CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 262
presentata dai consiglieri regionali
LA SPISA - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - RASSU - SANCIU - SANJUST
il 14 novembre 2006
Disciplina per la raccolta e la trasformazione delle piante officinali
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Lo sviluppo di un'economia moderna deve essere improntato anche in Sardegna ad un miglioramento delle condizioni di vita per le popolazioni attraverso la creazione di uno sviluppo sostenibile, consentendo loro una giusta remunerazione con l'impiego, oculato e sostenibile, anche delle risorse del territorio.
In Sardegna, uno dei territori a pi� forte connotazione ambientale del Mediterraneo, nasce impellente l'esigenza di regolamentare l'attivit� di protezione e valorizzazione delle risorse vegetali tra le quali le piante officinali. Gli studi scientifici pi� recenti hanno infatti ampiamente dimostrato che questo contingente � estremamente interessante per le sue peculiarit� qualitative tanto da rappresentare un settore potenziale di forte interesse commerciale e di sviluppo, non solo per i raccoglitori e trasformatori, ma per i territori coinvolti, poich� capaci di potenziare microimprese di filiera di interessante prospettiva per un mercato in forte sviluppo ben lungi dall'essere saturato.
Il presente progetto di legge ha lo scopo di regolare le attivit� di raccolta e di conservazione delle piante officinali e aromatiche per la riqualificazione professionale di chi opera nel comparto, abolendo la loro raccolta indiscriminata ed irrazionale e con il fine di tutelare la conservazione del patrimonio naturale del territorio regionale.
La raccolta delle specie officinali potr� essere effettuata solo da raccoglitori muniti di una regolare autorizzazione regionale (patentino) per ottenere la quale dovr� essere superato un esame che prevede la conoscenza sistematica delle specie, del loro tempo balsamico, dei principi attivi presenti e dei sistemi di raccolta e conservazione pi� adeguati nonch� di quegli accorgimenti necessari per non arrecare alcun danno alla dinamica dei popolamenti e agli ecosistemi.
Per l'ottenimento del patentino sar� necessario seguire un corso di formazione che consenta ai raccoglitori di ottenere le giuste conoscenze e competenze nell'attivit� da svolgere. Tutto ci� rappresenta un utile strumento di riqualificazione professionale e di tutela per una fascia di persone che fanno della raccolta delle specie spontanee la principale attivit� lavorativa e di sostentamento per le famiglie.
La figura del raccoglitore pu� svolgere anche un'efficace azione di monitoraggio e di tutela del territorio, in collaborazione con altre professionalit� quali gli agenti di vigilanza ambientale, le guardie barracellari e quelle figure preposte dalla legge a contrastare l'uso indiscriminato delle risorse ambientali, consentendo la cura e la protezione di tante specie spontanee, specialmente di quelle in via di estinzione.
� fatto obbligo ai raccoglitori di essere iscritti in un elenco ufficiale tenuto presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e solo previa iscrizione si pu� effettuare la raccolta.
La selezione, la raccolta e la conservazione delle specie officinali dovranno rispettare un disciplinare di raccolta redatto secondo le indicazioni delle associazioni e rappresentanti gli esperti della categoria.
La raccolta delle piante di specie spontanee deve ottemperare a regole precise, inserite nel disciplinare, e pu� avvenire solamente durante il loro tempo balsamico al fine di ottenere una droga che rispetti pienamente le caratteristiche organolettiche richieste.
La raccolta potr� avvenire:
1) in terreni privati ad opera degli stessi proprietari che aderiscano alla campagna di raccolta, muniti di patentino e iscritti nell'elenco ufficiale;
2) in terreni privati ad opera di raccoglitori che aderiscono alla campagna di raccolta, muniti di patentino, iscritti nell'elenco ufficiale ed espressamente autorizzati dai legittimi proprietari;
3) nei terreni ad uso civico: i comuni che possiedono terreni destinati ad uso civico, devono stabilire le modalit� di accesso ai raccoglitori; in particolare, nel caso in cui intendano riservare la raccolta delle essenze spontanee ai loro legittimi usufruttuari, devono delimitare i terreni in modo visibile ed inequivocabile indicando tale diritto, cosicch� i raccoglitori non residenti non possano effettuare la raccolta;
4) nei terreni demaniali la raccolta deve essere effettuata dai raccoglitori che aderiscono alla campagna, muniti di patentino, iscritti nell'elenco ufficiale e autorizzati dalle autorit�.Limiti all'obbligo di iscrizione nell'elenco ufficiale, e all'applicazione del disciplinare, sono riconosciuti per i soli casi di raccolta per uso familiare di piccoli quantitativi; la raccolta in questi casi deve avvenire nei terreni ad uso privato, dove non � espressamente vietata la raccolta, e mai comunque nei territori riservati ai raccoglitori.
La presente legge intende tutelare il consumatore sulla provenienza, qualit� e produzione delle piante officinali e dei loro derivati.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Finalit�Art. 1
Finalit�1. La presente legge disciplina, su tutto il territorio della Sardegna, la raccolta e la conservazione delle piante officinali, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformit�, per le zone montane, a quanto previsto dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Sono fatte salve le norme che regolano le attivit� di erborista, di fitoterapeuta o di addetto allo svolgimento di elaborazioni erboristiche.
Art. 2
Definizioni1. Per pianta officinale si intende quel vegetale, o parte di esso, contenente comprovati e riconosciuti principi attivi utilizzabili nei settori farmaceutico, erboristico, cosmetico, nutraceutico, liquoristico e, in generale, a tutte le indicazioni per la salute e il benessere dell'uomo e degli animali; l'elenco delle piante officinali presenti in Sardegna e regolamentate dalla presente legge � contenuto nell'allegato A.
Titolo II
Raccolta delle piante officinaliCapo I
Disciplina generale della raccoltaArt. 3
Autorizzazione alla raccolta1. La raccolta delle piante officinali � subordinata al rilascio:
a) di una autorizzazione, sotto forma di apposito patentino, il cui modello � approvato dalla Giunta regionale, avente validit� su tutto il territorio regionale;
b) del permesso di cui al comma 5 che consente la raccolta solo nell'ambito del territorio dell'ente che lo ha rilasciato.2. Le province sono delegate a rilasciare il patentino e il permesso di cui al comma 1, salvo quanto previsto dai commi 7 e 10.
3. Per l'ottenimento del patentino � necessaria la frequenza di un corso formativo e il superamento di un esame finale, volto alla conoscenza delle piante officinali e della loro ecologia, le cui modalit� organizzative sono determinate dalla Giunta regionale.
4. La Regione, sentite le province e la Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 17, determina su base annua:
a) il numero massimo di permessi, differenziati in giornalieri, settimanali, mensili e annuali, da rilasciare ai soggetti in possesso del patentino regionale, in relazione all'estensione ed alla qualit� del territorio, al numero degli abitanti, alle potenzialit� dei popolamenti vegetali spontanei e a particolari condizioni climatiche annuali;
b) i soggetti preposti alla distribuzione dei permessi in ogni comune.5. La Giunta regionale determina le giornate nelle quali � consentita la raccolta, nel rispetto dei tempi balsamici e del ciclo di riproduzione delle piante.
6. Nei territori appartenenti al demanio regionale il permesso � rilasciato dall'ente gestore. Annualmente la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare, sentito il parere della Commissione tecnica regionale, dando priorit� ai soggetti di cui all'articolo 13.
7. Sono obbligati al patentino e al permesso anche i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto agli usi civici, per la raccolta nei rispettivi fondi, quando aderiscono ad una campagna di raccolta finalizzata alla commercializzazione.
8. Sono obbligati al patentino e al permesso di raccolta, ma esonerati dal frequentare il corso di formazione e superare l'esame finale, i laureati in Farmacia e in Scienze erboristiche. Per le altre lauree equipollenti � necessario comunque il superamento dell'esame finale.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, nei territori ricadenti negli habitat di particolare interesse con vincolo di biotopo nonch� nelle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, la raccolta delle specie officinali spontanee � autorizzata solo dall'ente gestore.
Art. 4
Limiti di raccolta1. La raccolta giornaliera pro-capite delle specie officinali spontanee � limitata ai quantitativi e alle modalit� indicate per singola specie nell'allegato A.
2. Per tutte le specie di piante officinali � consentita la raccolta solo quando sono presenti quelle caratteristiche sistematiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
3. La raccolta di specie officinali tossiche o velenose, elencate nell'allegato B, � consentita solo per scopi didattici e scientifici, nel limite di tre campioni per specie.
4. � sempre vietata la raccolta delle specie elencate nell'allegato C. Tale elenco pu� essere aggiornato di anno in anno nel caso si verifichi che altre specie, anche officinali, rischino l'estinzione o diventino rare. L'aggiornamento della tabella delle specie di cui � vietata la raccolta � pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.
5. � concesso al proprietario, all'usufruttuario o al conduttore del fondo ed ai loro familiari, raccogliere una quantit� di piante officinali necessarie e non eccedenti il consumo giornaliero per un uso esclusivamente personale.
6. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni le piante officinali coltivate in pieno campo; in questo caso le piante devono essere accompagnate da un'opportuna certificazione di provenienza redatta dal produttore.
Art. 5
Modalit� di raccolta e conservazione1. La raccolta delle specie officinali � vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta delle specie officinali spontanee � vietato l'uso di qualsiasi attrezzo, di supporti meccanizzati o di altri mezzi che possano danneggiare le fitocenosi naturali e l'apparato radicale della pianta e dell'ecosistema in generale. Le droghe raccolte devono conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentirne una sicura determinazione.
3. � vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, di piante con l'apparato radicale, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilit� e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle normative sulla Valutazione di impatto ambientale (VIA).
4. � concessa la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, di piante con l'apparato radicale la cui droga � costituita da organo ipogeo sempre che tali specie non siano inserite negli allegati B e C.
5. Le droghe raccolte devono essere essiccate adottando procedimenti idonei al mantenimento delle caratteristiche fisico-chimiche, dei principi attivi e del fitocomplesso; la loro conservazione deve essere fatta in appositi contenitori e in strutture adeguate e idonee nel rispetto delle norme igieniche e farmacognostiche. L'inosservanza di tali indicazioni � sanzionata con un'ammenda compresa tra euro 100 ed euro 300 e, in caso di recidiva, con la sospensione delle autorizzazioni.
Art. 6
Divieto di raccolta1. La raccolta delle piante officinali spontanee � vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree con vincolo di biotopo e nei parchi naturali regionali;
c) in tutte le aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima, sentito il parere della Commissione tecnica regionale, per motivi selvicolturali, per la protezione di biotopi e di ecosistemi sensibili, per la tutela della biodiversit�.2. La raccolta � vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione e, comunque, nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari o a persone terze autorizzate dagli stessi.
3. � vietato raccogliere le specie officinali spontanee nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 100 metri dal margine delle strade di viabilit� pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
4. Nessuna limitazione � prevista alla raccolta e alla commercializzazione di piante officinali, anche se contenute negli allegati B e C, qualora provengano da coltivazioni di germoplasma certificato. Qualora si coltivino, solo per fini farmaceutici, specie tossiche � fatto obbligo di recintare le superfici interessate segnalandone il pericolo con adeguati cartelli posti lungo il perimetro.
Art. 7
Limitazioni temporali1. La Giunta regionale, su segnalazione degli enti locali, pu� disporre, sentita la Commissione tecnica regionale, limitazioni transitorie alla raccolta delle specie officinali spontanee nelle zone in cui possono manifestarsi, a livello di ecosistema, sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocit� dei rapporti fra specie vegetali o la sopravvivenza della fauna selvatica.
2. La Giunta regionale pu� vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o pi� specie officinali dichiarate in pericolo di estinzione da istituti universitari o dalle associazioni ambientalistiche di valenza nazionale riconosciuta, sentito il parere o su richiesta delle province o dei comuni interessati.
3. La Giunta regionale pu� annullare definitivamente senza alcun preavviso, ma per motivate necessit� di protezione della biodiversit� regionale, tutte le autorizzazioni e i permessi in deroga di raccolta delle piante officinali su tutto il territorio regionale o in parti di esso.
Art. 8
Incentivazione alla coltivazione
delle piante officinali1. Per evitare fenomeni di degrado ambientale la Regione, attraverso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, si impegna a promuovere la coltivazione e le attivit� di prima trasformazione delle piante officinali pi� richieste dal mercato soprattutto con tecniche biologiche e con germoplasma autoctono certificato, al fine di aumentare le superfici coltivate a piante officinali e ridurre nel tempo quelle provenienti dalla raccolta spontanea. La Regione promuove, attraverso il medesimo Assessorato, l'attivit� vivaistica per il recupero e la moltiplicazione di specie officinali di origine autoctona: a tale scopo la Regione, attraverso il medesimo Assessorato, concede agli imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui agli articoli 3 e 7 della Legge n. 99 del 1931, contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile per:
a) opere di miglioramento fondiario, impianto e coltivazione con tecniche di produzione biologica e/o biodinamica delle piante aromatiche ed officinali comprese nell'allegato A e di altre piante indicate da apposito decreto assessoriale, sentita la Commissione tecnica regionale;
b) realizzazione di strutture, attrezzature ed impianti connessi alla realizzazione di vivai per la produzione del materiale di propagazione delle specie comprese nell'allegato A;
c) realizzazione o adeguamento di strutture, attrezzature ed impianti connessi alle operazioni di prima e seconda trasformazione, manipolazione e conservazione delle produzioni aromatico-officinali a livello aziendale.
Art. 9
Marchio di garanzia e di qualit�1. La Regione, per il tramite dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, riconosce un marchio di garanzia e di qualit�, da esporre nelle sedi commerciali, rilasciato secondo l'apposito disciplinare di raccolta.
Art. 10
Corsi didattici1. Ai sensi della Legge n. 99 del 1931, la Regione, le province, i comuni e le comunit� montane possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta delle specie officinali, nonch� la tutela della flora in genere.
2. Ogni anno devono essere svolte lezioni per il rilascio dei nuovi patentini per la raccolta delle piante officinali spontanee. Il programma del corso deve essere concordato dai tecnici regionali, dalle parti sociali per il tramite delle associazioni del comparto riconosciute a livello regionale, con i responsabili dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e i tecnici delle aziende sanitarie locali (ASL), cos� come gi� avviene per il rilascio del patentino abilitante all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari.
3. Nell'ambito dei propri piani formativi la Regione, in collaborazione con le Facolt� universitarie di Farmacia e/o Agraria, autorizza e finanzia lo svolgimento di corsi universitari, post universitari e professionali, nonch� stage di formazione per tecnici e imprenditori.
Capo II
Deroghe alla disciplina generaleArt. 11
Autorizzazione speciale1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente pu� rilasciare una speciale autorizzazione, a titolo gratuito e a carattere temporaneo, per la raccolta di piante officinali a docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle aree indicate al comma 1 dell'articolo 6, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse naturalistico o per comprovati motivi di ordine scientifico o didattico, nonch� a fitoterapeuti, botanici, erboristi, dipendenti delle ASL per lo svolgimento di studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni; tale autorizzazione ha validit� non superiore a un anno ed � rinnovabile ma limitata a quantitativi minimi.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli interessati devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno motivata e circostanziata domanda e devono, alla fine di ogni anno, documentare le proprie attivit� e gli studi effettuati.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 pu� essere revocata per accertate irregolarit� commesse dal titolare della autorizzazione medesima.
Art. 12
Deroghe per le zone montane1. Le comunit� montane e le associazioni di comuni montani nei territori di competenza sono delegate, su proposta dei comuni, ad individuare apposite zone, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, fino ad un massimo del doppio della quantit� prevista al comma 1 dell'articolo 4 medesimo.
Art. 13
Deroghe alla raccolta1. Deroghe sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
a) coltivatori diretti;
b) utenti di beni di uso civico e di propriet� collettive;
c) soci di cooperative agro-forestali;
d) produttori o trasformatori di piante officinali;
e) soci di consorzi di produttori e trasformatori di piante officinali.2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare delle seguenti deroghe:
a) accedere alla raccolta delle specie officinali in ogni giorno della settimana nel periodo di raccolta indicato nell'allegato A;
b) superare i limiti giornalieri della quantit� prevista al comma 1 dell'articolo 4.
Titolo III
Vigilanza e sanzioniArt. 14
Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge � demandata al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) della Regione Sardegna, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle compagnie barracellari, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle ASL aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente.
2. Nelle aree protette regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 15
Sanzioni amministrative1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applica una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300.
2. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorit� giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ove ne ricorrano gli estremi, comporta altres� la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore.
3. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1 o per colpa grave, l'autorizzazione alla raccolta delle piante officinali deve essere revocata.
4. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la normativa vigente.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1 sono cumulabili.
Titolo IV
Disposizioni finaliArt. 16
Istituzione degli ispettorati botanici1. Presso ogni struttura periferica dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o presso le ASL � istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un ispettorato con compiti di controllo botanico pubblico. In fase transitoria, l'ispettorato pu� avvalersi della collaborazione delle associazioni e dei consorzi di produttori e trasformatori di piante officinali o di esperti esterni di livello nazionale e regionale.
2. Gli ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture gi� operanti e personale gi� dipendente delle stesse ASL.
Art. 17
Istituzione della Commissione tecnica regionale1. Presso la Giunta regionale � istituita la Commissione tecnica regionale costituita da:
a) il Presidente della Regione, o un suo delegato, che la presiede;
b) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, o un suo delegato;
c) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato;
d) il direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
e) il direttore, o un suo delegato, del Dipartimento di scienze botaniche dell'Universit� di Cagliari;
f) il direttore, o un suo delegato, del Dipartimento di botanica ed ecologia vegetale dell'Universit� di Sassari;
g) un rappresentante di tutte le associazioni di categoria;
h) un rappresentante di tutti i consorzi di produttori e trasformatori di piante officinali;
i) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale con funzioni di segretario.2. La Commissione:
a) elabora l'elenco delle specie officinali sarde specificando per ogni specie vegetale: la droga, il periodo balsamico, la quantit� massima asportabile annualmente, le modalit� di raccolta e di conservazione (allegato A);
b) elabora l'elenco delle specie endemiche, rare o in via d'estinzione di cui � bandita la raccolta se non espressamente autorizzata dalla Giunta regionale (allegato B);
c) elabora l'elenco delle specie tossiche di cui � interdetta la raccolta per qualsiasi motivo se non espressamente autorizzata dalla Giunta regionale (allegato C);
d) esamina ed esprime parere sulle proposte di vincolo e sulle singole deroghe richieste;
e) aggiorna, ogni qual volta ci� sia necessario per cause diverse, gli allegati A, B e C nonch� le norme tecniche del disciplinare;
f) approva i programmi di ricerca volti a tutelare e valorizzare le piante officinali.3. La Commissione viene nominata con deliberazione della Giunta regionale, ha funzioni consultive e dura in carica per tutta la durata della legislatura.
Art. 18
Disposizioni di attuazione1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni di attuazione della stessa e definisce il modulo del patentino di cui all'articolo 3.
Art. 19
Introiti1. I raccoglitori di piante officinali spontanee sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di un contributo variabile da 20 a 50 euro.
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi sono utilizzati, per una quota non inferiore all'80 per cento, a favore degli interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di piante officinali; per la restante parte essi sono destinati alla copertura dei costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.
Art. 20
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 1.000.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono apportate le seguenti variazioni:
entrata
UPB E06.045
Sanzioni per le violazioni di norme comunitarie statali e regionali2006 PM
2007 PM
2008 PMspesa
in aumento
UPB S06.034
Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali - investimenti2006 euro 1.000.000
2007 euro 1.000.000
2008 euro 1.000.000in diminuzione
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente2006 euro 1.000.000
2007 euro 1.000.000
2008 euro 1.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
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Allegati:
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