CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 265

presentata dai consiglieri regionali

FLORIS Mario - CHERCHI Oscar

il 14 dicembre 2006

Autorizzazione per tre mesi dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 2007


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Proposta di legge prevede l'autorizzazione per tre mesi dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 2007 ed è conseguenza del fatto che a metà del mese di dicembre la Giunta regionale non ha ancora presentato al Consiglio regionale l'apposito disegno di legge.

L'esercizio provvisorio che con la presente proposta di legge si propone è riferito al bilancio della Regione per il 2006, in quanto non è stata ancora presentata la manovra finanziaria 2007-2009 che, sulla base dell'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, la Giunta regionale avrebbe dovuto trasmettere al Consiglio regionale, per il conseguente esame, entro il 30 settembre.

I presentatori si rendono conto che tali carenze, e specificatamente il riferimento ai sensi dell'articolo 29 della citata legge regionale n. 11 del 2006, al bilancio 2006, rischiano di determinare seri problemi nella fase di gestione dell'esercizio provvisorio in quanto, come è noto, i singoli stanziamenti, più in generale l'intera parte spesa, erano rapportati ad una complessiva parte di entrate caratterizzate dalle previsioni del recupero di una somma ingente dovuta dallo Stato alle Regioni a titolo di partecipazione ai gettiti degli anni passati dell'IRPEF e dell'IVA.

Per il motivo esposto sembra difficile legare l'esercizio provvisorio ad un bilancio nel quale è venuta meno una parte sostanziale degli introiti previsti.

L'approvazione, quindi, del provvedimento in questione non può essere in alcun modo considerata un adempimento puramente tecnico.

Nell'esame del provvedimento dovrà essere chiarito il perché, una volta avuta la certezza dell'impossibilità di acquisire le somme relative al "pregresso" delle imposte, non si è provveduto a presentare una variazione di bilancio e in che modo si è ovviato nella gestione del bilancio al certo "sbilancio".

In particolare è necessario sapere in che modo quanto detto ha inciso sulla regolarità della spesa e, eventualmente, quali criteri sono stati adottati e se si è deciso di ricorrere a riduzioni o ad un rallentamento della spesa, e, ancora, come mai del problema non è stata interessata l'Assemblea che ha approvato il bilancio 2006.

I proponenti proprio in considerazione dei problemi esposti, auspicano un approfondito esame della proposta di legge da parte del Consiglio regionale.
 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente e fino all'approvazione con legge, e comunque non oltre il 31 marzo 2007, il bilancio della Regione per l'anno 2007, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e le eventuali note di variazione, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare il limite di tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna UPB degli stati di previsione della spesa.

3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui, nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenze ai sensi del comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente definite con legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi; tale deroga è da riferirsi a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 nonché agli altri fondi di riserva di cui agli articoli 23 e 24 della stessa legge.