CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 264
presentata dai consiglieri regionali
LIORI - DIANA
il 5 dicembre 2006
Ripristino delle provvidenze in favore dei soggetti affetti da neoplasia maligna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge consta di un solo articolo con cui si vuole abrogare il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006). Tale comma recita testualmente: "Fino all'approvazione del provvedimento di riordino delle provvidenze di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui alla lettera f) dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, sono erogati esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno". Il comma in questione, pertanto, esclude temporaneamente i soggetti affetti da neoplasia maligna dalle provvidenze di cui alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27 (Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni).
In origine i cittadini affetti da neoplasia maligna non erano inseriti tra i soggetti destinatari delle provvidenze ex legge regionale n. 27 del 1983. Una battaglia ultraventennale condotta dagli stessi cittadini, con il supporto di associazioni come il Tribunale per i diritti del malato, portò nel 2004 a due importanti risultati. Il primo fu la concessione, a tutti i cittadini residenti in Sardegna che si sottopongono alla chemioterapia antitumorale presso presidi sanitari diversi da quello di residenza, dei rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno. Tale norma, che estende a tutte le categorie tumorali i rimborsi già previsti dalla legge regionale n. 27 del 1983, è contenuta nel comma 13 dell'articolo 14 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004). Il secondo risultato fu, per l'appunto, l'estensione ai soggetti affetti da neoplasia maligna dell'assegno mensile di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 27 del 1983, riconosciuto dalla già citata lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2004 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie).
Il comma della legge finanziaria regionale 2006 che si propone di abrogare ha disposto la sospensione temporanea dell'erogazione di tale assegno mensile, segnatamente fino all'approvazione di un provvedimento che avrebbe dovuto riordinare le provvidenze in favore dei cittadini affetti da una serie di patologie tra le quali figurano tanto quelle di cui alla legge regionale n. 27 del 1983, quanto la neoplasia maligna. Il risultato di ciò è che, presumibilmente per ragioni di contenimento della spesa regionale, si è introdotta nuovamente quella disparità di trattamento tra cittadini affetti da patologie diverse ma che richiedono trattamenti simili, che era stata superata grazie alle due leggi regionali del 2004 testé citate.
Oltre che necessaria per ripristinare un fattore di uguaglianza tra i cittadini sardi che è andato perduto a causa dei recenti interventi legislativi, la proposta di legge giunge quanto mai opportuna dal momento che, quando mancano 20 giorni alla scadenza del termine fissato dalla legge regionale n. 23 del 2005, ancora la Giunta regionale non ha provveduto a presentare un disegno di legge per il riordino delle provvidenze. Si deve, pertanto, dedurre che non sarà possibile pervenire all'approvazione di una legge in tal senso entro i termini fissati dalla legge regionale n. 23 del 2005; pertanto appare giusto e doveroso, riscontrata l'impossibilità di riordinare le provvidenze, abrogare la sospensione della loro erogazione in favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna, unici a essere colpiti da una norma che ha avuto effetti altamente discriminatori a fronte di un risparmio per le casse della Regione che si può quantificare in poche centinaia di migliaia di euro all'anno.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Ripristino delle provvidenze1. Il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006), è abrogato.