CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 263
presentata dai consiglieri regionali
VARGIU - MARRACINI - CASSANO - DEDONI - PISANO
il 15 novembre 2006
Istituzione del Garante del diritto alla salute dei cittadini
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Le riforme costituzionali, che hanno attribuito competenza primaria alle regioni in materia di organizzazione sanitaria, pongono anche la Regione Sardegna nella necessità di rendere quanto più possibile moderno ed efficiente il funzionamento del proprio sistema di assistenza, per poter garantire al cittadino risposte adeguate alle proprie esigenze di tutela della salute.
In particolare, si pone con forza il problema di garantire la tempestività, la congruità e l'appropriatezza delle prestazioni, che devono essere indirizzate al soddisfacimento delle necessità del cittadino.
Il gradimento del sistema è, infatti, espresso dal consenso del cittadino, che resta l'unico vero punto di riferimento e destinatario dell'intero sistema.
La costruzione e il mantenimento del miglior rapporto possibile tra il cittadino e il sistema che fornisce le prestazioni (e ne controlla e verifica la qualità) rappresenta dunque un elemento chiave del suo stesso funzionamento ed è parte integrante della sua efficienza.
In questo senso, le aziende sanitarie si sono dotate nel tempo di uffici relazioni con il pubblico, finalizzati a mantenere il polso del rapporto con il cittadino, accertando le sue esigenze e tenendole in debito conto nella successiva programmazione dei servizi sanitari.
È però indubbio che il rapporto tra il cittadino ed il sistema debba trovare più significativi elementi di complementarietà, aumentando il grado di fiducia nelle istituzioni ed elevando il grado di compartecipazione alle scelte.
La presente proposta di legge riprende dunque un'analoga iniziativa legislativa che non ebbe adeguata fortuna nella passata legislatura e si inserisce nel solco delle indicazioni che la stessa Giunta regionale ha presentato nella proposta di Piano sanitario regionale 2006-2008, attualmente in discussione in Consiglio.
Essa persegue l'obiettivo di creare un meccanismo istituzionale che, attraverso la figura del Garante del diritto alla salute, ponga la Sardegna all'avanguardia nelle politiche di attenzione al cittadino e sottolinei la volontà della nostra Regione di dimostrarsi attenta alla qualità e al gradimento delle prestazioni sanitarie, attraverso un rapporto sempre più virtuoso con il paziente, beneficiario dell'intervento di assistenza.
Attraverso l'approvazione della presente proposta di legge la Regione metterebbe a disposizione di tutti i sardi una figura che si ponga in posizione di terzietà rispetto alle istituzioni sanitarie, indipendente dalle aziende e dal potere politico, che venga considerata amica e fiduciaria dal cittadino e al suo servizio, in modo da poter diventare il naturale punto di riferimento per ogni segnalazione di malfunzionamento del sistema.
Il Garante sarebbe dunque assimilabile ad una sorta di autorithy, in grado di osservare, conoscere e controllare complessivamente e continuativamente l'intero sistema sanitario regionale, intervenendo al fianco del cittadino ovunque sia necessario e stimolando le istituzioni ad adottare i provvedimenti utili a risolvere ogni eventuale problema che costituisca ostacolo nella fruizione di servizi di qualità.
Il Garante, per la specificità delle sue funzioni, non si sovrapporrebbe al difensore civico e, rispetto a questo, sarebbe comunque dotato della maggior autorità nel proprio campo di competenza che gli deriva dall'attività sanzionatoria nei confronti delle aziende pubbliche e di quelle private che intrattengono rapporti con il Servizio sanitario regionale.
Il Garante sarebbe pertanto destinato a creare un rapporto costante con il cittadino, finalizzato a consolidare la fiducia nel Servizio sanitario regionale, che possa potenziare e tutelare la stessa azione degli operatori sanitari e che possa consentire l'immediato intervento di tutela ogni qual volta ci sia il sospetto della lesione del diritto alla salute di ciascun cittadino.
L'attività del Garante, adeguatamente monitorata e sistematizzata, potrebbe inoltre essere utile alle stesse istituzioni sanitarie e al governo regionale, in quanto rappresenterebbe lo spaccato delle difficoltà del cittadino sardo nel quotidiano accesso alle prestazioni sanitarie.
Quando l'attività del Garante sarà decollata, e si sarà pertanto correttamente instaurato il rapporto fiduciario con il cittadino e quello di stimolo delle attività istituzionali, la sede dell'Ufficio del garante potrebbe anche diventare un'importante camera di compensazione del contenzioso legato alla "malpractice" sanitaria, consentendo una risoluzione stragiudiziaria di buona parte dei conflitti, altrimenti destinati a trascinarsi per anni nei tribunali e determinando la crescita della qualità percepita del sistema.
Non bisogna infatti dimenticare come l'incremento del contenzioso medico-legale comporti oggi pesanti ripercussioni sul complessivo rapporto fiduciario medico-paziente, sulla generale fiducia nel sistema e sulla stessa spesa sanitaria (che si dilata a causa della cosiddetta "medicina difensiva", inutile ai fini diagnostico-clinici, ma talvolta impropriamente utilizzata dal sanitario a fini di autotutela).
Le informazioni che saranno raccolte dall'Ufficio del garante attraverso tale ultima, specifica attività medico-legale potranno infine essere di grande aiuto alle ASL nell'attuazione di quei percorsi virtuosi di presa di conoscenza della possibilità di errore da parte dell'operatore sanitario, che vanno sotto il nome di "risk management" e rappresentano un capitolo sempre più importante dell'attività aziendale di educazione e aggiornamento professionale dei propri dirigenti.
L'articolo 1 istituisce la figura del Garante.
Gli articoli 2, 3 e 4 ne disciplinano l'ambito di attività, indicando procedure assai snelle per l'accesso da parte del cittadino, stabilendo il raccordo con le istituzioni sanitarie, con gli ordini e i collegi professionali, con il sistema assicurativo e dotando il Garante di attività sanzionatoria diretta in caso di accertata responsabilità. Il Garante si rapporta in maniera costante con il Presidente della Regione, con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con la presidenza della competente Commissione consiliare e con le rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie, riferendo sulla sua attività e formulando eventuali ipotesi correttive dei malfunzionamenti eventualmente verificati.
L'articolo 5 introduce la possibilità che l'Ufficio del Garante ricopra un ruolo importante, anche nella soluzione dei casi di "malpractice" sanitaria, contribuendo a decongestionare i tribunali e a dare rapida soluzione ad ogni legittima esigenza di risarcimento del paziente.
L'articolo 6 disciplina i ricorsi avversi all'attività del Garante.
L'articolo 7 tutela l'accesso del Garante ad ogni informazione necessaria per i compiti di istituto.
L'articolo 8 concerne la diffusione delle informazioni sull'attività del Garante e le modalità dei suoi rapporti con le istituzioni regionali.
Gli articoli 9, 10, 11 e 12 stabiliscono i requisiti per la nomina del Garante, le incompatibilità, le modalità di elezione, la durata della carica, le condizioni per la sua eventuale revoca.
Gli articoli 13, 14 e 15 garantiscono le risorse necessarie per la funzionalità dell'Ufficio e disciplinano i trattamenti economici.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Ufficio del Garante per i diritti della sanità1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'Ufficio del Garante per i diritti della sanità.
2. Il Garante per i diritti della sanità esercita le sue funzioni in piena autonomia e indipendenza gerarchica.
3. Le modalità di nomina e di revoca del titolare dell'ufficio, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.
Art. 2
Funzioni e compiti1. Il Garante per i diritti della sanità interviene su istanza del cittadino per tutelare il diritto alla salute, come stabilito dall'articolo 32 della Costituzione.
2. Il Garante può intervenire anche di propria iniziativa su problemi comunque pervenuti alla sua conoscenza.
3. Il Garante raccoglie e verifica ogni segnalazione di cattivo funzionamento nell'erogazione dei servizi sanitari da parte delle aziende e suggerisce ai direttori generali e alla Regione gli opportuni interventi correttivi.
4. Il Garante rileva anche eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e proponendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.
5. Il Garante censura eventuali comportamenti non corretti e segnala alle competenti autorità giudiziarie ogni fatto che possa configurare ipotesi di reato.
6. Il Garante può attivare collaborazioni con gli ordini e i collegi professionali e con il sistema assicurativo finalizzate alla risoluzione stragiudiziaria del contenzioso legale in materia sanitaria.
Art. 3
Sanzioni1. Qualora il Garante accerti comportamenti illegittimi da parte delle strutture pubbliche o da parte delle strutture private accreditate con il Sistema sanitario regionale, può irrogare sanzioni amministrative di importo variabile da 50 a 1000 euro, graduandone l'entità in rapporto alla gravità della violazione verificata.
Art. 4
Modalità di intervento1. Il Garante per i diritti della sanità si dota, pubblicizzandoli adeguatamente, dei meccanismi di accesso più idonei a facilitare un rapido contatto da parte del cittadino (numero verde telefonico, fax, e-mail) e, verificata l'identità del reclamante, entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione, accerta l'effettiva sussistenza delle motivazioni del reclamante.
2. Verificata la necessità dell'intervento e attivato il contatto con il dirigente della struttura pubblica o privata responsabile del disservizio, l'Ufficio del Garante, entro trenta giorni, istruisce congiuntamente la relazione di merito, contenente il giudizio sull'accaduto, e le proposte per porre soluzione alle problematiche emerse.
3. Tale relazione deve essere immediatamente presentata all'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e al Presidente della Regione e, nei casi di particolare interesse generale, al presidente della competente Commissione consiliare.
4. La relazione dell'ufficio deve essere inviata per conoscenza al cittadino che ha inoltrato il reclamo, che in qualunque momento ha comunque titolo per chiedere notizia delle azioni intraprese dal Garante in merito alla segnalazione effettuata.
Art. 5
Richieste di intervento1. All'Ufficio del Garante per i diritti della sanità possono rivolgersi quei cittadini che ritengono di aver subito un danno ingiusto dall'attività professionale del personale sanitario.
2. In tal caso, il Garante attiva una commissione medico-legale, al cui interno siano rappresentate le parti, che propone una transazione stragiudiziaria del caso, comunque vincolante per le parti.
Art. 6
Rappresentanza e costituzione in giudizio1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Garante per i diritti della sanità spetta al Presidente della Regione.
2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale, previo parere del Garante, il quale trasmette al Presidente della Regione gli atti relativi al provvedimento impugnato.
Art. 7
Diritto all'informazione1. L'Ufficio del Garante, per la realizzazione dei compiti di istituto, può richiedere l'audizione di pubblici funzionari e la disponibilità di documenti aziendali: nessun diniego, né segreto d'ufficio può essere opposto a tali richieste.
Art. 8
Relazione sull'attività1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Garante per i diritti della sanità redige apposita e dettagliata relazione sull'attività svolta, specificando i casi in cui si è reso necessario l'intervento e dettagliando i casi approdati a soluzione grazie all'azione dell'ufficio.
2. Tale relazione dovrà inoltre contenere eventuali proposte di intervento strutturale sulle carenze verificate nel sistema di erogazione dei servizi sanitari ed eventuali proposte di autoriforma dell'Ufficio, al fine di renderlo sempre più adeguato alle esigenze prospettate dai cittadini.
3. La relazione del Garante viene inviata all'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e al Presidente della Regione e costituisce argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile della competente Commissione consiliare.
4. Dopo aver svolto la sua attività di resocontazione nei confronti della Giunta regionale e della Commissione consiliare, il Garante per i diritti della sanità può illustrare pubblicamente i risultati della propria attività annuale.
5. Sulle specifiche problematiche di propria competenza, il Garante può avere rapporti diretti con i mezzi di informazione.
Art. 9
Nomina1. Per essere nominati all'Ufficio del Garante per i diritti della sanità sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.
2. Il Garante viene inoltre scelto sulla base di competenze specifiche in campo sanitario, giuridico e di management.
3. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio regionale, presa visione del curriculum del candidato almeno una settimana prima della data fissata per l'elezione.
4. La designazione da parte del Consiglio è effettuata a maggioranza dei due terzi, con votazione a scrutinio segreto.
Art. 10
Ineleggibilità1. Non possono essere nominati nell'Ufficio del Garante:
a) i membri del Parlamento;
b) i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) gli amministratori e i dipendenti delle aziende sanitarie;
d) i titolari, gli amministratori, i dirigenti di strutture private che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti economici con la Regione autonoma della Sardegna e con il Servizio sanitario nazionale (SSN).
Art. 11
Durata1. Il Garante per i diritti della sanità dura in carica tre anni e può essere rinnovato soltanto una volta.
2. Tre mesi prima della scadenza del suo mandato, il Consiglio regionale è convocato per la nuova designazione.
3. Il Garante opera in regime di prorogatio sino alla designazione del successore.
4. La prima designazione del Garante avviene entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge regionale.
Art. 12
Revoca1. Il Garante per i diritti della sanità può essere revocato prima della scadenza del suo mandato, con decreto del Presidente della Regione, soltanto a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale, con maggioranza dei due terzi, di mozione di censura motivata da gravi inadempienze nelle funzioni.
Art. 13
Sede e personale1. L'Ufficio del Garante per i diritti della sanità ha sede presso i locali messi a disposizione dalla Regione.
2. Per il suo funzionamento è istituito il Servizio del garante per i diritti della sanità, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio regionale.
3. In sede di prima istituzione, la dotazione organica è stabilita con deliberazione consiliare, sulla base di motivata relazione del Garante.
4. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante.
5. Il Servizio del Garante, in relazione ai propri compiti di istituto, può attivare specifiche consulenze professionali, previa informazione al Consiglio.
Art. 14
Indennità e rimborsi1. Al Garante per i diritti della sanità spetta la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i Consiglieri regionali.
Art. 15
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2007.
2. Nel bilancio della Regione per il triennio 2006-2008 sono apportate le seguenti modifiche:
in aumento
01 - PRESIDENZA
UPB S01.020
Consiglio regionale2006 euro ---
2007 euro 500.000
2008 euro 500.000
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006
FNOL - Spese correnti2006 euro ---
2007 euro 500.000
2008 euro 500.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 ed a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.