CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 277

presentata dai Consiglieri regionali

FLORIS Vincenzo - CERINA - MARROCU - SANNA Franco - SANNA Alberto - CORRIAS - BARRACCIU - SERRA - LICHERI - MARRACINI - PINNA - GESSA - URAS - SALIS - CALLEDDA
il 22 marzo 2007


Tutela dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge ha la finalità di garantire il recupero e la tutela di mestieri, saperi, strumenti, prodotti di valore culturale specifico, estinti o a rischio di estinzione. L'intervento rappresenta una "eccezione culturale" rispetto alla legislazione vigente che riguarda settori produttivi artigianali e, in quanto tale, ha una funzione integrativa rispetto alla legge sulla tutela dei beni culturali. Infatti, non si intende recuperare tale patrimonio tradizionale per collocarlo in una nicchia museale o per riproporlo in chiave folklorica, piuttosto si vuole rinnovarne il valore culturale, ricontestualizzandolo in modo da promuovere, anche in prospettiva economica, l'insieme dei saperi e dei prodotti di cui rimangono ancora tracce importanti e che meritano di essere tutelati perché rappresentano la secolare vita quotidiana delle comunità isolane.

Il significato culturale, specificamente antropologico, di recupero e valorizzazione di mestieri tradizionali, consiste principalmente nel ripristino di un rapporto di trasmissione delle conoscenze che, da tempi antichissimi, legava il maestro al discente, su mastru a su dischente, all'interno di botteghe, spazi codificati - diffusi in Sardegna e in Europa - che favorivano ed esaltavano la fabbrilità e la creatività di artigiani e artisti.

Nella sua articolazione, la proposta prevede un censimento, il più ampio possibile, delle forme culturali materiali diffuse nel territorio. Dell'operazione saranno protagonisti gli enti locali, i privati cittadini, gli operatori di settore e le associazioni.

Il censimento è finalizzato alla classificazione in un Albo dei mestieri e prodotti tipici locali della Sardegna e tale da rappresentare una mappa dettagliata del settore. A sostegno di queste attività, che ripristinano e al contempo promuovono le risorse potenziali di un grande patrimonio, è prevista l'attivazione di incubatori che hanno lo scopo di sperimentare e proporre modelli tecnici e nuove forme espressive, che possono qualificarsi come un tramite tra gli archetipi culturali della nostra tradizione e prospettive economiche d'impresa.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità della legge

1. Al fine di salvaguardare e promuovere l'identità culturale del popolo sardo la Regione tutela e valorizza i mestieri e le produzioni artistiche, artigianali tipiche della Sardegna.

 

Art. 2
Mestieri e prodotti tipici locali della Sardegna

1. I mestieri e i prodotti tipici locali della Sardegna sono i mestieri e i prodotti che si caratterizzano per l'appartenenza al patrimonio culturale e tradizionale del territorio sardo e, in quanto riconosciuti come tali, vengono iscritti nell'Albo dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna, di cui all'articolo 5.

 

Art. 3
Riconoscimento dei mestieri e dei prodotti tipici locali della Sardegna

1. I criteri e le modalità per il riconoscimento dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna sono definiti con delibera della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; del turismo, artigianato e commercio; del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il Comitato regionale per la tutela dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna, di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del riconoscimento, le associazioni culturali, dell'artigianato, le pro-loco, gli operatori dei settori interessati e i singoli cittadini sono invitati, con avviso da emanarsi dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a segnalare ai comuni di residenza i mestieri e le produzioni tipiche locali. La segnalazione deve essere accompagnata dalla documentazione, anche testimoniale, dell'appartenenza degli stessi al patrimonio culturale e tradizionale del territorio, specificando le caratteristiche, le materie prime da impiegare e gli utensili per la loro elaborazione, la relativa denominazione in lingua sarda locale e in italiano nonché i nominativi degli operatori.

3. I comuni, anche avvalendosi di esperti locali, esprimono un motivato parere scritto sull'autenticità e l'appartenenza alla tradizione locale delle segnalazioni ricevute e le trasmettono, con la relativa documentazione, all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di norma entro il 30 settembre di ogni anno.

4. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base della documentazione ricevuta e avvalendosi della consulenza del Comitato regionale per la tutela dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna, di cui all'articolo 4, verifica l'autenticità e la tipicità territoriale dei mestieri e dei prodotti segnalati tramite i comuni; in caso di verifica positiva, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ne decreta il riconoscimento e l'inserimento nell'Albo dei mestieri e dei prodotti tipici locali della Sardegna.

 

Art. 4
Comitato regionale per la tutela dei mestieri e dei prodotti tipici locali della Sardegna

1. Con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato per la tutela dei mestieri e delle produzioni locali della Sardegna.

2. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, o da un suo rappresentante, che lo presiede, dagli Assessori regionali del turismo, artigianato e commercio, del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, o da loro rappresentanti e da sei esperti, due dei quali docenti in scienze demoantropologiche, indicati dai Rettori delle Università di Cagliari e Sassari, quattro nominati dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura scelti, eventualmente, anche all'interno dell'Amministrazione regionale, tra personalità particolarmente qualificate nei settori delle scienze demoantropologiche e nelle tradizioni popolari della Sardegna. In sede di prima applicazione i quattro esperti sono nominati dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato ha sede presso i locali dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e si riunisce di norma nella prima decade di novembre di ogni anno; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dello stesso Assessorato.

4. Agli esperti di cui al comma 1 sono attribuiti i compensi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

5. Al comitato, oltre alle funzioni indicate nell'articolo 2, comma 3, competono l'individuazione dei mestieri e dei prodotti tipici sardi diffusi nell'intero territorio regionale e il potere di proporre all'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport l'attribuzione agli stessi, della qualifica di mestiere e di prodotto tipico regionale della Sardegna.

 

Art. 5
Albo dei mestieri e delle produzioni tipiche locali e a diffusione regionale

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport l'Albo dei mestieri e dei prodotti tipici locali della Sardegna, che dovrà contenere l'indicazione dei prodotti tipici, le località di maggiore diffusione, le caratteristiche, le tecniche di elaborazione e i nominativi degli operatori.

2. I prodotti tipici della Sardegna iscritti nell'Albo regionale di cui al comma 1, possono essere presentati e proposti alla vendita con la formula "Prodotto tipico locale della Sardegna" o "Prodotto tipico della Sardegna, confezionato nel rispetto della tradizione regionale" e garantiti da precisi disciplinari di produzione.

3. L'Albo viene pubblicato nel BURAS e aggiornato con cadenza annuale, di norma entro il 31 gennaio.

4. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport attiva programmi annuali di promozione dei mestieri e dei prodotti tipici locali della Sardegna indirizzati agli enti locali, alle strutture turistiche e agli operatori turistici della penisola e dei paesi della Comunità europea.

5. Le camere di commercio, una volta istituito l'Albo dei mestieri e dei prodotti tipici locali della Sardegna di cui al comma 1, provvedono ad istituire in ogni singola camera di commercio una sezione speciale per le produzioni artistiche tipiche tradizionali.

 

Art. 6
Vigilanza sulle produzioni tipiche

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, in collaborazione con i comuni e avvalendosi della consulenza del Comitato regionale per la tutela dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna, vigila sulla conformità alle caratteristiche tecniche indicate nell'Albo e propone all'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport le necessarie sanzioni, ivi compresa l'esclusione dall'Albo, per gli operatori che non rispettino i criteri stessi di riconoscimento di prodotto tipico.

 

Art. 7
Interventi per la conservazione dei prodotti a rischio di estinzione

1. Al fine di evitare l'estinzione dei prodotti di grande interesse antropologico, storico ed artistico, tipici della Sardegna, individuati ai sensi all'articolo 3, la Regione, attraverso l'approvazione di programmi triennali:
a) istituisce, sulla base di proposte formulate dagli enti locali, incubatori regionali per l'insegnamento e la sperimentazione da parte di maestri delle varie specialità delle tecniche di elaborazione dei sopra indicati prodotti e ne sostiene l'attività con apposite risorse finanziarie; i criteri per l'individuazione degli incubatori e delle modalità di gestione degli stessi da parte degli enti locali sono determinati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, del turismo, artigianato e commercio, del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il Comitato regionale per la tutela dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna, di cui all'articolo 4;
b) eroga contributi ai comuni per la creazione e la gestione di botteghe attrezzate per la elaborazione dei prodotti;
c) assegna annualmente sei borse di studio a giovani, tre delle quali per la frequentazione attiva degli incubatori e tre per la frequentazione attiva alle botteghe appositamente adibite;
d) prevede sostegni atti a favorire il ricambio generazionale all'interno delle botteghe artigiane.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, le cui spese sono valutate in 300.000 euro annui, nel bilancio della Regione per gli anni 2007-2009 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006
Fondo per i nuovi oneri legislativi di parte corrente
2007 euro 300.000
2008 euro 300.000
2009 euro 300.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla tabella A allegata alla legge finanziaria 2007.

in aumento:

02 - AFFARI GENERALI

UPB S02.078
Indennità e rimborsi componenti commissioni varie
2007 euro 3.000
2008 euro 3.000
2009 euro 3.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.053
cap. 11344 (NI)
Interventi regionali a tutela dei mestieri, delle produzioni tipiche e a rischio di estinzione della Sardegna
2007 euro 85.000
2008 euro 85.000
2009 euro 85.000

cap.11344-01 (NI)
Finanziamenti agli enti locali, per l'istituzione e la gestione degli incubatori regionali per la creazione di produzioni tipiche regionali della Sardegna a rischio di estinzione nei comuni e di botteghe attrezzate per la produzione dei prodotti a rischio di estinzione (articolo 7, punti a) e b)
2007 euro 200.000
2008 euro 200.000
2009 euro 200.000

cap. 11344-02 (NI)
Spese per l'erogazione di borse di studio ai giovani che frequentano gli incubatori regionali e le botteghe attrezzate (articolo 7, punto c)
2007 euro 12.000
2008 euro 12.000
2009 euro 12.000

2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle sopraindicate UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007, 2008 e 2009 e su quelle corrispondenti degli anni successivi.