CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 268
presentata dai consiglieri regionali
SANNA Alberto - MARROCU - CALLEDDA - PIRISI - BARRACCIU - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUGINI - FLORIS Vincenzo - LAI - MATTANA - ORR� - PACIFICO - SANNA Francesco
il 17 gennaio 2007
Tutela degli ecosistemi vegetali e disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
***************RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge intende disciplinare la tutela degli ecosistemi vegetali e la raccolta e la commercializzazione dei funghi nel territorio regionale.
Il crescente interesse per la raccolta dei funghi ha portato anche in Sardegna ad una presenza notevole di raccoglitori nelle aree e nei periodi di produzione fungina.
Le associazioni micologiche e naturalistiche, con mostre e altre iniziative, hanno contribuito a diffondere a livello popolare una maggiore conoscenza delle specie fungine e delle tecniche di riconoscimento. Ci� ha contribuito ad aumentare progressivamente la gamma di specie fungine commestibili raccolte. L'azione delle associazioni partiva dall'ipotesi, poi non confermata dai fatti, che l'aumentata pressione sulle risorse micologiche sarebbe stata seguita pi� prontamente da iniziative legislative di tutela.
La sopravvivenza di molte specie fungine, soprattutto di quelle pi� note e pregiate, � spesso messa in discussione da un'eccessiva pressione dovuta in parte a fenomeni incontrollabili di speculazione commerciale.
La proposta di legge tende a creare una prima normativa, includendo anche il settore dei tartufi e dei funghi ipogei in genere (Terfezia, Tuber, ecc.) che potr� essere, tra qualche anno, dopo un preliminare rodaggio, perfezionata ed integrata.
La proposta di legge, nel definire le norme per la regolamentazione della raccolta dei funghi, riconosce l'importanza dei funghi come elemento indispensabile degli ecosistemi forestali e naturali.
Al tempo stesso riconosce la valenza economica di questa importante risorsa biologica che, se ben regolata, pu� fornire una importante opportunit� di integrazione del reddito specialmente a vantaggio delle popolazioni delle aree montane economicamente pi� deboli.
L'azione di tutela si basa principalmente sulla previsione di adeguate iniziative di informazione e sulla limitazione quantitativa della raccolta di funghi. Di conseguenza si pone la necessit� di un'adeguata vigilanza che sar� assicurata principalmente dalle forze di polizia locale e dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. La Regione curer� l'organizzazione e il finanziamento di idonei corsi di formazione del personale di vigilanza.
Il testo della proposta di legge recepisce l'importanza economica di questa prestigiosa risorsa del sottobosco come integrazione al reddito delle popolazioni locali.
Viene quindi regolamentata, in modo particolare, la raccolta per scopi commerciali anche al fine di controllare il grado di preparazione professionale degli aspiranti raccoglitori.
Agli enti locali � affidato un ruolo importante nell'attuazione delle fasi pi� importanti e salienti dell'azione di tutela e di gestione delle risorse micologiche.
Alle province � riservato il compito di organizzare e far funzionare le commissioni esaminatrici per il rilascio delle abilitazioni alla raccolta per scopi commerciali e alla vendita dei funghi, nonch� il rilascio del permesso che autorizza la raccolta dei funghi nel territorio provinciale per i soggetti per i quali tale attivit� costituisce fonte di reddito.
Alla Regione � attribuito il rilascio del permesso alla raccolta dei funghi a carattere hobbistico e il compito di realizzare il necessario coordinamento, la promozione e il sostegno delle iniziative utili alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse micologiche naturali. Alla Regione sono anche attribuiti i compiti di finanziare studi e ricerche, nonch� il finanziamento di corsi di formazione per il personale di vigilanza e per i cittadini impegnati sul fronte dello studio dei funghi e della conservazione delle risorse naturali della Sardegna.
� di particolare rilevanza per una rigorosa gestione delle risorse micologiche, la previsione della costituzione di una qualificata Commissione scientifica micologica.
Al fine della tutela della salute pubblica, nell'ambito delle aziende sanitarie locali della Sardegna, � prevista l'istituzione di Ispettorati micologici con funzione di centri pubblici di consulenza micologica.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Raccolta dei funghi
Art. 1
Finalit�1. La presente legge:
a) disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei con lo scopo di tutelare l'integrit� degli ecosistemi vegetali e delle risorse micologiche della Sardegna;
b) tutela il ruolo biologico e le funzioni ecologiche che i funghi svolgono tramite simbiosi, saprofitismo, parassitismo e biomonitoraggio;
c) disciplina l'istituzione degli ispettorati micologici con funzioni di riconoscimento, controllo e consulenza sulle specie fungine e di prevenzione e tutela della salute pubblica.
Art. 2
Disciplina della raccolta dei funghi
epigei e ipogei1. Nel territorio della Regione la raccolta dei funghi epigei ed ipogei � regolamentata.
2. La raccolta dei funghi pu� essere effettuata, nei boschi e in tutti i terreni non coltivati, entro i limiti prescritti dalla presente legge.
Art. 3
Tutela degli ecosistemi e limiti alla raccolta
dei funghi1. Sono oggetto di raccolta e commercializzazione le specie commestibili e la commercializzazione � limitata alle specie fungine commestibili epigee ed ipogee indicate nell'allegato A.
2. La raccolta dei funghi � subordinata al possesso di un permesso regionale; il permesso � rilasciato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, tramite i comuni di residenza, dietro il pagamento di una somma di euro dieci per anno e abilita alla raccolta nel territorio dell'intera Regione; la ricevuta di versamento della somma di cui al presente comma, effettuato secondo le modalit� indicate con decreto dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, abilita alla raccolta fino alla consegna del permesso.
3. � consentita a ciascuna persona la raccolta di una quantit� giornaliera non superiore a quattro chilogrammi per i funghi epigei e non superiore ad un chilogrammo per i funghi ipogei. Il limite massimo ammesso non si applica quando un unico esemplare o un solo cespo superi il suddetto peso.
4. � sempre vietato raccogliere, vendere somministrare e detenere Amanita caesarea allo stato di ovulo, Boletus gruppo edulis con cappello di dimensioni inferiori ai cinque centimetri e Tuber ssp. immaturi.
5. � vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie.
6. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei � vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. Solo per i funghi ipogei pu� essere utilizzato apposito attrezzo (vanghino) con l'obbligo di ricoprire le eventuali buche.
7. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi, aperti, aerati e forati che permettano la dispersione delle spore.
8. � vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
Art. 4
Raccolta dei funghi per scopi commerciali1. La raccolta di funghi per scopi commerciali � subordinata al possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 5 e al permesso provinciale disciplinato dai commi seguenti.
2. Le province possono rilasciare permessi per la raccolta di funghi in quantit� superiore a quattro chilogrammi alle persone in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 5, per le quali la raccolta di funghi commestibili spontanei costituisce prevalente fonte di lavoro e di sussistenza. Il permesso abilita alla raccolta di un massimo complessivo giornaliero di venti chilogrammi di precisate specie fungine nell'ambito del territorio della provincia nella quale � ricompreso il comune di residenza. Il permesso si intende automaticamente rinnovato con il pagamento dell'importo annuale.
3. Il numero di permessi complessivo per ogni provincia non pu� essere superiore al limite massimo di un permesso ogni mille ettari di terreno interessato.
4. Il permesso per la raccolta dei funghi per scopi commerciali, con la validit� di un anno solare e la scadenza del 30 settembre di ogni anno, � rilasciato, a titolo oneroso, ai soli titolari dell'abilitazione di cui all'articolo 5 e per l'ambito territoriale della provincia nella quale � ricompreso il comune di residenza. Il permesso si intende automaticamente rinnovato con il pagamento dell'importo annuale.
5. Le domande per il rilascio dei permessi, corredate degli estremi dell'abilitazione alla raccolta, devono essere presentate entro il 15 settembre di ogni anno e sono esaminate, entro i successivi trenta giorni, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il permesso si intende accordato qualora la domanda non sia rigettata entro il termine.
6. L'ammontare degli importi da corrispondere alla provincia per il rilascio del permesso di raccolta per fini commerciali � stabilito con apposita deliberazione adottata dalla stessa provincia.
7. Il permesso deve essere esibito a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
Art. 5
Abilitazione alla raccolta dei funghi per scopi commerciali e alla vendita dei
funghi freschi spontanei1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei � soggetta ad autorizzazione comunale. L'autorizzazione, in armonia con quanto disposto in materia di commercializzazione dei funghi freschi epigei dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, � rilasciata esclusivamente a coloro che sono riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.
2. L'abilitazione alla raccolta per scopi commerciali e alla vendita dei funghi freschi spontanei � rilasciata dalla provincia del comune di residenza, anche per singole specie, previo colloquio con la commissione di cui all'articolo 7 teso ad accertare:
a) la conoscenza delle norme che disciplinano la raccolta dei funghi;
b) la capacit� di riconoscere le pi� comuni specie fungine commestibili, non commestibili e velenose, anche a fini di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica e dei consumatori.
3. Per praticare la raccolta del tartufo, sulla base delle modalit� previste nel comma 2, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneit�.
Art. 6
Esportazione dei funghi1. Ai fini di un'adeguata tutela e valorizzazione della flora spontanea della Regione � vietata l'esportazione dalla Sardegna di funghi spontanei freschi.
2. Ai non residenti in Sardegna che si rechino fuori dal territorio della Sardegna � consentito portare con se un massimo di otto chilogrammi di funghi spontanei freschi.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai funghi spontanei freschi dei quali sia documentato l'acquisto da un soggetto titolare del permesso di cui all'articolo 4.
Art. 7
Commissioni d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta e alla vendita dei funghi freschi spontanei1. A cura della provincia competente per territorio sono istituite una o pi� commissioni d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta per scopi commerciali e alla vendita dei funghi epigei ed ipogei spontanei.
2. Le commissioni, che sono rinnovate col rinnovo dei rispettivi consigli provinciali, sono composte:
a) dal presidente della provincia o da un suo delegato;
b) dal responsabile di un Servizio ispettorato micologico, o da un micologo abilitato dallo stesso Ispettorato, delle aziende sanitarie locali aventi sede nella provincia competente per territorio;
c) dal responsabile del servizio dell'Ispettorato forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio;
d) da due esperti rappresentanti qualificati segnalati dalle associazioni micologiche maggiormente presenti nel territorio;
e) da un funzionario della provincia con funzioni di segretario.
3. Ciascuno dei componenti, ad esclusione degli esperti micologi, pu� essere rappresentato, con delega scritta, da altra persona appartenente alla rispettiva amministrazione in possesso del medesimo profilo professionale.
4. Ai componenti le commissioni esaminatrici competono i compensi, le indennit� e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
5. Le modalit� di convocazione e di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono stabilite dalla giunta provinciale competente per territorio.
6. L'attivit� delle commissioni di cui al comma 1 � ispirata al principio del massimo decentramento nei comuni.
7. Il modello di tesserino personale � approvato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 8
Regolamentazione della raccolta e della commercializzazione dei tartufi1. Nel territorio della Regione, la raccolta dei tartufi � consentita nei boschi e nei terreni non coltivati secondo le modalit� e le date di raccolta indicate nel decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente contenente il calendario annuale di raccolta elaborato entro il 15 luglio di ogni anno a cura della Commissione scientifica micologica di cui all'articolo 11.
2. Hanno diritto di propriet� sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di propriet� si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purch� le tartufaie siano delimitate da apposite tabelle. Le tabelle devono essere poste lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta in stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata - Legge regionale n. ".
3. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti artificiali di piante tartufigene preventivamente micorrizzate.
4. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree tartufigene, preventivamente micorrizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.
5. I tartufi (Tuber spp.) o altri funghi ipogei appartenenti al genere Terfezia destinati al consumo da freschi, devono appartenere a specie commestibili e la quantit� massima di raccolta consentita � di un chilogrammo al giorno. Da questa limitazione sono escluse le tartufaie controllate e quelle coltivate.
6. La ricerca dei funghi ipogei deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ci� addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto dove il cane lo abbia iniziato.
7. � in ogni caso vietata:
a) la raccolta dei tartufi immaturi;
b) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne.
8. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e variet�, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurit�. Per la raccolta per scopi commerciali dei tartufi freschi spontanei si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
9. � comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non � consentita la raccolta.
Art. 9
Raccolta per scopi scientifici e didattici: permessi speciali1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la Commissione scientifica micologica di cui all'articolo 11, in occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, per comprovati motivi di interesse scientifico e didattico, in deroga alle norme previste dalla presente legge, rilascia speciali permessi per la raccolta di funghi anche non commestibili. Tali permessi sono a titolo gratuito, hanno durata annuale e sono rinnovabili.
2. Quando le manifestazioni previste nel comma 1 hanno carattere comunale o provinciale e si ripetono stabilmente ogni anno, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, pu� delegare in via definitiva il comune o la provincia di competenza.
3. Per documentate esigenze di carattere scientifico, in particolare per favorire l'attivit� di studio e di ricerca presso istituzioni pubbliche o gruppi e associazioni micologiche, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la Commissione scientifica di cui all'articolo 11 pu� concedere permessi personali annuali di raccolta, rinnovabili gratuitamente, anche in deroga alle norme contenute nella presente legge.
4. Le autorizzazioni speciali previste nei commi 1 e 2 non consentono la raccolta giornaliera di pi� di cinque esemplari per ciascuna specie fungina.
5. I titolari di autorizzazione speciale di cui ai commi 1, 2 e 3 alla fine di ogni anno documentano la propria attivit� e relativi studi all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione.
Art. 10
Aree interdette1. Al fine di proteggere aree di rilevante interesse scientifico o naturalistico, nonch� di prevenire profonde modificazioni degli ecosistemi naturali, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente pu�, d'iniziativa propria, su segnalazione degli uffici forestali o su proposta degli enti locali interessati, sospendere con decreto la raccolta generalizzata dei funghi, in determinate aree o su tutto il territorio regionale, per periodi continui non inferiori a quattro settimane. La sospensione della raccolta pu� anche riguardare singole specie su tutto il territorio regionale o in determinate aree.
2. L'adozione del provvedimento di sospensione, sentiti gli enti locali interessati, � preceduta dal parere obbligatorio della Commissione scientifica micologica prevista all'articolo 11.
3. Nei boschi percorsi da incendio la raccolta dei funghi � vietata per una durata di tre anni. Il divieto � imposto con ordinanza del sindaco del comune interessato sulla base delle indicazioni dell'Ispettorato forestale competente per territorio. I comuni interessati, sulla base dei dati sulle superfici percorse da incendio forniti dai competenti organi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, compilano l'elenco delle aree interdette alla raccolta di funghi. Le aree in cui � vietata la raccolta dei funghi ai sensi del presente comma devono essere esattamente indicate mediante apposita tabellazione a cura dei comuni competenti per territorio. Le tabelle devono indicare la data dell'incendio e il periodo di divieto della raccolta dei funghi.
Art. 11
Istituzione Commissione scientifica micologica1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente � istituita la Commissione scientifica micologica, costituita dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato, che la presiede e dai seguenti componenti:
a) quattro rappresentanti delle universit� della Sardegna;
b) tre rappresentanti degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 12;
c) un rappresentante degli Ispettorati del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
d) un rappresentante dei funzionari tecnici dell'Ente foreste della Sardegna;
e) due rappresentanti qualificati designati dalle associazioni micologiche e ambientaliste maggiormente presenti sul territorio regionale.
2. I componenti della Commissione scientifica micologica sono designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza e devono possedere una specifica competenza in materia forestale, agraria, biologica e medica.
3. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti locali interessati nel caso si discuta di questioni riguardanti specifici territori.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede, con proprio decreto, alla costituzione della Commissione scientifica micologica.
5. La Commissione, oltre che svolgere i compiti previsti dalla presente legge, esprime parere sulle materie che le sono sottoposte dalla Regione e dalle province e formula proposte per il miglioramento degli equilibri ambientali con particolare riguardo alla salvaguardia delle potenzialit� produttive fungine.
Art. 12
Ispettorati micologici1. Al fine della tutela della salute pubblica l'attivit� di riconoscimento e di controllo dei funghi, nell'ambito delle strutture pubbliche o private, � svolta da soggetti in possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalla Regione, secondo le modalit� previste nella presente legge, ai sensi del decreto del Ministero della sanit� 29 novembre 1996, n. 686.
2. Nell'ambito delle aziende sanitarie locali della Sardegna sono istituiti gli Ispettorati micologici, con funzione di centri di controllo micologico pubblico.
3. I centri di cui al comma 2 sono costituiti prioritariamente utilizzando strutture gi� operanti e personale gi� dipendente in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanit� n. 686 del 1996.
Art. 13
Corsi di formazione per micologi1. La Regione programma e organizza corsi di formazione per micologi.
2. I corsi di cui al comma 1, in conformit� a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di formazione professionale, possono essere organizzati da enti pubblici o privati che dispongano di:
a) strutture adeguate per lo svolgimento dell'attivit� formativa;
b) docenti qualificati e in numero sufficiente.
3. Per l'ammissione al corso di micologo � richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.
4. I corsi, di durata biennale e a carattere teorico-pratico, hanno una durata non inferiore a 320 ore e devono fornire ai partecipanti una specifica preparazione micologica sugli argomenti del programma riportato nell'allegato B. La parte pratica del corso si compone di esperienze pratiche in diversi ambienti della Sardegna per un numero di ore non inferiore a centonovanta. Alla seconda sessione annuale del corso possono essere ammessi solo i candidati micologi che abbiano superato una prova attitudinale teorico-pratica.
5. Il rilascio dell'attestato di micologo � subordinato al superamento di un esame finale che si tiene alla fine della seconda sessione annuale del corso. All'esame finale possono essere ammessi i candidati micologi che abbiano frequentato almeno l'80 per cento delle ore previste e per due sessioni.
Art. 14
Studi, ricerche, informazione, divulgazione1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del patrimonio forestale e dei prodotti secondari del bosco, nonch� alla tutela ambientale in senso lato, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina avvalendosi, oltrech� degli organismi pubblici competenti, anche delle associazioni micologiche e naturalistiche pi� rappresentative.
2. A tale scopo finanzia studi, ricerche, convegni e azioni di informazione e divulgazione. Finanzia altres� corsi di formazione aperti al personale preposto alla vigilanza e a tutti i cittadini interessati, organizzati da enti e da associazioni micologiche e naturalistiche.
3. L'Amministrazione regionale concede altres� contributi ad enti ed associazioni per l'allestimento e la realizzazione di mostre, stand e iniziative pubbliche destinate a diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei funghi spontanei, nonch� alla stampa di bollettini e riviste micologiche.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
Capo II
Commercializzazione dei funghi
Art.15
Commercializzazione dei funghi1. La vendita dei funghi freschi � soggetta ad autorizzazione comunale.
2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
3. Per l'esercizio dell'attivit� di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi � richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
4. Possono essere preparati, confezionati e commercializzati "funghi secchi" secondo le modalit� stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995, articoli 5 e 6.
Art. 16
Controlli sanitari1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei � consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda sanitaria locale competente.
2. La violazione delle norme di cui al presente capo, fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni costituiscano reato, comporta l'applicazione da parte delle autorit� competenti della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500.000 a euro 2.000.000.
Capo III
Vigilanza, sanzioni, norme finanziarie e finali
Art. 17
Vigilanza1. La vigilanza per l'osservanza della presente legge � demandata, limitatamente all'ambito di competenza, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale, alle aziende sanitarie locali, agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, agli organi di polizia rurale e municipale degli enti locali, agli agenti giurati designati dalle associazioni naturalistiche.
2. Il tesserino personale attestante il possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi per scopi commerciali, e ogni altra autorizzazione riguardante la raccolta dei funghi per qualsiasi scopo, devono essere esibiti su richiesta del personale di vigilanza di cui al comma 1.
Art. 18
Pubblicit�1. I decreti dell'Assessore della difesa dell'ambiente concernenti i divieti di raccolta dei funghi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e affissi agli albi degli enti locali interessati e presso le stazioni forestali e di vigilanza ambientale.
Art. 19
Sanzioni1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi raccolti e l'assegnazione di quelli commestibili a enti di beneficenza, fatta salva la facolt� di dimostrarne la legittima provenienza. I funghi non commestibili possono essere assegnati ad associazioni micologiche o ad istituti specializzati per ricerche, mostre, studi o quant'altro previsto dalla presente legge.
2. Per la violazione delle norme si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 per chi raccoglie funghi per scopi commerciali senza aver ottenuto il permesso comunale di cui all'articolo 4, comma 1, o in violazione delle prescrizioni contenute nel permesso stesso;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi non commestibili raccolti in violazione all'articolo 3, comma 1;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto oltre la quantit� di funghi commestibili consentita (articolo 3, comma 3);
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto, detenuto o commercializzato di Amanita cesarea allo stato di ovulo, di Boletus gruppo edulis con cappello di dimensioni inferiori ai cinque centimetri e di Tuber ssp. immaturi (articolo 3, comma 4);
e) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo dei funghi oggetto della presente legge raccolto o detenuto senza le prescritte autorizzazioni previste dall'articolo 9;
f) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per chi utilizza mezzi vietati nella raccolta dei funghi spontanei (articolo 3, comma 6);
g) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per il trasporto dei funghi raccolti in contenitori non consentiti (articolo 3, comma 7);
h) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per l'asportazione dal sottobosco di materiale terroso (articolo 3, comma 8);
i) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 per la raccolta dei funghi nei boschi percorsi da incendio nei precedenti tre anni, a condizione che tali aree siano indicate con le apposite tabelle ai sensi dell'articolo 10, comma 3;
l) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 50 per la mancata esibizione dell'autorizzazione per la raccolta dei funghi (articolo 4, comma 7);
m) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti in violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 2; la violazione di tale divieto comporta la sospensione automatica, per anni tre, dell'autorizzazione alla raccolta;
n) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti o venduti in violazione dei divieti di cui agli articoli 4, 5 e 9; la violazione di tali divieti comporta altres�, ove non disposto diversamente, la sospensione automatica, per anni tre, dell'autorizzazione alla raccolta;
o) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 per ogni chilogrammo di funghi esportato in violazione del disposto di cui all'articolo 6.
p) la violazione delle norme sulla commercializzazione dei funghi freschi, fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel capo II costituiscano reato, comporta l'applicazione da parte delle autorit� competenti della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000.
3. Per il primo biennio di applicazione della presente legge, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono ridotte della met�.
Art. 20
Competenza alla definizione degli accertamenti1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente � organo competente alla definizione degli accertamenti per violazioni amministrative alla presente legge.
Art. 21
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 a decorrere dall'anno 2007; alla relativa copertura si provvede con quota parte delle compartecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Art. 22
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.