CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 270
presentata dai consiglieri regionali
SANNA Francesco - BIANCU - CACHIA - COCCO - CUCCA - CUCCU Giuseppe - GIAGU -
MANCA- MELONI - SABATINI - SANNA Simonetta - UGGIAS
il 31 gennaio 2007
Misure urgenti per la razionalizzazione del settore della formazione professionale
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con diversi provvedimenti legislativi il Consiglio regionale della Sardegna ha inteso affrontare, nella presente legislatura, alcuni nodi strutturali della formazione professionale. La riorganizzazione mediante la allocazione presso le province di alcune funzioni, sino ad ora regionali, nella materia della formazione professionale, insieme ad incentivi per una decisa riduzione - mediante esodo e facilitazioni al reimpiego nella pubblica amministrazione - del numero dei lavoratori iscritti all'albo della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, sono gli strumenti resi operativi dall'articolo 19 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4. La norma, per ciò che attiene al trasferimento di funzioni, vede i suoi effetti prodursi a partire dal gennaio 2007. Per ciò che attiene agli interventi di incentivazione all'esodo anticipato dei lavoratori prossimi al raggiungimento dell'età pensionistica, la misura ha visto una prima applicazione che registra circa 250 domande, il cui totale accoglimento comporterà la riduzione di circa un terzo dei lavoratori iscritti al richiamato albo della legge regionale n. 42 del 1989.
La misura avrebbe incontrato maggior favore se il sistema previdenziale italiano non fosse stato irrigidito, nella determinazione dei requisiti minimi di età anagrafica per la pensione, dal brusco innalzamento previsto a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalla riforma Maroni-Tremonti.
Anche i termini molto brevi per la presentazione della domanda di esodo incentivato hanno probabilmente influito a limitare il pur apprezzabile successo della misura.
L'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2006 prevede inoltre l'incentivazione alla utilizzazione delle professionalità presenti nell'albo dei formatori ex lege n. 42 del 1989 presso le autonomie locali sarde. La misura, ad oggi, ha visto difficoltà all'applicazione apparentemente insormontabili. Hanno impedito l'attuazione della norma sia la rigidità dei parametri del patto di stabilità cui devono adeguarsi comuni e province, sia l'intensità del contributo regionale evidentemente ritenuta poco incisiva dalle autonomie locali.
La presente proposta di legge intende urgentemente intervenire per risolvere le criticità sopra illustrate, che sono state più volte oggetto di discussione tra Giunta regionale, enti accreditati della formazione professionale e sindacati dei lavoratori. Il Consiglio regionale ha avuto modo di esaminarle, in occasione della discussione della mozione n. 100 (Dedoni - Pisano - Cassano - Vargiu - Ladu - Gallus - Murgioni - Licandro - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Contu - Sanjust - Cherchi Oscar sullo stato di gravissima crisi che investe l'intero settore della formazione professionale in Sardegna e in particolare sulla mancata attuazione dell'accordo del 29 giugno 2006 fra Regione e organizzazioni sindacali relativo al piano di esodo anticipato e ricollocazione del personale dipendente degli enti di formazione iscritto all'albo regionale in base alla legge regionale n. 42 del 1989), il 27 ottobre 2006.
L'obiettivo di rendere più efficaci le misure già previste dall'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2006 viene perseguito dalla presente legge:
a) con la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esodo incentivato;
b) con la integrazione della tipologia contrattuale utilizzabile per il reimpiego degli operatori della formazione professionale in comuni e province, e con la rideterminazione del contributo regionale al costo delle loro prestazioni.
La dotazione finanziaria della legge oggetto delle presenti modifiche, rimane invariata per le annualità 2007 e 2008. Per l'annualità 2009 la copertura dei relativi oneri è rimandata alla determinazione in legge finanziaria ai sensi della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 4, comma 1, lettera e).
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche alla legge regionale11 maggio 2006, n. 4, articolo 191. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) è sostituito dal seguente:
"Al personale che non abbia maturato alla data del 31 dicembre 2007 i requisiti di legge per la pensione e che chieda comunque la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2007, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione e comunque fino a un massimo di cinque anni ".
2. All'articolo 19, comma 8, della legge regionale n. 4 del 2006 è aggiunto il seguente periodo:
"I comuni e le province sarde possono altresì procedere per l'esercizio di funzioni proprie o delegate dalla Regione mediante procedura di evidenza pubblica, alla stipula di convenzioni della durata massima di tre anni con gli enti di formazione professionale per l'utilizzazione di prestazioni dei lavoratori iscritti all'albo dei formatori di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42".
3. Il comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2006 è sostituito dal seguente:
"9. Per le finalità di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale assume a proprio carico, per ciascuna delle annualità 2007, 2008 e 2009 l'onere finanziario corrispondente al 75 per cento del trattamento stipendiale del personale assunto o convenzionato; per le province istituite ai sensi della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, il contributo regionale è pari al costo del trattamento stipendiale.
In caso di assunzione a tempo indeterminato, il contributo è subordinato alla cancellazione dall'albo dei formatori di cui alla legge regionale n. 42 del 1989 e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli enti di formazione."
4. Il comma 14 dell'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2006 è sostituito dal seguente:
"14. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Agli oneri previsti per l'annualità 2009, si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11".