CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 276
presentata dal Consigliere regionale
ATZERI
il 19 marzo 2007
Norme per la gestione pubblica delle risorse idriche e istituzione
dell'Ente regionale Abbasarda (ERAS)
***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'acqua destinata al consumo umano, per la scarsità con cui è presente in natura e per la sua contestuale funzione di bene di prima necessità, per la vita in generale e per lo sviluppo di un territorio, è indubbio costituisca risorsa di rilevanza strategica.
La risorsa idrica è ormai considerata come bene comune e diritto umano universale, perciò deve essere gestita in una logica che privilegi le specialità territoriali e attivi un bilancio idrico che preservi la risorsa e la sua qualità. Di conseguenza, la tendenza internazionale è quella di restituire il servizio all'ottica pubblica.
Il legislatore nazionale del 1994, nell'ottica di un complessivo riordino del settore idrico, ha dovuto fare i conti con un'eccessiva frammentazione nel governo e nella gestione del servizio. Il vero problema emergente è, a tutt'oggi, individuare il sistema che garantisca il governo pubblico della risorsa idrica in quanto propedeutico a forme più controllate di gestione del bene-acqua.
Tra gli enti presenti in Sardegna fino al 2004, che potevano rivendicare un ruolo di diritto nella riforma dello stesso servizio, l'ESAF si distingueva in quanto, al contrario di tutte le altre realtà presenti in Regione (ENEL, EAF, Consorzi, etc.), sin dalla sua istituzione, e quindi ben prima della legge Galli, si occupava di gestione dei servizi idrici che andavano dalla fonte fino allo scarico dei reflui fognari. Con le sue strutture operava nella progettazione di piccole, medie e grandi opere, gestiva dighe, sorgenti, impianti e reti per l'idropotabile, impianti e reti per il fognario. Tutto questo veniva fatto su tre quarti del territorio isolano e della popolazione sarda residente, grazie alle convenzioni con circa 320 comuni per una popolazione di circa 1.200.000 abitanti.
Abbanoa Spa è il risultato di una serie complessa di passaggi. Infatti, dal 1° gennaio 2005 sotto l'acronimo del consorzio SIDRIS, e poi dal 1° gennaio 2006 con l'attuale veste giuridica, ha sostituito le vecchie gestioni (ESAF, SIM, SIINOS, Govossai e diversi comuni in economia). Il risultato di tali passaggi è però, di fatto, la trasposizione in Spa dell'ex ente regionale. In sostanza, una falsa riforma che però ha portato maggiori squilibri rispetto alla gestione precedente.
La natura orografica impervia dell'Isola, unitamente ad una situazione geoclimatica caratterizzata da scarse precipitazioni atmosferiche e da una qualità non certamente ottimale della risorsa idrica, dovuta principalmente alla presenza di acque di superficie raccolte in bacini artificiali, nonché alla diffusa obsolescenza delle infrastrutture, specie delle reti urbane, testimoniano le difficoltà di tipo tecnico con cui l'ex Ente si è dovuto confrontare in quasi cinquant'anni di attività.
Una riforma dell'intero comparto in ambito regionale dovrebbe partire da tre assunti:
- controllo pubblico, da parte della Regione, sulla risorsa primaria (programmazione pluriennale, distribuzione delle risorse tra i vari usi: idropotabile, agricoltura, turismo, produzione di energia elettrica) e bilanciamento della risorsa tra i vari territori;
- controllo della tariffa della stessa risorsa grezza e fissaggio del massimo costo di vendita verso terzi;
- uniformità di trattamento dei cittadini sardi riguardo alla fruizione del servizio idrico, sia in termini di quantità che di prezzo.
Una riforma che poggiasse sui tre punti anzidetti, alla luce della disastrosa situazione idrica regionale accentuata negli anni passati da una eccezionale siccità, era sollecitata da tutti i diretti interessati: i cittadini sardi, il mondo agricolo, il sistema industriale e turistico e tutta la forza lavoro che ruota ed opera attorno al sistema idrico regionale.
In sostanza, i gravi risultati finora ottenuti sono anche il frutto di una pedissequa trasposizione della norma-quadro nazionale che non interpreta la specialità sarda.
I punti sostanziali di questa nuova riforma, tendente a correggere gli errori emersi con una gestione in capo ad una società accentratrice, antisociale ed antieconomica, si possono così riassumere.
In primis la Regione, in veste di proprietaria della risorsa idrica, deve riassumere saldamente in capo a sé il governo ed il controllo della medesima.
"Governare" l'acqua vuol dire, innanzitutto, operare delle scelte strategiche in ordine ai diversi usi cui è destinata la risorsa e, quindi, decidere i quantitativi da distribuire alle famiglie sarde, all'agricoltura, all'industria e al turismo.
"Governare" implica, altresì, di dover fissare una tariffa di prelievo della risorsa grezza, unica per tutto il territorio regionale, onde poter consentire in modo razionale gli interscambi tra i diversi usi idrici.
"Governare" significa, inoltre, poter pianificare la realizzazione delle opere di interesse regionale.
In tal senso la legge regionale n. 19 del 2006 ha tracciato una strada che, se perseguita fino in fondo, può, con le giuste modifiche, convergere verso la stessa direzione delle modifiche alla legge regionale n. 29 del 1997 contenute nella presente proposta di legge.
Per quanto concerne gli usi agricolo ed industriale restano salve le competenze già fissate dalle normative di settore a favore dei consorzi di bonifica e dei consorzi industriali, fermo restando che tali soggetti, sulla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione regionale in merito ai quantitativi d'acqua da destinare ai diversi usi, dovranno "cedere" all'idropotabile i volumi idrici, assegnati a tale uso, ad una tariffa stabile ed unica, definita a livello regionale.
L'idropotabile è il versante su cui la Regione può incidere maggiormente, facendo leva sulla propria competenza legislativa primaria esclusiva in materia di acque.
È innegabile che si tratta di un settore che, rispetto agli altri usi, presenta la più alta valenza strategica in relazione alle sue innumerevoli implicazioni di carattere socio-economico. Come è noto, infatti, la legge regionale n. 29 del 1997 individua come Ambito territoriale ottimale (ATO) l'intero territorio isolano e ciò in ragione della particolare complessità territoriale, della non omogenea distribuzione della risorsa e della necessità di garantire una tariffa al consumo uguale per tutta la Sardegna.
È però altrettanto vero che proprio le differenti realtà geografiche e socio-economiche presenti in ambito regionale sono portatrici di esigenze e di interessi locali, che potrebbero non trovare adeguate risposte in un ambito territoriale così vasto; lo stesso criterio di rappresentatività dentro l'organo di governo (l'Autorità d'ambito) trova ovvi limiti laddove il territorio conta un numero di comuni assai elevato.
Ecco perché molti enti locali auspicano oggi una riforma del settore in grado di attuare una svolta che, abbandonando il modello dell'ambito unico, vada verso la creazione di più ambiti territoriali ottimali, in relazione a territori omogenei dal punto di vista idrografico, amministrativo, ed economico-sociale.
La spinta maggiore si osserva, in particolare, verso una connotazione territoriale d'ambito che tenga conto della gestione amministrativa del territorio coincidente con le nuove province.
Questa spinta alla suddivisione del territorio sardo in più ambiti, se da un lato avvicina al territorio locale l'organo di governo del settore, consentendogli di rispondere più celermente e in maniera adeguata alle esigenze locali nel rispetto del principio di sussidiarietà, dall'altro, in assenza di opportuni correttivi, rischia di porsi come un pericoloso ostacolo verso una gestione omogenea del servizio idrico nell'Isola. Va ricordato, infatti, che l'Autorità d'ambito fissa, per il territorio di propria competenza, le tariffe al consumo in base ai costi operativi di erogazione del servizio ed al recupero delle spese di investimento necessarie per adeguarne le infrastrutture.
La realtà operativa dell'ex ESAF insegna che tali costi possono essere molto diversi da zona a zona, anche nel caso di suddivisione corrispondente alle quattro vecchie o alle attuali otto province. Ciò non potrebbe che ingenerare tariffe molto diverse tra i diversi ambiti, con palesi disparità di trattamento fra i cittadini sardi.
Inoltre, va preso atto che la persistenza della crisi idrica in Sardegna suggerisce sempre più la necessità di collegare fra loro i diversi bacini, al fine di garantire il necessario interscambio tra zone con capacità di raccolta e consumi differenti. La creazione di tali collegamenti determinerebbe, nel caso di più ambiti, una serie di problematiche legate alle cessioni d'acqua tra gli stessi ambiti, nonché alla gestione di acquedotti e di opere finalizzate esclusivamente agli interscambi di risorsa.
D'altro canto esistono tutt'oggi acquedotti che attraversano e collegano vaste aree della Sardegna la cui gestione mal si concilierebbe con i limiti territoriali di ambiti ottimali più ristretti.
Per tutti questi motivi, se da una parte potrebbe essere opportuno individuare ambiti territoriali corrispondenti alle attuali otto province, dall'altra appare necessario che la risorsa idrica venga vista e gestita come patrimonio unico dell'intera Regione.
È pertanto auspicabile una riforma che, da un lato, garantisca a tutti i cittadini sardi parità di trattamento, sia in termini di costo del servizio, sia in termini di livello quali-quantitativo di servizio erogato pro-capite e, dall'altro, assicuri una gestione pubblica dello stesso servizio.
Perché ciò si realizzi la Regione sarda deve mantenere in capo ad un soggetto pubblico regionale (ente pubblico economico, ERAS), la gestione diretta, oltre che di tutte le opere di captazione, esclusivamente o prevalentemente deputate all'uso idropotabile, anche delle grandi adduzioni di interesse regionale, con tutte le opere annesse (in particolare gli impianti di potabilizzazione ed i sollevamenti idrici), fino all'ingresso dei serbatoi comunali.
In questo modo si realizzano i seguenti principali obiettivi:
- unica tariffa all'ingrosso controllata, calmierata (da precisi interventi co-finanziatori della Regione) e uniformata nel territorio, posto che il soggetto in questione avrebbe come principale vincolo economico il rispetto dell'economicità della gestione. La tariffa beneficerebbe certamente di una riduzione sostanziale se tale soggetto gestisse in proprio anche le suddette captazioni, posto che la voce di spesa "acquisti d'acqua", allo stato attuale ha un'elevata incidenza sul bilancio di Abbanoa e quindi anche su ERAS in caso di acquisto nei confronti di ERIS.
Il sistema utile all'abbattimento della tariffa finale a carico dell'utenza, è quello che prevede la co-partecipazione alle spese del servizio da parte della Regione, con interventi mirati sulla fase produttiva del bene "acqua potabile" che va dall'incile fino alla distribuzione alle "bocche di serbatoio" comunali, e cioè, con una visione amministrativa, dalla competenza regionale fino alla competenza dei singoli ATO.
Il finaziamento regionale sarà permanente, ma con interventi a scalare da un certo valore massimo nel primo anno (100 per cento), fino ad un certo valore minimo (50 per cento) dopo cinque anni, per poi proseguire, a regime, sull'ultimo valore. In questo modo i singoli ATO hanno la possibilità di intervenire sia sulle vetuste reti urbane, al fine di ridurne lo spreco con appositi interventi, sia sulle utenze morose con una intensa attività di recupero insoluti. In questo modo è garantito l'abbattimento del carico tariffario all'utenza finale sia per i primi cinque anni di attività utili alla razionalizzazione degli sprechi e delle mancate fatturazioni, sia per gli anni a venire che, dopo gli interventi appena descritti e con la conferma del co-finanziamento regionale, consentiranno ai singoli ATO un'adeguata politica tariffaria.
In sostanza, posto 100 il costo percentuale per quanto concerne la produzione dell'acqua potabile dall'acquisto della risorsa grezza fino allo scarico in fognatura (costo del servizio idrico integrato), per la sola prima fase (dall'acquisto della risorsa grezza fino alla distribuzione a bocca di serbatoio), abbiamo un valore che si attesta vicino al 60 per cento del costo totale del servizio sul quale si interviene con appositi finanziamenti pubblici. Mentre la seconda fase del processo, il restante 40 per cento (dalla bocca di serbatoio fino allo scarico fognario), viene posto completamente a carico della suddetta tariffa. La conseguenza evidente di tale processo è che la tariffa finale applicata all'utente, grazie all'abbattimento ottenuto nella prima parte è nettamente più vantaggiosa;
- governo pubblico, a questo punto, non solo della captazione ma anche della produzione e della distribuzione all'ingrosso dell'acqua. La Regione non si priverebbe in tal modo di una competenza strategica nello sviluppo del proprio territorio e garantirebbe un'equa distribuzione della risorsa idrica fra i diversi territori in base agli effettivi fabbisogni, consentendo nel contempo alle Autonomie locali di scegliere la gestione del servizio che ritengono più consona alle esigenze delle comunità locali. Infatti, le frammentazioni territoriali tra chi detiene e chi, invece, non detenendo dipenderebbe dalla risorsa di un altro ATO, verrebbero completamente superate dal fatto che l'Ente regionale, così come succedeva per l'ESAF, sovrintenderebbe agli otto ATO superando pure il vincolo, puramente tecnico, posto dal fatto che diversi schemi idrici di grande rilevanza e dimensione attraversano due o più ATO;
- creazione di nuove occasioni di lavoro e di nuove attività imprenditoriali nel terziario avanzato (distribuzione all'utenza, recupero e smaltimento dei reflui, servizi commerciali, ecc.) negli spazi resisi disponibili per effetto di tale trasformazione. In concreto, posto che la gestione fino alla bocca di serbatoio viene garantita da un soggetto pubblico, i singoli ATO, a valle delle bocche di serbatoio, potrebbero appaltare i lavori di gestione, conduzione impianti e riparazione e manutenzione a soggetti locali pubblici, misti o totalmente privati.
Tale soggetto pubblico, sulle orme dell'ex ESAF non potrebbe che prendere vita dalla trasformazione dell'attuale Abbanoa, già ampiamente deputata a svolgere tali compiti.
Altre Regioni e realtà italiane (citiamo i casi di Napoli, Sicilia, Puglia, Toscana o dello stesso Molise che, pur non avendo la specialità dell'ordinamento sardo, hanno varato ed attuato una riforma di questo tipo), con realtà meno complesse della nostra, si sono orientate in tale direzione, che appare certamente più garantista rispetto agli interessi dell'intera comunità isolana.
Inoltre, in diversi paesi europei si assiste alla certificazione del fallimento del neoliberismo e delle privatizzazioni in ambito idrico (Germania, Belgio, Francia, Svezia, Olanda) e ciò costituisce un ulteriore elemento di riflessione per tornare senza indugi alla gestione pubblica. Infatti, la gestione del settore affidata ad una società per azioni a totale capitale pubblico risulta incompatibile con qualsiasi controllo democratico. Le società per azioni infatti, pubbliche o private che siano, hanno come fine la massimizzazione dei profitti e la esternalizzazione dei costi. Ciò significa che il costo finale della bolletta inciderà sulle tasche dei cittadini secondo la logica di mercato, come tale indifferente a ragioni di welfare.
Le gravi proteste generalizzate sul tema indicano che il modello neoliberista prescelto ha fallito l'obiettivo prima ancora di entrare a regime.
Una seria riforma del settore idrico è necessaria e ineludibile, ma deve contemperare l'esigenza di razionalizzare il servizio con l'altra, non meno rilevante, di abbattere i costi.
La presente proposta di legge si compone di 28 articoli, distribuiti in due titoli.
Il Titolo I (Princìpi generali e istituzione dell'Ente regionale Abbasarda) comprende gli articoli 1-20.
Il Titolo II (Disposizioni finali e transitorie) comprende gli articoli 21-28.
L'articolo 1 contiene i princìpi e le finalità della legge, fondati sulla concezione delle risorse idriche come bene pubblico fondamentale, da gestire con criteri pubblici e di equità sociale, e sull'abbattimento della tariffa connessa alla razionalizzazione dei costi.
Gli articoli 2 e 3 ridefiniscono la delimitazione territoriale in otto ATO, coincidenti con i territori provinciali e le procedure di costituzione del nuovo assetto.
L'articolo 4 trasforma Abbanoa Spa in ente pubblico economico denominato Abbasarda (ERAS).
Gli articoli 5 e 6 definiscono l'ubicazione della sede di ERAS e l'oggetto istituzionale.
Gli articoli 7 e 8 contengono norme sulla certificazione di qualità e sull'autonomia economica, finanziaria e patrimoniale dell'ERAS.
L'articolo 9 si occupa di politica tariffaria e stabilisce che la tariffa praticata per la vendita ai singoli ATO sia unica nel territorio regionale e che i costi di produzione siano calmierati attraverso il ricorso alla fiscalità generale. In particolare, al comma 3, sono previsti criteri scalari per l'abbattimento del carico tariffario sull'utenza. Infine, sono promosse iniziative per l'unificazione delle procedure di fatturazione.
L'articolo 10 definisce il capitale di dotazione dell'ERAS.
Gli articoli 11-20 disciplinano l'organizzazione dell'ERAS.
L'articolo 21 detta disposizioni generali che fanno riferimento a quanto non espressamente previsto dalla presente proposta di legge.
Gli articoli 22 e 23 dettano disposizioni sul personale, con particolare riferimento al mantenimento di tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti e alla facoltà di transitare nel ruolo unico regionale, e sul contratto collettivo applicato.
Gli articoli 24 e 25 dettano disposizioni sul patrimonio dell'Ente e sul contratto di servizio.
L'articolo 26 contiene le disposizioni transitorie che disciplinano il passaggio da Abbanoa ad Abbasarda.
Gli articoli 27 e 28 contengono infine la norma finanziaria e la procedura di controllo comunitaria.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Princìpi generali e istituzione dell'Ente regionale Abbasarda (ERAS)
Art. 1
Principi e finalità1. La presente legge riconosce nelle risorse idriche un bene pubblico fondamentale che deve essere gestito dalla Regione con criteri pubblici e di equità sociale.
2. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, che la risorsa idrica ha carattere di preminente interesse generale e che il relativo accesso è diritto umano da salvaguardare in quanto risorsa limitata di fondamentale valore economico, ambientale e sociale.
3. Obiettivo primario della legge è la minimizzazione della tariffa all'utenza ed il più elevato standard quantitativo e qualitativo dell'acqua erogata ai cittadini sardi, nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità.
Art. 2
Modifiche del numero e della delimitazione territoriale degli ambiti territoriali ottimali1. Il territorio regionale, in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, è suddiviso in otto ambiti territoriali ottimali (ATO), al fine di garantire una gestione più efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato, nonché di facilitare e migliorare la cooperazione fra le province e i comuni sardi nel campo dei servizi idrici.
2. I confini territoriali degli ATO coincidono con quelli delle attuali province sarde.
3. Gli organismi dei singoli ambiti territoriali ottimali, composti dai sindaci in carica, svolgono compiti e funzioni a titolo gratuito, ovvero con i compensi già previsti con la carica di amministratore locale.
4. La funzionalità dell'organismo deve essere attivata dagli organismi delle amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso regolari processi di mobilità ovvero ai sensi della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10, articolo 2, comma 3.
Art. 3
Procedure di costituzione1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sono disposti:
a) lo scioglimento dell'Autorità d'ambito, costituita ai sensi della legge regionale n. 29 del 1997, articolo 5;
b) l'approvazione di un regolamento recante i criteri e le procedure per l'istituzione e l'organizzazione del servizio idrico integrato nei nuovi ambiti territoriali ottimali.
Art. 4
Trasformazione di Abbanoa Spa in ente pubblico economico della Regione1. Abbanoa Spa è trasformata in ente pubblico economico, denominato Abbasarda, con il compito di gestire, nel campo idropotabile, i servizi idrici di captazione, trattamento e trasporto di rilevanza regionale, ai sensi della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, articolo 7, comma 5.
2. L'ente Abbasarda, successivamente ERAS, costituisce soggetto intermedio nel ciclo integrato dell'acqua, destinata ad uso esclusivo civile, in grado di assicurare parità di trattamento a tutti i cittadini sardi, sia sul piano della qualità e della quantità del servizio erogato, sia in relazione alle tariffe applicate.
Art. 5
Sede1. L'ERAS ha sede centrale in Cagliari e uffici decentrati sul territorio, individuati e regolamentati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Oggetto1. L' ERAS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di Abbanoa Spa, conservandone tutti i compiti istituzionali così come residuanti a seguito del trasferimento agli ATO, istituiti ai sensi dell'articolo 2, delle reti idriche e fognarie comunali e dei depuratori, nonché degli acquedotti di rilevanza comunale ed intercomunale, già classificate come tali ai sensi della legge regionale n. 43 del 1990, articolo 7, comma 6.
Art. 7
Certificazione di qualità1. L'ERAS si dota, entro il termine di due anni dalla costituzione, della certificazione di qualità globale, ai sensi della vigente legislazione in materia.
Art. 8
Autonomia economica, finanziaria e patrimoniale1. L'ERAS espleta attività d'impresa e viene iscritta al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile e per gli effetti dell'articolo 2331 dello stesso.
2. L'ERAS possiede autonomia operativa, patrimoniale e gestionale, esercita attività d'impresa secondo i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità.
3. L'autonomia economica e finanziaria dell'ERAS è garantita dalla vendita ai soggetti affidatari della gestione del servizio idrico integrato, individuati dalle Autorità d'ambito insediate nei singoli ATO, dell'acqua potabile in ingresso ai serbatoi comunali.
Art. 9
Politica tariffaria1. La tariffa praticata per la vendita ai singoli ATO è unica in tutto il territorio regionale.
2. I costi di produzione e vendita agli ATO dell'acqua vengono calmierati attraverso apposito finanziamento derivante dalla fiscalità generale. È compito della Regione, attraverso la legge finanziaria, individuare e finanziare l'operazione.
3. La tariffa praticata da ERAS nei confronti dei singoli ATO, al fine di abbattere il carico tariffario sull'utenza finale e allo scopo di permettere ai singoli ATO di porre in atto tutti gli interventi necessari alla riduzione delle perdite e del recupero crediti da fatturazione, gode della seguente applicazione:
- per il primo anno: 100 per cento a carico della Regione - 0 per cento a carico degli ATO;
- per il secondo anno: 90 per cento a carico della Regione - 10 per cento a carico degli ATO;
- per il terzo anno: 80 per cento a carico della Regione - 20 per cento a carico degli ATO;
- per il quarto anno: 70 per cento a carico della Regione - 30 per cento a carico degli ATO;
- per il quinto anno: 60 per cento a carico della Regione - 40 per cento a carico degli ATO;
- dal sesto anno in poi: 50 per cento a carico della Regione - 50 per cento a carico degli ATO;
4. Il Presidente della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una speciale commissione che, sentito il Consiglio delle autonomie locali, valuta ed entra nel merito dello stato della riforma e della politica tariffaria e valuta le possibili modifiche. La commissione è composta:
a) dal Presidente della Regione;
b) dall'Assessore regionale dei lavori pubblici;
c) dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
d) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
e) dal presidente dell'ANCI Sardegna;
f) dal presidente dell'UPI Sardegna;
g) dai presidenti degli ATO;
h) dal presidente dell'ERAS;
i) dal presidente dell'ERIS.
5. I soggetti gestori dei diversi ATO promuovono iniziative tese ad unificare le procedure di fatturazione agli utenti al fine di conseguire le necessarie e opportune economie di scala.
Art. 10
Capitale di dotazione1. La legge finanziaria assegna all'ERAS, all'atto della costituzione, un capitale di dotazione.
2. Il capitale di dotazione può essere aumentato o diminuito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'ERAS, ai fini del migliore equilibrio gestionale.
Art. 11
Organi dell'ente1. Sono organi dell'ERAS:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore generale;
d) il collegio sindacale.
Art. 12
Composizione del consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, compreso il presidente, nominati dalla Giunta regionale.
2. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di cinque anni.
Art. 13
Poteri del consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione è investito dei seguenti poteri e compiti:
a) fissare le linee strategiche e gli obiettivi dell'Ente in attuazione della programmazione regionale in materia di territorio e di risorse idriche;
b) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;
c) approvare le tariffe normalizzate da praticare all'utenza, computate secondo il decreto ministeriale 1° agosto 1996, ovvero secondo gli aggiornamenti di esso;
d) nominare il direttore generale;
e) controllare il buon andamento della gestione e del servizio idrico;
f) approvare i progetti delle opere idrauliche e degli impianti a servizio delle stesse;
g) disporre l'attuazione dei procedimenti di assunzione di personale in base alle proposte del direttore generale;
h) attuare le prerogative che la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, attribuisce all'organo di governo amministrativo, ed in particolare:
- esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;
- definire gli obiettivi ed i programmi da attuare;
- verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;
- decidere in materia di atti normativi e adottare i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per la gestione, nel rispetto delle linee di programmazione regionale;
- quantificare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- definire i criteri generali di determinazione delle tariffe da praticare all'utenza per la fornitura di acqua e per le concessioni d'uso del suolo e del patrimonio dell'Ente;
- definire i criteri generali di nomina di professionisti esterni all'Ente, in conformità dei principi di imparzialità e di evidenza pubblica.
Art. 14
Presidente1. Il presidente è il rappresentante legale dell'ente.
2. Il presidente è investito dei seguenti compiti e poteri:
a) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione;
b) impartire al direttore generale le direttive strategiche stabilite dal consiglio di amministrazione;
c) stipulare il contratto di lavoro con il direttore generale;
d) relazionare annualmente alla Giunta regionale sull'andamento dell'ente.
3. In caso di assenza o impedimento, è sostituito da uno dei consiglieri di amministrazione formalmente delegato.
Art. 15
Direttore generale1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente secondo i criteri stabiliti nello statuto.
Art. 16
Collegio sindacale1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il presidente, e di due membri supplenti, nominati dalla Giunta regionale; i componenti del collegio sono scelti tra i revisori ufficiali dei conti.
2. Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è scelto tra i componenti effettivi del collegio.
3. Il collegio sindacale:
a) vigila sulla gestione dell'ente;
b) presenta al consiglio di amministrazione una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
d) riferisce alla Regione per consentire l'obbligatoria attività di controllo e vigilanza.
4. I sindaci sono nominati per cinque anni.
Art. 17
Statuto dell'ERAS1. Lo statuto dell'ERAS, e le eventuali successive modifiche, contenente le norme di funzionamento amministrativo, contabile e tecnico, èapprovato dalla Giunta regionale.
Art. 18
Controllo sugli atti1. Gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, alla quale sono trasmessi nel termine di dieci giorni dall'adozione. Ove la Giunta regionale non si pronunci nei venti giorni successivi al ricevimento, le deliberazioni divengono comunque esecutive.
2. Il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale da lui delegato, può chiedere all'ente per una sola volta entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo di cui al comma 1 decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.
3. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'ente non ottemperi, entro quindici giorni dal ricevimento, alle richieste di cui al comma 2.
Art. 19
Bilancio1. L'esercizio aziendale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il direttore generale provvede a sottoporre al consiglio di amministrazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione aziendale.
Art. 20
Scioglimento1. Nel caso di scioglimento dell'ente, la Giunta regionale fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina del liquidatore, fissandone i poteri ed i compensi.
Titolo II
Disposizioni finali e transitorie
Art. 21
Disposizioni generali1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente legge, si fa riferimento alle leggi regionali che regolano enti ed aziende istituite dalla Regione autonoma della Sardegna, ovvero alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.
Art. 22
Disposizioni sul personale1. La nuova dotazione organica dell'ente è adottata dal consiglio d'amministrazione su proposta del direttore generale e sentite le organizzazioni sindacali, entro sei mesi dalla costituzione dell'ente stesso.
2. Il personale in servizio presso Abbanoa Spa, riveniente dall'ex ESAF, alla data di costituzione dell'ERAS, transita nei ruoli organici del medesimo, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti in base all'articolo 2112 del Codice civile, nel rispetto della legge regionale n. 31 del 1998, articolo 37 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 73.
3. Al personale di Abbanoa Spa riveniente dell'ex ESAF è consentita, a domanda, l'opzione per transitare nel ruolo unico regionale e degli enti regionali di cui alla legge regionale n. 10 del 2005, articolo 2, comma 3, nel rispetto dei diritti acquisiti di cui al comma 2.
4. Il restante personale di Abbanoa Spa transita negli organici dei nuovi soggetti gestori una volta stipulate le convenzioni di gestione con le Autorità d'ambito per l'affidamento del servizio idrico integrato.
Art. 23
Contratto collettivo applicato1. Nelle more dell'applicazione del contratto collettivo individuato nei modi e nei termini di cui al comma 2, l'ERAS applica il contratto collettivo di lavoro del comparto Regione - enti.
2. La scelta definitiva del contratto collettivo, in base al Codice civile, articolo 2112, e al decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 73, avverrà su base negoziale tra i rappresentanti legali dell'ente e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di appartenenza.
3. Per quanto concerne le situazioni previdenziali dei lavoratori dell'ex ESAF inseriti nei ruoli di Abbanoa Spa, sono fatte salve le situazioni giuridiche ed economiche maturate fino alla data di pubblicazione della presente legge e comunque, è garantita loro l'iscrizione ai fini previdenziali all'Inpdap per quanto concerne la situazione pensionistica, ed al FITQ regionale per quanto riguarda le situazioni del TFR/TFS e della previdenza integrativa.
4. Eventuali risorse necessarie al pareggio dei bilanci del sistema previdenziale integrativo dell'ex ESAF, sono a carico del bilancio regionale attraverso apposita norma finanziaria.
Art. 24
Disposizioni sul patrimonio1. Il patrimonio conferito all'ERAS dalla Regione autonoma della Sardegna è da intendersi patrimonio regionale dato in gestione all'ente per le finalità istituzionali di cui all'articolo 1.
Art. 25
Contratto di servizio1. Entro un anno dalla data di costituzione dell'ERAS, la Giunta regionale approva il contratto di servizio contenente le caratteristiche, i contenuti, i livelli qualitativi e la carta dei servizi che l'azienda deve garantire.
Art. 26
Disposizioni transitorie1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina, a seguito di avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, un commissario straordinario per la gestione della fase di transizione relativa all'entrata in funzione dell'ente. La nomina viene effettuata tra i candidati che dimostrino con apposito curriculum di essere in possesso di esperienza dirigenziale e di qualificata professionalità in relazione ai contenuti dell'incarico.
2. Dalla data della nomina, il commissario assume le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione di Abbanoa Spa che, dalla stessa data, cessano dalla carica.
3. Il commissario provvede agli adempimenti connessi alla fase di transizione ed entro tre mesi dalla data della nomina predispone un piano di successione che deve essere approvato dalla Giunta regionale. All'attuazione dei trasferimenti previsti nel piano provvede il Presidente della Regione con propri decreti.
4. L'ERAS è formalmente costituita dalla data di adozione dei predetti decreti. Dalla stessa data è trasformata e quindi soppressa Abbanoa Spa.
5. Fino all'insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione dell'ente le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario di cui al comma 1, per un periodo non superiore a sei mesi dalla costituzione dell'ente.
6. Il compenso spettante al commissario è determinato dalla Giunta regionale all'atto della nomina con riferimento al trattamento economico previsto per funzioni similari ed in considerazione della complessità dell'incarico e delle responsabilità allo stesso connesse. La relativa spesa, nelle more dell'avvio dell'ente, grava sul bilancio di Abbanoa Spa.
7. Fino alla stipula della convenzione di gestione da parte dell'Autorità d'ambito, l'ERAS continua ad assicurare la gestione del servizio idrico integrato nei comuni convenzionati con Abbanoa Spa.
8. Fino all'effettiva attivazione dell'ERAS, Abbanoa Spa continua a gestire in via transitoria tutti i servizi affidatigli ai sensi della legge vigente.
9. Per l'intera durata del periodo transitorio, ed in ogni caso fino alla stipula delle convenzioni di gestione da parte delle costituende Autorità d'ambito, all'ERAS, e comunque ad Abbanoa Spa, fino al completamento delle procedure di trasformazione, viene erogato un contributo a copertura dei maggiori oneri sostenuti per la gestione delle opere di interesse comunale ed intercomunale, derivanti dallo stato di vetustà delle medesime opere.
Art. 27
Procedura di autorizzazione comunitaria1. La presente legge e le relative norme di attuazione sono notificate alla Commissione europea in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie in materia, ed entrano in vigore successivamente all'espletamento delle relative procedure di autorizzazione.
Art. 28
Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, si provvede ai termini della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 4, comma 1, lettera e).