - CACHIA - COCCO - CUCCA - GIAGU - MANCA - MELONI - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI - UGGIAS

l'11 aprile 2007

Rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari e istituzione dell'Agenzia regionale sarda per la sicurezza alimentare (ARSSA)



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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il tema della sicurezza alimentare ha assunto nell'ultimo decennio particolare rilievo a causa del verificarsi di fenomeni che hanno ingenerato nei consumatori preoccupazione e diffidenza circa la sicurezza dei prodotti alimentari.

Il panico creatosi intorno alla BSE (la cosiddetta "sindrome della mucca pazza") e ai cibi contaminati dalla diossina ha spinto l'Unione europea ad innalzare il livello di guardia e ad adottare specifiche misure legislative in grado di garantire elevati standard di sicurezza dei prodotti alimentari consumati negli Stati membri. In questa prospettiva la Commissione europea ha emanato nel 2000 il "Libro bianco sulla sicurezza alimentare", quale documento programmatico strategico che delinea oltre ottanta azioni per migliorare la sicurezza dei prodotti secondo un approccio integrato che riguarda l'intera catena alimentare nelle sue diverse fasi, tutti i soggetti che vi partecipano e tutti i settori che vi sono coinvolti.

I principi contenuti nel "Libro bianco sulla sicurezza alimentare" sono stati confermati e ulteriormente sviluppati dal Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali cui deve informarsi la legislazione alimentare degli Stati membri, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e prevede la creazione di un sistema di allarme rapido per la notificazione a livello comunitario dell'insorgere di rischi per la salute umana dovuti ad emergenze alimentari.

Il Regolamento CE n. 178/2002 ha introdotto anche la procedura di rintracciabilità, che consente di rendere trasparente il percorso seguito da ogni alimento, individuando i soggetti coinvolti nel passaggio dello stesso dal produttore al consumatore, garantendo che siano agevolmente riconoscibili le specifiche responsabilità.

In attuazione del suddetto regolamento comunitario in Italia è stato istituito il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) quale interfaccia nazionale dell'Agenzia EFSA, che si propone di essere il punto di riferimento per tutte le istituzioni che nel nostro Paese operano nell'ambito della sicurezza alimentare e devono collaborare nella gestione del rischio.

In Sardegna si rende necessaria un'opera di adeguamento delle strutture e delle norme regionali ai principi sanciti a livello europeo, anche in considerazione della grande importanza che il tema riveste in un territorio come quello sardo caratterizzato da un'economia che ruota intorno al settore agro-pastorale e punta a conquistare proprio con i suoi prodotti agroalimentari i mercati nazionali ed europei.

Per il perseguimento di tale finalità diventa strategica l'istituzione di un'Agenzia regionale sarda per la sicurezza alimentare, che da un lato agisca da interfaccia con le strutture comunitaria (EFIA) e nazionale (CNSA), e dall'altro lato sia in grado di garantire la rintracciabilità degli alimenti, certificando le tappe della catena che porta ogni alimento, mangime o ingrediente alimentare, dal produttore al consumatore.

La rintracciabilità è uno strumento importantissimo di garanzia per il produttore e di sicurezza e fiducia per il consumatore e rappresenta un presupposto di base per assicurare la gestione delle emergenze alimentari. Alcuni alimenti, infatti, possono presentare rischi specifici per la salute umana, che possono essere evitati solo attraverso l'applicazione di specifiche norme tese a tutelare il benessere degli animali che producono (o diventano) il nostro cibo e a impedire che gli alimenti siano prodotti o trattati in condizioni poco igieniche. Norme permissive di igiene alimentare causano la diffusione di intossicazioni (come salmonella e listeria) e anche nel settore agro-alimentare sono stati spesso rilevati rischi di natura microbiologica e chimica.

La proposta di legge individua nelle procedure dettate dalle norme UNI 10939 e UNI 11020 quelle idonee a caratterizzare una produzione come garantita da un sistema di rintracciabilità di filiera di prodotto.

Le misure adottate in materia di sicurezza alimentare, per essere efficaci devono basarsi sull'analisi del rischio e sui principi di precauzione e trasparenza: principi dettati dalla normativa comunitaria e sui quali si fonda la proposta di istituzione dell'Agenzia sarda per la sicurezza alimentare.

L'Agenzia definisce i requisiti di sicurezza degli alimenti e le situazioni di rischio in collaborazione con le altre istituzioni pubbliche che hanno competenza e responsabilità nel settore e partecipa al sistema di allarme rapido istituito tra gli Stati membri e la Commissione europea per la notificazione in tempo reale degli eventuali rischi per la salute umana connessi al consumo di prodotti alimentari.

I proponenti, oltre ad affidare all'Agenzia il compito di garantire la rintracciabilità degli alimenti, ritengono opportuno e strategico che essa diventi strumento capace di supportare l'adozione, a titolo volontario, di sistemi in grado di assicurare la qualità delle produzioni agricole e agroalimentari, promuovendo l'utilizzo di metodi di produzione rispettosi della salute e dell'ambiente, anche attraverso l'incentivazione di filiere a certificazione controllata.

A tal fine la Regione finanzia progetti di filiera diretti all'adozione di sistemi di qualità, anche finalizzati all'identificazione territoriale delle produzioni, e l'avvio di sistemi di valutazione igienico sanitarie e qualitative delle produzioni con standard superiori a quelli richiesti dalla normativa vigente in materia.
L'Agenzia assicura, in particolare, la certificazione e il controllo delle produzioni agroalimentari isolane, promuovendo le condizioni per l'aumento del numero dei prodotti sardi che si avvalgono di certificazioni volontarie, anche rilasciate a livello europeo (DOP, IGP, STG).

Questi marchi garantiscono la qualità delle materie prime utilizzate e il ricorso a processi produttivi rigorosi, rispettosi dell'ambiente e della salute umana, certificando nel contempo il legame dei prodotti con la nostra terra.

La specificità delle produzioni locali costituisce, infatti, un'inestimabile ricchezza culturale perché racchiude la storia delle nostre tradizioni, ma rappresenta anche una ricchezza economica della quale i sardi sono sempre più consapevoli.

In questa prospettiva, l'Agenzia si occupa anche di svolgere attività di comunicazione e informazione al fine di rendere il cittadino responsabile delle sue scelte alimentari, insieme agli altri protagonisti della filiera, e al fine di agevolare la diffusione e il consumo dei prodotti sardi a livello nazionale e comunitario.

I proponenti individuano la sede dell'Agenzia in un comune della Provincia del Medio Campidano. Le ragioni della scelta vanno ricercate nella profonda vocazione agricola e agro-alimentare della provincia in questione, che fin dalla sua costituzione si è proposta di caratterizzarsi a livello regionale come "Provincia verde", puntando sulla valorizzazione e sulla qualità delle sue produzioni.

Una vocazione comprovata dalle procedure ormai quasi concluse per il riconoscimento del marchio DOP per due dei prodotti maggiormente caratterizzanti l'economia e l'identità del Medio Campidano: lo zafferano, diffuso soprattutto a San Gavino (la "Città dello zafferano"), ma anche a Turri e Villanovafranca, e il carciofo spinoso, coltura principe in particolare a Serramanna e Serrenti.

Inoltre, sono state avviate le procedure per il riconoscimento del marchio IGP per il carciofo violetto di Sardegna, la cui produzione proviene in gran parte dalla Provincia del Medio Campidano e in particolare dai Comuni di Furtei, Samassi, Sanluri e Serrenti.

Senza contare che altri due comuni del Medio Campidano, e cioè Gonnosfanadiga e Villacidro, si distinguono ormai da tempo immemorabile per la produzione di un olio extravergine d'oliva di ottima qualità, altro prodotto tutelato a livello europeo con il riconoscimento della DOP per l'olio extravergine d'oliva prodotto in Sardegna.

Un patrimonio gastronomico e culturale che la Regione sarda deve continuare a proteggere e tutelare, nella profonda convinzione che, prodotti e alimenti più genuini e gustosi, garantiti da processi di produzione rigorosi e certificati e ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente, non potranno che portare giovamento alla salute dei sardi e all'immagine della Sardegna: una Regione "speciale" non solo per le sue maggiori condizioni di autonomia.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità generali

1. Al fine di assicurare una maggiore sicurezza degli alimenti e garantire ai consumatori una maggiore tutela e informazione inerenti la provenienza, la trasformazione e la qualità dei prodotti agroalimentari, la Regione Sardegna:
a) istituisce l'Agenzia regionale sarda per la sicurezza alimentare (ARSSA);
b) definisce le caratteristiche dei sistemi di rintracciabilità in attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002;
c) istituisce politiche d'incentivazione per l'adozione di sistemi che garantiscano la qualità dei prodotti agroalimentari.

 

Art. 2
Istituzione dell'Agenzia regionale sarda per la sicurezza alimentare (ARSSA)

1. È istituita l'Agenzia regionale sarda per la sicurezza alimentare (ARSSA), di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico regionale, strumento operativo della Regione autonoma della Sardegna, non avente natura economica, al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza e salubrità degli alimenti e di garantire ai consumatori una maggiore tutela e informazione inerenti la provenienza, la trasformazione e la qualità dei prodotti agro-alimentari della Regione Sardegna.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale, contabile e gestionale.

3. L'Agenzia ha sede in un comune della Provincia del Medio Campidano individuato dallo statuto di cui all'articolo 9 ed è sottoposta ai poteri d'indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

4. All'Agenzia si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali.

 

Art. 3
Finalità dell'Agenzia

1. L'Agenzia si propone di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti.

2. L'Agenzia rappresenta l'interfaccia regionale dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare e del Comitato nazionale della sicurezza alimentare e coordina le attività degli enti, uffici e organi istituzionalmente preposti dalla Regione Sardegna in materia di alimentazione.

3. L'Agenzia, anche attraverso la collaborazione con le agenzie regionali Agris Sardegna e Laore Sardegna, con le Aziende sanitarie locali e con le altre istituzioni pubbliche:
a) garantisce la rintracciabilità degli alimenti, certificando le tappe della catena che porta ogni alimento, mangime o ingrediente alimentare dal produttore al consumatore;
b) definisce i requisiti di sicurezza degli alimenti e le situazioni di rischio;
c) partecipa al sistema nazionale di allarme che consenta l'identificazione e la rapida notifica di emergenze in materia di sicurezza alimentare ;
d) promuove lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari sardi anche attraverso l'incentivazione di filiere a certificazione controllata.

 

Art. 4
Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia:
a) definisce gli standard operativi dei laboratori che operano nel campo della sicurezza alimentare, con particolare attenzione ai metodi di analisi quantitativa e qualitativa della presenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti, volti ad evidenziare eventuali violazioni della normativa nazionale e comunitaria;
b) coordina le attività inerenti la promozione e il sostegno in materia di sicurezza alimentare e certificazione delle produzioni agricole e agro-alimentari;
c) coordina gli interventi di analisi e valutazione del rischio riguardo all'alimentazione e alla nutrizione;
d) sviluppa programmi di monitoraggio e di sorveglianza della sicurezza alimentare;
e) riceve segnalazioni e richiami dei soggetti interessati ad assumere ogni iniziativa volta ad eliminare il rischio del verificarsi di un pregiudizio per la salute;
f) offre consulenza scientifica e coordina le conseguenti attività di valutazione e di supporto agli enti locali;
g) promuove azioni di informazione a favore dei consumatori e degli operatori del settore agricolo e agro-alimentare in materia di sicurezza, igiene e qualità degli alimenti;
h) gestisce la banca dati regionale che raccoglie tutti i dati relativi ai controlli effettuati dagli organi di controllo pubblici e privati e quelli relativi a fenomeni di infezione e tossinfezione alimentare per cui sia obbligatoria la denuncia;
i) effettua attività di censimento e di monitoraggio della ricerca in ambito alimentare.

 

Art. 5
Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore generale;
b) il comitato scientifico;
c) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 6
Direttore generale

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia e ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.

2. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'Agenzia; in particolare:
a) definisce gli obiettivi dell'Agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;
b) verifica periodicamente il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenzia.

3. L'incarico di direttore generale è conferito, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra persone in possesso di comprovata esperienza e qualificazione nelle materie di competenza dell'Agenzia che abbiano ricoperto per almeno cinque anni incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private .

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'Agenzia è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro novanta giorni successivi alla fine della stessa.

6. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

7. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

 

Art. 7
Comitato scientifico

1. Nell'espletamento dei compiti e delle finalità di cui alla presente legge l'Agenzia si avvale di un comitato scientifico che, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, elabora i programmi annuali e pluriennali dell'Agenzia e svolge funzioni consultive, anche nei confronti della Giunta regionale.

2. Il comitato è composto da:
a) il direttore generale dell'Agenzia che lo presiede;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
d) un esperto sulla qualità dei prodotti agro-alimentari;
e) un esperto sui prodotti fitosanitari, auxinici e loro residui;
f) un esperto sugli organismi geneticamente modificati;
g) un esperto sulle malattie infettive trasmissibili attraverso gli alimenti.

3. I componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. Il funzionamento del comitato scientifico è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 9.

 

Art. 8
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente.

2. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

3. Il collegio esercita le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.

 

Art. 9
Competenze della Regione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, approva:
a) lo statuto;
b) il regolamento interno;
c) il bilancio di previsione e consuntivo;
d) i programmi annuali e pluriennali;
e) gli atti di indirizzo e le direttive alle quali l'Agenzia deve attenersi nell'esercizio della sua attività;
f) la pianta organica del personale.

2. Lo statuto e i programmi annuali e pluriennali dell'Agenzia sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

3. Il parere della Commissione di cui al comma 2 è reso entro trenta giorni dall'assegnazione; se la Commissione non esprime il parere nel termine indicato, la Giunta regionale può approvare lo statuto o i programmi prescindendo dallo stesso.

 

Art. 10
Programmazione e controllo

1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, l'Agenzia predispone i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.

2. I programmi annuali e pluriennali predisposti dall'Agenzia sono approvati dalla Giunta regionale, secondo la procedura di cui all'articolo 9.

3. Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, l'Agenzia definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo contabile.

 

Art. 11
Dotazione organica

1. Entro e non oltre trenta giorni dalla costituzione dell'Agenzia il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede al trasferimento all'Agenzia del personale, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature della Regione o di enti regionali destinati all'esercizio delle funzioni destinate all'Agenzia.

2. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili della dotazione organica dell'Agenzia può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente.

3. Esperite le procedure di mobilità, alla copertura dei posti ancora vacanti si procede mediante concorsi pubblici.

 

Art. 12
Consultazione e concertazione

1. L'Agenzia opera realizzando sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione con gli enti locali, con gli attori dell'industria alimentare, con le associazioni di categoria del mondo agricolo e con le associazioni rappresentative di interessi diffusi.
2. Per gli interventi che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni e altri soggetti pubblici, l'Agenzia assicura il coordinamento delle azioni.

 

Art. 13
Trasparenza

1. L'Agenzia opera con criteri di trasparenza e pubblicità, salvo i casi specificamente finalizzati alla salvaguardia della salute e alla riservatezza dei dati personali.

2. L'Agenzia garantisce l'accesso agli atti e ai documenti inerenti la propria attività, i servizi e le opere prestate secondo le norme dettate dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 47, e dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le disposizioni del proprio regolamento.

 

Art. 14
Caratteristiche dei sistemi di rintracciabilità

1. Una produzione può definirsi garantita da un sistema di rintracciabilità di filiera di prodotto quando l'intera filiera, dalla produzione alla commercializzazione, adotta procedure conformi alle norme UNI 10939 "Sistema di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari" e UNI 11020 "Sistema di rintracciabilità nelle aziende agro-alimentari".

2. La conformità a tali sistemi deve essere attestata da parte di organismi accreditati dal Sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione.

 

Art. 15
Incentivi all'adozione di sistemi di qualità

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, lettera c), la Regione Sardegna, previo parere favorevole della Commissione europea, finanzia progetti di filiera diretti all'adozione di sistemi di qualità, anche finalizzati all'identificazione territoriale delle produzioni.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 le imprese agricole e agro-alimentari facenti parte di una filiera che abbia adottato sistemi di rintracciabilità di filiera di prodotto certificati o in fase di certificazione.

3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 per le spese sostenute dalle imprese agricole nel primo anno di esecuzione dei progetti di filiera sono pari all'importo massimo ritenuto ammissibile dalla Commissione europea; negli anni successivi i contributi sono erogati con una progressiva diminuzione del 20 per cento.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce con apposita deliberazione le disposizioni di attuazione per l'erogazione dei finanziamenti.

 

Art. 16
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 per gli anni 2007 e successivi. Alla relativa spesa si fa fronte mediante la variazione di bilancio di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010 è apportata la seguente variazione:

in aumento

UPB S06.04.001
Finanziamenti agli enti e agenzie regionali, ai consorzi frutticoltura, SAR, e alla Consulta agricola - parte corrente

2007 euro 1.000.000
2008 euro 1.000.000
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi

2007 euro 1.000.000
2008 euro 1.000.000
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria 2007.