CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 267
presentata dai consiglieri regionali
ATZERI - SCARPA
il 4 gennaio 2007
Istituzione della continuità territoriale delle merci
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Nessun modello di sviluppo può essere progettato se non si risolvono la precondizioni che ne impediscono l'attuazione. Energia e trasporti rappresentano due pilastri irrisolti, e perciò lo sviluppo economico endogeno continuerà a restare una chimera se non verranno abbattute tutte le condizioni di dipendenza strutturale, derivanti dalla condizione di insularità.
In mancanza di misure pubbliche orientate all'abbattimento degli svantaggi, la Sardegna continuerà a non usufruire del diritto alla libera concorrenza e alla coesione sociale, dato che il sistema produttivo sardo, intimamente legato anche agli alti costi di trasporto delle merci, perde capacità concorrenziale con gravi danni all'intero comparto produttivo ed economico isolano.
La continuità territoriale delle merci rappresenta uno snodo essenziale per consentire al sistema produttivo della Sardegna di poter competere con pari opportunità nel mercato italiano e internazionale.
Per i sardisti il tema rappresenta una delle chiavi di volta per impostare una seria politica regionale di sviluppo in grado di affrontare con competitività le sfide del mercato globale.
Le recenti vicende relative alla riforma dell'articolo 8, affidata senza mediazioni all'articolo 102 della finanziaria nazionale, permettono oggi alla Regione di intervenire direttamente a disciplinare e a finanziare autonomamente la continuità territoriale, senza dover attendere la compartecipazione dello Stato.
A tal fine, la presente proposta di legge è strutturata in otto articoli.
L'articolo 1 illustra le finalità della legge, orientata a favorire lo sviluppo economico della Sardegna in armonia con i princìpi comunitari e attraverso la costituzione di un onere di servizio pubblico.
L'articolo 2 disciplina i contenuti del contratto di servizio pubblico, con particolare riferimento al bando di gara, alle modalità di effettuazione del servizio, alla capacità tecnica del vettore aggiudicatario, alle tariffe e a ogni altra disposizione in materia di organizzazione.
L'articolo 3 stabilisce la durata quinquennale del servizio pubblico.
L'articolo 4 disciplina le condizioni e le sanzioni relative all'attuazione del servizio pubblico. In particolare, si prevede che gli orari possano essere rideterminati d'intesa con la Regione. In tema di sanzioni, è previsto che esse siano operative a partire dalla soglia del 2 per cento di collegamenti non effettuati e in ragione di eventuali altri disservizi imputabili al vettore aggiudicatario. Inoltre, è possibile operare una trattenuta forfetaria per far fronte a tali imprevisti e si contempla anche la possibilità che la Giunta possa prevedere ulteriori tipologie di sanzioni.
L'articolo 5 demanda alla Giunta regionale il compito di elaborare un unico regolamento di attuazione in relazione a tutte le materie disciplinate dalla legge e stabilisce condizioni di maggior favore per le merci del settore agroalimentare.
L'articolo 6 istituisce una commissione tecnica con funzioni consultive e di impulso per monitorare l'attuazione della legge.
L'articolo 7 prevede che l'entrata in vigore della legge sia subordinata alla notifica della legge alla Commissione europea sia successiva alla procedura comunitaria di attuazione.
L'articolo 8 disciplina la norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione intende favorire lo sviluppo economico della Sardegna attraverso misure idonee a garantire alle imprese ubicate nel territorio regionale l'abbattimento dei maggiori costi derivanti dall'insularità, nel rispetto dei princìpi comunitari di coesione e di libera concorrenza.
2. A tal fine, la Regione disciplina la materia del cabotaggio marittimo attraverso la costituzione di un onere di servizio pubblico finalizzato a garantire servizi marittimi di interesse pubblico tra il sistema portuale italiano e la Sardegna, e attuare così la continuità territoriale delle merci.
Art. 2
Contenuti del contratto di servizio pubblico1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, il contratto di servizio pubblico deve uniformarsi ai seguenti criteri:
a) aggiudicazione, in seguito a trasparente pubblicità, dell'avviso di gara seguita da un bando di gara ad evidenza pubblica nel rispetto del principio comunitario di libera concorrenza;
b) analitica specificazione degli obblighi in materia di livello, orari e frequenza del servizio a carico dei vettori;
c) dettagliata specificazione della capacità tecnica della flotta marittima adibita al servizio pubblico, ivi compreso il numero dei vettori;
d) determinazione delle tariffe, delle modalità di attuazione del servizio e di tutte le altre norme di organizzazione, ivi comprese le sanzioni di cui all'articolo 4.
Art. 3
Durata1. La durata del contratto di servizio pubblico è stabilita in cinque anni.
Art. 4
Condizioni e sanzioni1. Il vettore aggiudicatario può proporre modifiche agli orari di cui al contratto di servizio pubblico solo previa decisione della Regione.
2. La Regione, in seguito alla positiva procedura di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico, rimborsa i costi aggiuntivi sostenuti dal vettore aggiudicatario nei limiti dell'1 per cento dello stanziamento complessivo.
3. Nel contratto di servizio pubblico sono previste sanzioni a carico del vettore nel caso che non sia effettuato il 2 per cento dei collegamenti stabiliti.
4. L'Autorità concedente può notificare al vettore una trattenuta sulla dotazione forfetaria di continuità territoriale per far fronte ad eventuali incidenti che comportino l'interruzione del servizio pubblico, fatta eccezione per le ipotesi di interruzioni non imputabili, ad alcun titolo, al vettore aggiudicatario.
5. La Giunta regionale può prevedere l'irrogazione di ulteriori sanzioni in sede di perfezionamento del contratto di servizio pubblico.
Art. 5
Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, deve elaborare e approvare un regolamento che disciplini complessivamente la materia di cui alla presente legge e, in particolare, l'individuazione delle tipologie di merci, con esclusione dei prodotti petroliferi, i parametri da applicare per ciascuna tipologia, le modalità di liquidazione degli oneri di servizio pubblico, le procedure di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 e le norme di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
2. In base alle disposizioni di cui al comma 1 la Regione prevede misure preferenziali per le tipologie di prodotti del settore agroalimentare.
3. Il parametro per attuare le disposizioni di cui al comma 1 fa riferimento al rapporto di una tonnellata per ogni miglio marino percorso.
4. La Giunta regionale determina, con proprio regolamento, le condizioni di maggior favore per le rotte marittime che consentano la riduzione del trasporto via gomma.
Art. 6
Commissione tecnica1. È istituita, presso l'Assessorato regionale dei trasporti, una commissione tecnica, con funzioni consultive, che dura in carica per l'intera legislatura e ha il compito di formulare indirizzi attuativi del Piano di sviluppo regionale, nonché pareri sull'applicazione della legge, monitorarne lo stato di attuazione, denunciare eventuali profili di inefficienza del servizio pubblico, promuovere proposte di miglioramento della sua gestione, verificare l'adeguamento degli oneri di servizio pubblico agli indici di cui all'articolo 8, comma 2.
2. La commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, è composta da:
a) l'Assessore regionale dei trasporti che la presiede;
b) un rappresentante della Presidenza della Regione;
c) due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;
d) tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. I componenti di cui alle lettere c) e d) sono nominati sulla base di una terna di nomi designati dalle rispettive organizzazioni.
4. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
5. I componenti della commissione non hanno diritto ad alcun gettone di presenza.
Art. 7
Procedure comunitarie1. La presente legge e le relative norme di attuazione sono notificate alla Commissione europea in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie in materia, ed entrano in vigore successivamente all'espletamento delle relative procedure di autorizzazione.
Art. 8
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stanziati a titolo di dotazione forfetaria di continuità territoriale, e valutati in euro 17.000.000 annui, si fa fronte con le maggiori entrate di cui all'articolo 102 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".
2. L'adeguamento degli oneri di cui al comma 1 è calcolato in base ai seguenti indici: evoluzione del prodotto interno lordo, prezzi di mercato, indici ISTAT e conti analitici convenzionali elaborati e presentati dal vettore aggiudicatario.
3. Ai fini di cui al comma 1 è istituita un'apposita UPB recante il titolo "Continuità territoriale delle merci".