CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 271
presentata dai consiglieri regionali
BRUNO - PORCU - PINNA - CERINA - CORDA - FRAU - GESSA
il 1° febbraio 2007
Norme di incentivazione alle elezioni primarie in Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'articolo 15 dello Statuto speciale della Sardegna stabilisce la competenza regionale a disciplinare con le procedure della legge statutaria la materia elettorale, fissando i requisiti della rappresentatività e della stabilità.
Al fine di garantire un maggior coinvolgimento nel processo democratico di qualificazione della rappresentanza, la presente proposta di legge intende disciplinare ed incentivare le cosiddette "primarie facoltative".
Il tema dell'ordinamento democratico dei partiti è articolato e non sempre la soluzione è apparsa univoca. Allo stato attuale, infatti, il quadro costituzionale non sembra consentire al legislatore, sia nazionale o regionale, di obbligare i partiti politici a svolgere elezioni primarie. Tuttavia l'articolo 49 della Costituzione lascia aperta la porta ad una eventuale disciplina ulteriore, potendosi interpretare l'indicazione del metodo democratico come una necessaria caratteristica interna alla struttura partitica.
In questo contesto interpretativo i proponenti si prefiggono di dare un forte stimolo alle elezioni primarie, al fine di offrire un sistema a struttura pubblica (indizione delle elezioni, pubblicità e organi responsabili pubblici) che, nel contempo, lasci il sistema delle primarie alla libera adesione e alla organizzazione dei partiti politici.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Regole generali
Art. 1
Oggetto e finalità1. La presente legge, al fine di favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica, disciplina, promuove ed incentiva la selezione dei candidati mediante elezioni preventive, di seguito denominate primarie.
2. Ai sensi degli articoli 3, lettera b), e 15 dello Statuto speciale della Sardegna le primarie possono essere indette per la selezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione, presidente della provincia e sindaco nei comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti.
Art. 2
Soggetti promotori1. I partiti o i gruppi politici organizzati, in forma singola o in coalizione di liste elettorali, di seguito denominati promotori, che intendano utilizzare le primarie come strumento di selezione delle candidature, possono accedere ai benefici previsti dalle disposizioni seguenti.
Art. 3
Condizioni di ammissibilità1. Ogni singolo promotore comunica la scelta di utilizzare le primarie entro centottanta giorni dalla scadenza prevista dalla legge per la presentazione delle liste per le elezioni regionali, provinciali e comunali.
2. Tale comunicazione deve pervenire all'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica della Regione.
3. Nella comunicazione ogni soggetto promotore deve, a pena di inammissibilità, indicare:
a) la costituzione di un Comitato tecnico organizzativo e di un Collegio di garanzia;
b) la fissazione della data delle primarie secondo i minimi stabiliti dall'articolo 4 per la presentazione delle candidature e per la relativa campagna elettorale;
c) la dichiarazione di ottemperanza ai requisiti minimi disciplinati dall'articolo 4.
4. Dalla data della comunicazione di cui al comma 3 decorrono i termini per presentare le candidature.
Art. 4
Requisiti minimi delle candidature1. I promotori, per accedere ai finanziamenti previsti e disciplinati dalle disposizioni che seguono, devono rispettare i seguenti requisiti minimi.
2. Le candidature devono essere sottoscritte da coloro che godono dell'elettorato attivo secondo la disciplina elettorale vigente. Le candidature, differenziate per carica elettiva, devono essere sottoscritte dal seguente numero minimo di firme:
a) per la carica di sindaco da almeno 100 elettori per i comuni con popolazione pari a 10.000 abitanti; per i comuni con più di 10.000 abitanti crescono in numero pari a 10 firme ogni 2.000 abitanti in più oltre i 10.000;
b) per la carica di presidente della provincia, da un minimo di 1.000 e non più di 1.500 firme;
c) per la carica di Presidente della Regione da un minimo di 2.500 e non più di 3.000 firme.
Art. 5
Oneri del candidato1. La candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione firmata dal candidato che attesti la volontà di accettare la candidatura, nonché l'accettazione del risultato delle primarie, delle decisioni dell'apposito Collegio di garanzia di cui all'articolo 8 e l'impegno alla collaborazione nei confronti dei propri competitori eventualmente vittoriosi.
2. Ogni candidato alle primarie deve fornire una cauzione di 500 euro a garanzia degli impegni di cui sopra, che è restituita al termine del procedimento dal Comitato tecnico organizzativo di cui all'articolo 7.
3. Nel caso in cui il candidato non rispetti il risultato delle primarie, accettando la candidatura con altre liste, la cauzione viene trattenuta dai promotori a titolo di parziale rimborso spese, fatto salvo il diritto di rivalsa sull'intero importo documentato.
Art. 6
Elettorato attivo1. Hanno diritto a partecipare alle elezioni primarie tutti i cittadini che, alla data delle elezioni, siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna ed abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.
Capo II
Regole organizzative delle primarie
Art. 7
Comitato tecnico organizzativo1. I promotori costituiscono un Comitato tecnico-organizzativo per le elezioni primarie, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato approva un regolamento che, ai fini della certificazione pubblica del risultato elettorale nonché dell'accesso alla quota di cofinanziamento disciplinata dal Capo III, deve rispettare i requisiti minimi disciplinati dagli articoli seguenti.
Art. 8
Collegio di garanzia1. Il Comitato di cui all'articolo 7 elegge a maggioranza qualificata di due terzi un Collegio di garanzia composto di norma da tre a cinque personalità di comprovata capacità, equilibrio e indipendenza.
2. Il Collegio di garanzia:
a) è destinatario dei ricorsi riguardanti l'ammissibilità delle candidature nonché delle operazioni elettorali;
b) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie e rende noti i risultati.
3. Il Collegio deve dare la massima pubblicità alle sue decisioni.
Art. 9
Sezioni elettorali1. La Regione, attraverso l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, stipula intese con i comuni interessati, al fine di promuovere lo svolgimento delle primarie nelle sezioni elettorali previste dalla disciplina vigente.
Art. 10
Contrassegno1. Il Comitato disciplina il deposito del contrassegno con cui intendono concorrere i candidati alle primarie al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra gli stessi.
Art. 11
Pubblicità1. Il Comitato stabilisce la data, le modalità di svolgimento delle elezioni primarie e tutto quanto è necessario a garantirne la massima diffusione.
Art. 12
Campagna elettorale1. La campagna elettorale ha una durata massima di quarantacinque giorni a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto o dell'ordinanza di indizione delle primarie e deve concludersi entro le ore ventiquattro del venerdì che precede il giorno della votazione.
2. I candidati hanno l'obbligo di rendere pubbliche le spese elettorali e di conformarsi ai tetti di spesa stabiliti dal Comitato.
3. I candidati che non adempiano a quanto prescritto dai commi 1 e 2 sono esclusi dalla competizione elettorale.
Art. 13
Proclamazione degli eletti1. Il Comitato elabora le graduatorie dei candidati, per ciascun tipo di elezione primaria e ciascun soggetto politico, sulla base dei voti di preferenza validi assegnati.
2. Risulta designato come candidato alla Presidenza della Regione, della provincia e a sindaco, colui che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi alle elezioni primarie. A parità di voti prevale il più anziano di età.
3. In caso di rinuncia alla candidatura dell'eletto alle elezioni primarie, subentra al suo posto il primo dei non eletti.
4. I risultati delle primarie sono resi pubblici con tutti i mezzi idonei allo scopo.
Capo III
Incentivo finanziario, rimborso spese
e norme finali
Art. 14
Incentivo finanziario e rimborso spese1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti i promotori comunicano, a mezzo di estratto del verbale, all'Assessorato competente la cifra complessiva dei votanti alle primarie nonché il risultato complessivo.
2. I promotori hanno diritto ad un rimborso delle spese pari a 1 (uno) euro a votante certificato per ogni singolo promotore.
3. L'Assessorato competente valuta le richieste di rimborso entro sessanta giorni. Trascorso tale termine le richieste si danno per approvate.
Art. 15
Norme finali1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi elettorali e la relativa disciplina di attuazione, nonché della legislazione in materia di tutela dei dati personali.