CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 279
presentata dai Consiglieri regionali
PETRINI - PILERI
il 29 marzo 2007
Deroghe alle volumetrie edilizie, previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali, in favore delle persone con grave disabilità motoria
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche) ha rappresentato un primo importante passo per affrontare e risolvere sul piano culturale, politico e della solidarietà il problema delle barriere architettoniche. Per la prima volta con quella normativa si sono disposti interventi diretti a assicurare a tutti i cittadini la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente costruito. In quella stessa legge, all'articolo 15, si sono previste concessioni e autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici esistenti, "ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative".
Quella legge, che pure era innovativa allo scopo di realizzare il pieno diritto di movimento di disabili e non, presenta ormai qualche ritardo rispetto alla maturazione attuale della coscienza sociale verso le esigenze della qualità della vita dei disabili con gravi patologie motorie.
Con la presente proposta di legge si intende aggiornare la normativa al progresso della mentalità sociale e soprattutto alle sempre più numerose richieste delle famiglie che devono far fronte ai bisogni dei propri familiari, che si trovano in condizione di gravi disabilità e che spesso risiedono in abitazioni nelle quali risulta necessario ampliare gli spazi esistenti per adeguarli alle esigenze abitative delle persone cui la presente legge è riferita.
L'inidoneità di spazi abitativi troppo spesso impedisce ai disabili gravi, dimessi per esempio dalle unità spinali unipolari di Cagliari o da altre strutture ospedaliere, di fare rientro in famiglia per continuare la riabilitazione e il reinserimento in un ambiente idoneo ed accogliente.
A queste difficoltà è rivolta la proposta di legge che rende possibili, oltre quanto già previsto per l'abbattimento delle barriere architettoniche, gli interventi di ampliamento delle volumetrie fino a un massimo di 120 metri cubi ed una superficie massima di 40 metri quadri, in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Il tutto nel rispetto della normativa in materia di beni ambientali e culturali, di distanze, di confini e di eventuali vincoli igienico - sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti.
Si ritiene tra l'altro opportuno prevedere la priorità di istruttoria per le pratiche riferite alla realizzazione delle predette opere.
L'articolo dedicato alla modalità dell'intervento fissa rigorosamente le cautele e le limitazioni che paiono sufficienti a impedire un uso improprio di questa particolare normativa di deroga. La certificazione relativa all'handicap grave, la relazione del progettista sulla impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza, il progetto del nuovo volume e soprattutto la trascrizione, presso la locale conservatoria dei registri immobiliari, dei vincoli di durata decennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap grave sono tutte cautele per evitare abusi o speculazioni.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge, in armonia con le finalità previste dalla legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche), detta le disposizioni che consentono alle persone con grave disabilità motoria di dotare gli edifici in cui risiedono di strutture e spazi adeguati allo loro esigenze abitative.
Art. 2
Ambito di applicazione1. In deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, oltre quanto già previsto dalle norme vigenti in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche, sono consentiti negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 metri cubi e nella superficie massima di 40 metri quadri per creare servizi indispensabili alle esigenze di vita delle persone con gravi disabilità motorie, come la realizzazione di nuovi vani, bagni, spogliatoi, spazi per l'installazione di apparecchiature per la riabilitazione, nonché l'adeguamento dei locali abitativi in genere.
2. Restano ferme, per gli ampliamenti, le disposizioni che tutelano i beni ambientali e culturali, e quelle che sono previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, dai confini, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti come previste dai regolamenti edilizi ed eventualmente derogabili nel rispetto del Codice civile. Restano ferme altresì le disposizioni di eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.
Art. 3
Modalità di intervento1. Per realizzare le opere di cui all'articolo 2, comma 1, va presentata al comune la richiesta di titolo abilitativo a costruire corredata di:
a) certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale che attesti la condizione di disabilità con grave handicap motorio, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, della persona ivi residente, con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative del disabile;
b) relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
c) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.2. L'istruttoria delle pratiche relative all'esecuzione delle opere previste dalla presente legge riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.
3. All'atto del rilascio della concessione edilizia, sulle volumetrie aggiuntive realizzate è istituito, a cura del concessionario, un vincolo di durata decennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di grave handicap motorio, da trascriversi presso la locale conservatoria di registri immobiliari.